[1]del reddito di lavoro autonomo (articolo 54 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

[2]1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e' costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attivita' artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attivita', salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V del presente titolo. Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l'obbligo per quest'ultimo di effettuazione della ritenuta. 2. Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di:

  • a)contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
  • b)rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;
  • c)riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio dell'attivita' e per i servizi a essi connessi. 3. In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera b), le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 14 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. 4. Le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. 5. Gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al capo III, percepiti nell'esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale. 6. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e societa' che esercitano un'attivita' artistica o professionale, ivi comprese quelle in societa' tra professionisti e in altre societa' per l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all'articolo 178, costituiscono redditi diversi. 6-bis. ((I differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d'imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, compresi quelli relativi agli incentivi per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, costituiscono reddito. In caso di compensazione i differenziali di cui al primo periodo sono determinati con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d'imposta.)) 2 6-ter. ((I differenziali positivi di cui al comma 6-bis sono soggetti a imposta sostitutiva, con la stessa aliquota prevista per l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 304, commi da 1 a 5, da corrispondere mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai crediti di imposta che costituiscono il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale, il quale concorre alla formazione del reddito per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d'imposta. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.)) 2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148

2

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai crediti di imposta acquistati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli esercenti arti e professioni che determinano il reddito ai sensi degli articoli 54 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono applicare le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ai crediti d'imposta acquistati gia' a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024".

Testo vigente dal 12 agosto 2026

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 2026 al 12 agosto 2026. 216 parole aggiunte.

… di attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all'articolo 178, costituiscono redditi diversi. aggiunto: 6-bis. I differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d'imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, compresi quelli relativi agli incentivi per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, costituiscono reddito. In caso di compensazione i differenziali di cui al primo periodo sono determinati con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d'imposta. 6-ter. I differenziali positivi di cui al comma 6-bis sono soggetti a imposta sostitutiva, con la stessa aliquota prevista per l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 304, commi da 1 a 5, da corrispondere mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai crediti di imposta che costituiscono il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale, il quale concorre alla formazione del reddito per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d'imposta. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148

    Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai crediti di imposta acquistati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli esercenti arti e professioni che determinano il reddito ai sensi degli articoli 54 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono applicare le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ai crediti d'imposta acquistati gia' a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art56 · fonte del testo

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