[1]generali sulle componenti del reddito d'impresa (articolo 64 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

[2]1. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 96, comma 1, lettere b), c) e d), possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data piu' recente, e i costi specificamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni, sono indeducibili in misura corrispondente alla percentuale di cui all'articolo 69, comma 2. 2. Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili, o deducibili nell'ipotesi di cui all'articolo 111, comma 10, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente e' deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.

Testo vigente dal 3 luglio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art73 · fonte del testo

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