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[1]Requisiti per guidare veicoli e condurre animali.

[2]Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per condizioni fisiche e psichiche e aver compiuto:

  • a)anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella ovvero armenti, greggi o qualsiasi moltitudine di bestie;
  • b)anni quattordici per guidare ciclomotori;
  • c)anni sedici per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc che non trasportino altre persone oltre al conducente;
  • d)anni diciotto per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc che trasportino altre persone oltre al conducente; motoveicoli di cilindrata oltre i 125 cmc e non superiore a 350 cmc; autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose aventi il quoziente fra la potenza massima del motore e la tara del veicolo non superiore a 130 CV/tonn., purche' non sviluppino una velocita', calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 180 chilometri all'ora; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole, carrelli, macchine operatrici;
  • e)anni diciotto per guidare autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose il cui peso complessivo a pieno carico non superi 75 quintali;
  • f)anni diciotto per guidare i veicoli di cui al punto e) il cui peso complessivo a pieno carico, compreso il peso dei rimorchi o dei semirimorchi, superi i 75 quintali purche' munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della motorizzazione civile;
  • g)anni 21 per guidare: motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc; autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, aventi il quoziente fra la potenza massima del motore e la tara del veicolo superiore a 130 CV/tonn., o che comunque sviluppino una velocita', calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 180 chilometri all'ora; i veicoli di cui alla lettera f) quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. A bordo di autoveicoli per i quali e' prescritto che vengano adibiti due conducenti, uno di essi deve avere compiuto anni ventuno. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato:
  • a)anni 65 per guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza; motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc; le autovetture e gli autoveicoli di cui al primo comma, lettera g); autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali; autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, macchine operatrici;
  • b)anni 60 per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Chiunque guida veicoli e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo e' punito, salvo quanto disposto nei successivi commi, con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 15.000 a lire 50.000. ((Chi guida veicoli a motore non puo' avere superato:
  • a)anni 65 per guidare autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, il cui peso complessivo a pieno carico sia superiore a 200 quintali;
  • b)anni 60 per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti a trasporto di persone)). Il minore degli anni diciotto, munito di patente per motoveicoli della categoria A, prevista dal successivo articolo 80, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cmc ovvero motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc che trasportino altre persone oltre al conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 5.000 a lire 20.000. Il minore degli anni 21 e colui che ha superato gli anni 65 che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 15.000 a lire 50.000. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo, e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 15.000 a lire 50.000 se trattasi di veicoli, e con l'arresto fin a 15 giorni o con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000 se trattasi di animali. ((Il minore degli anni 21 che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 15 mila a lire 50 mila)).

Testo in vigore dal 15 settembre 1974 al 26 aprile 1988

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 249/1988

    Questione inammissibile
    3 marzo 1988

    Il fondamentale ed inderogabile principio di stretta legalita` dei reati e delle pene preclude alla Corte qualsiasi intervento che comporti l'aggravamento di una pena prevista in astratto, e, in ispecie, di quella prevista per il reato di incauto affidamento di autoveicolo a persona minore degli anni diciotto in modo di conformarla alla misura della pena comminata per il reato di incauto affidamento a persona che, pur non essendo abilitata alla guida, sia in possesso dei requisiti per ottenere l'abilitazione. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 79, comma ottavo, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, quale sostituito dall'art. 1 Legge 14 febbraio 1974, n. 62). - S.nn. 42/1977; 108/1981.

    Art. 79 Testo unico circolazione stradale · Art. 80 Testo unico circolazione stradale · Art. 86 Testo unico circolazione stradale · Art. 124 Testo unico circolazione stradale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 90/1979

    Questione infondata
    26 luglio 1979

    L'art. 2 cod. civ. riserva al legislatore di fissare eta` diverse dai diciotto anni per l'acquisto della capacita` a compiere determinati atti, onde non esiste ingiusta discriminazione e violazione del principio di eguaglianza allorche`, in relazione alla capacita` psico-fisica ritenuta necessaria per il compimento di determinati atti o attivita`, il legislatore, discrezionalmente e ragionevolmente, fissi eta` non coincidenti con quella della generale capacita` di agire. È pertanto infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 79, primo comma, lett. g), d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (modificato dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62), che richiede l'eta` di 21 anni per poter guidare autovetture capaci di una velocita` superiore a 180 Km. all'ora.

    Art. 79 Testo unico circolazione stradale · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 91/1979

    Questione infondata
    26 luglio 1979

    Come gia` ritenuto nella sent. n. 161/1976, il reato di chi guida non trovandosi nelle condizioni prescritte e` ben diverso da quello di chi affida il veicolo a persona che, per difetto di una delle condizioni richieste, non e` abilitata alla guida, trattandosi di ipotesi normative aventi ciascuna una propria ratio, la cui valutazione appartiene alla discrezionalita` del legislatore. Non e` quindi irragionevole la circostanza che sia comminata una sanzione unica ed indifferenziata (arresto fino a un mese o ammenda da lire 15.000 a lire 50.000) a chiunque, avendone la materiale disponibilita`, affida i veicoli a persone che non si trovino nelle condizioni prescritte per la guida mentre sono comminate pene e sanzioni amministrative diverse (a seconda del tipo di veicoli della cui guida si tratta) per le varie infrazioni facenti capo a chi guida veicoli non trovandosi nelle condizioni prescritte. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 79, ottavo comma, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dagli artt. 1 legge 14 febbraio 1974, n. 62 ed 1 legge 14 agosto 1974, n. 394, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. S. n. 161/1976.

    Art. 79 Testo unico circolazione stradale · Art. 1 Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 543 del 25 marzo 1969 · Art. 1 Modifica degli articoli 79, 81 e 88 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificati dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62 · Art. 3 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 settembre 1974

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 1974 al 15 settembre 1974. 61 parole tolte, 68 parole aggiunte in 3 capoversi.

… l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 15.000 a lire 50.000. tolto: Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al primo comma, lettera g), e' punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire 15.000 a lire 50.000. aggiunto: Chi guida veicoli a motore non puo' avere superato:

aggiunto: a) anni 65 per guidare autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, il cui peso complessivo a pieno carico sia superiore a 200 quintali;

aggiunto: b) anni 60 per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti a trasporto di persone. Il minore degli anni diciotto, munito di patente per motoveicoli della categoria A, … giorni o con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000 se trattasi di animali. tolto: Coloro che guidano veicoli per i quali e' prescritto che vengano adibiti due conducenti, senza che almeno uno di essi abbia compiuto anni ventuno, sono soggetti aggiunto: Il minore degli anni 21 che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire tolto: 10.000 aggiunto: 15 mila a lire 50tolto: .000 aggiunto: mila.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art79 · fonte del testo

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