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Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per condizioni fisiche e psichiche e avere compiuto:

  • a)anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella ovvero arienti, greggi o qualsiasi moltitudine di bestie;
  • b)anni quattordici per guidare ciclomotori;
  • c)anni sedici per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc;
  • d)anni diciotto per guidare veicoli a motore diversi da quelli indicati nella lettera c) o motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc che trasportino altre persone oltre al conducente;
  • e)anni ventuno per guidare autoveicoli o motoveicoli ad uso pubblico. Per guidare autoveicoli per i quali e' prescritto che vengano adibiti due conducenti a termini dell'art. 124 ovvero autocarri, autotreni o autosnodati adibiti al trasporto di persone o autobus, occorre avere compiuto gli anni ventuno e non aver superato gli anni sessanta. Chiunque affida la guida, di veicoli o la condotta di animali a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo o non siano munite della patente di guida, se prescritta, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila. Il minore degli anni diciotto, munito di patente ad uso privato per motoveicoli della categoria A, prevista dall'art. SO, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cmc, ovvero motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc che trasportino altre persone oltre al conducente, e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Chiunque, munito di patente per autoveicoli della categoria D, guida autobus avendo superato gli anni sessanta, ovvero, munito di patente per autoveicoli della categoria E, guida autoveicoli per i quali e' prescritto che vengano adibiti due conducenti o autotreni o autosnodati adibiti al trasporto di persone senza aver compiuto gli anni ventuno o avendo superato gli anni sessanta, e' punito con l'arresto fino ad un mese o con la ammenda da lire diecimila a lire quarantamila. La stessa pena si applica al conducente che, munito di patente per autoveicoli della categoria B o C, guida autocarri adibiti al trasporto di persone senza aver compiuto gli anni ventuno o avendo superato gli anni sessanta.

Testo in vigore dal 23 giugno 1959 al 21 marzo 1974

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 249/1988

    Questione inammissibile
    3 marzo 1988

    Il fondamentale ed inderogabile principio di stretta legalita` dei reati e delle pene preclude alla Corte qualsiasi intervento che comporti l'aggravamento di una pena prevista in astratto, e, in ispecie, di quella prevista per il reato di incauto affidamento di autoveicolo a persona minore degli anni diciotto in modo di conformarla alla misura della pena comminata per il reato di incauto affidamento a persona che, pur non essendo abilitata alla guida, sia in possesso dei requisiti per ottenere l'abilitazione. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 79, comma ottavo, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, quale sostituito dall'art. 1 Legge 14 febbraio 1974, n. 62). - S.nn. 42/1977; 108/1981.

    Art. 79 Testo unico circolazione stradale · Art. 80 Testo unico circolazione stradale · Art. 86 Testo unico circolazione stradale · Art. 124 Testo unico circolazione stradale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 90/1979

    Questione infondata
    26 luglio 1979

    L'art. 2 cod. civ. riserva al legislatore di fissare eta` diverse dai diciotto anni per l'acquisto della capacita` a compiere determinati atti, onde non esiste ingiusta discriminazione e violazione del principio di eguaglianza allorche`, in relazione alla capacita` psico-fisica ritenuta necessaria per il compimento di determinati atti o attivita`, il legislatore, discrezionalmente e ragionevolmente, fissi eta` non coincidenti con quella della generale capacita` di agire. È pertanto infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 79, primo comma, lett. g), d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (modificato dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62), che richiede l'eta` di 21 anni per poter guidare autovetture capaci di una velocita` superiore a 180 Km. all'ora.

    Art. 79 Testo unico circolazione stradale · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 91/1979

    Questione infondata
    26 luglio 1979

    Come gia` ritenuto nella sent. n. 161/1976, il reato di chi guida non trovandosi nelle condizioni prescritte e` ben diverso da quello di chi affida il veicolo a persona che, per difetto di una delle condizioni richieste, non e` abilitata alla guida, trattandosi di ipotesi normative aventi ciascuna una propria ratio, la cui valutazione appartiene alla discrezionalita` del legislatore. Non e` quindi irragionevole la circostanza che sia comminata una sanzione unica ed indifferenziata (arresto fino a un mese o ammenda da lire 15.000 a lire 50.000) a chiunque, avendone la materiale disponibilita`, affida i veicoli a persone che non si trovino nelle condizioni prescritte per la guida mentre sono comminate pene e sanzioni amministrative diverse (a seconda del tipo di veicoli della cui guida si tratta) per le varie infrazioni facenti capo a chi guida veicoli non trovandosi nelle condizioni prescritte. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 79, ottavo comma, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dagli artt. 1 legge 14 febbraio 1974, n. 62 ed 1 legge 14 agosto 1974, n. 394, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. S. n. 161/1976.

    Art. 79 Testo unico circolazione stradale · Art. 1 Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 543 del 25 marzo 1969 · Art. 1 Modifica degli articoli 79, 81 e 88 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificati dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62 · Art. 3 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art79 · fonte del testo

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