Corte costituzionale

Sentenza n. 90/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1979 · relatore Oronzo Reale

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79, primo

comma, lett. g, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della

strada), promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1976 dal pretore

di Genova nel procedimento penale a carico di Baldini Bruno, iscritta

al n. 75 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 94 del 6 aprile 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1979 il Giudice relatore

Oronzo Reale;

udito il vice avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Baldini Bruno,

imputato della contravvenzione di cui all'art. 79, primo comma, lett.

g, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dalla legge 14

febbraio 1974, n. 62, per aver guidato, non avendo ancora compiuto gli

anni ventuno, un autoveicolo capace di sviluppare una velocità

superiore ai 180 Kmh, il Pretore di Genova sollevava questione di

legittimità costituzionale della norma citata, con riferimento

all'art. 3 della Costituzione.

Riteneva il giudice a quo che la norma in questione, subordinando

al compimento degli anni ventuno la facoltà di guidare autoveicoli

capaci di velocità particolarmente elevate, verrebbe a porsi in

sostanziale contrasto con la generale normativa vigente, che fa

coincidere il raggiungimento della piena "maturità psico- fisica ai

fini dell'esercizio di diritti e dello svolgimento di rapporti civili e

sociali" con il compimento del diciottesimo anno di età.

Da ciò deriverebbe una obiettiva condizione di diseguaglianza tra

persone egualmente dotate di piena capacità e maturità, avendo

superato il diciottesimo anno di età, a seconda che abbiano o no

superato anche il ventunesimo, senza che siffatta differenziazione

possa trovare giustificazione nella esigenza della acquisizione di

attitudini tecniche particolari, non connesse di per sé all'aumento

dell'età; si tratterebbe pertanto - sempre secondo il giudice a quo -

di una presunzione di "perfetta maturità" per l'ultra ventunenne,

incoerente con l'affermazione di piena maturità generalmente compiuta

per il diciottenne, donde il contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

L'ordinanza veniva ritualmente notificata e comunicata; si aveva

soltanto l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato, che chiedeva venisse

dichiarata l'infondatezza della questione proposta dal Pretore di

Genova.

Si osservava all'uopo nell'atto di intervento che il codice della

strada, nel richiedere come requisito necessario per condurre veicoli

età diverse (quattordici, sedici, diciotto o ventuno anni) si prefigge

lo scopo di affidare la condotta del veicolo a persona che abbia

raggiunto un equilibrio psicofisico che gli consenta di avere la

perfetta padronanza del mezzo, prescindendo dal raggiungimento o meno

della maggiore età (e perciò della piena capacità di agire).

Alla luce di tale intento, ben si spiega che sia richiesta una età

superiore ai diciotto anni per guidare mezzi che, sviluppando una

velocità superiore a 180 Km, richiedono, oltre ad una maggiore

esperienza tecnica, anche una più equilibrata maturità psico-fisica.

Né - sempre ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato - anche

a voler aderire alla tesi del Pretore di Genova, secondo la quale la

piena maturità si presume raggiunta con il compimento della maggiore

età, da ciò si deve dedurre che il compimento dei diciotto anni

comporti la facoltà di esercitare qualsiasi tipo di diritto.

La stessa dizione dell'art. 2 del codice civile - come modificato

dalla legge 8 marzo 1975, n. 39 - secondo cui, con la maggiore età si

acquista "la capacità di compiere quegli atti per i quali non sia

stabilita una età diversa", dimostrerebbe come sia lasciata alla

discrezionalità del legislatore il richiedere un'età maggiore (o

minore) dei diciotto anni per poter instaurare taluni rapporti.

Ricordato, a titolo di esempio, come sia richiesta l'età di

venticinque anni per divenire elettori del Senato della Repubblica,

l'Avvocatura si rifà alla giurisprudenza della Corte in tema di

eguaglianza, secondo la quale, "la valutazione della rilevanza della

diversità di situazioni, non può non essere riservata alla

discrezionalità del legislatore" (sent. n. 3 del 1957).

In ragione di tali considerazioni si chiedeva che la sollevata

questione fosse dichiarata infondata. Considerato in diritto :

Il Pretore di Genova con l'ordinanza di cui in narrativa ritiene

costituzionalmente non legittima, per contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, la disposizione dell'art. 79, comma primo, lett. g, del

d.P.R. n. 393 del 1959 che richiede 21 anni per poter guidare

autovetture capaci di una velocità superiore a 180 Km. all'ora, con la

conseguente sanzione penale per i contravventori. Il Pretore ritiene

che raggiungendosi, secondo la legislazione vigente, la "piena

capacità e maturità" a 18 anni, costituisca un'ingiusta

discriminazione pretendere un'età superiore (cioè 21 anni) per la

guida delle autovetture più veloci.

La questione non è fondata.

Già l'art. 2 del codice civile, nel fissare la maggiore età al

compimento del diciottesimo anno, attribuisce al maggiorenne la

"capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una

età diversa": e cioè riserva al legislatore di fissare età diverse

dai 18 anni per l'acquisto della capacità a compiere determinati atti.

E di età diverse dal diciottesimo anno, al raggiungimento (e

rispettivamente al non superamento) delle quali viene subordinata la

capacità a compiere determinati atti, è possibile riscontrare

numerosi esempi nella Costituzione e nella legge ordinaria.

Basti ricordare che l'elettorato attivo per il Senato è fissato

dalla Costituzione a 25 anni, e che la stessa norma di cui si discute

contiene particolari limiti di età per la guida di alcune categorie di

automezzi. Mentre poi sono numerosissimi gli atti indicati nel codice

civile ai quali è abilitato l'infradiciottenne.

Ciò conferma che il legislatore, in relazione alla capacità

psico-fisica ritenuta necessaria per il compimento di determinati atti

o attività può discrezionalmente e ragionevolmente, fissare età non

coincidenti con quella della generale capacità di agire stabilita al

diciottesimo anno. Non esiste dunque ingiusta discriminazione e

conseguente violazione del principio di eguaglianza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 79, primo comma, lett. g, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393,

sollevata, come in narrativa, dal Pretore di Genova, in relazione

all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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