Corte costituzionale

Ordinanza n. 250/1984

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/11/1984 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 80 bis e

80 ter del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada) in

relazione all'art. 79, commi quarto e ottavo stesso d.P.R. promosso con

ordinanza emessa il 27 luglio 1982 dal Pretore di Caltanissetta nel

procedimento penale a carico di Forte Angelo, iscritta al numero 835

del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 121 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 febbraio 1984 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che il Pretore di Caltanissetta, con l'ordinanza indicata

in epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 80

bis e 80 ter del Codice della strada (introdotti con legge 24 novembre

1981, n. 689), in relazione all'art. 79, quarto ed ottavo comma dello

stesso codice, in quanto non prevedono le sanzioni accessorie della

confisca e, rispettivamente, della sospensione della patente anche nei

confronti del soggetto attivo dei reati di guida senza il possesso

delle condizioni richieste dal citato art. 79 Cod. strada e di

affidamento o consenso alla guida a persona sprovvista degli stessi

requisiti;

che, ad avviso del giudice a quo, la mancata previsione delle pene

accessorie nei casi indicati determina una disparità di trattamento in

relazione ad ipotesi di reato "consimili", la quale non sarebbe

"sorretta da alcuna ragionevolezza";

che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale, in primo

luogo, eccepisce l'irrilevanza della questione per l'inapplicabilità

della normativa impugnata ai casi di specie (i quali ricadono, essa

soggiunge, sotto il disposto di altra statuizione, più favorevole per

il giudicabile), e deduce, comunque, l'infondatezza delle questioni

stesse nel merito, in quanto "rientra nella discrezionalità del

legislatore statuire quali comportamenti debbano essere puniti e quali

debbano essere le penalità e la misura della sanzione e che, qualora

tale potere sia contenuto nei limiti della razionalità, non c'è

violazione dell'art. 3 Cost.";

considerato che, anche a prescindere dall'eccezione di

inammissibilità dedotta dall'Avvocatura dello Stato, viene richiesto

alla Corte di pronunciare una sentenza, la quale avrebbe il risultato

di estendere la previsione delle sanzioni accessorie oltre i casi che

il legislatore penale, nel dettare la normativa censurata, ha

contemplato;

che ciò è, peraltro, precluso alla Corte dal fondamentale ed

inderogabile principio di legalità, consacrato nell'art. 25 della

Costituzione, oltre che nel codice penale;

che per le considerazioni svolte la questione è manifestamente

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 80 bis e 80 ter del Codice

della strada (introdotti con legge n. 689 del 1981), in relazione

all'art. 79 dello stesso codice, sollevata, in riferimento all'art. 3

Cost., dal Pretore di Caltanissetta con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:250 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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