Corte costituzionale

Sentenza n. 161/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1976 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79, terzo

comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme sulla

circolazione stradale), promosso con ordinanza emessa il 20 settembre

1974 dal tribunale di Vigevano nel procedimento penale a carico di

Nasonio Gino, iscritta al n. 77 del registro ordinanze 1975 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del 2 aprile

1975.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1976 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

udito il vice avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Gino Nasonio per

incauto affidamento di veicolo a persona che non era munita di patente,

pur avendo superato i prescritti esami di idoneità alla guida, il

tribunale di Vigevano, con ordinanza 20 settembre 1974, ha sollevato,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 79, terzo comma, del t.u. delle norme sulla

circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.

In punto di rilevanza il tribunale fa presente che nella specie

dovrebbe applicarsi la norma denunziata, perché questa - sebbene sia

stata modificata dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62 (art. 80,

dodicesimo comma, del testo vigente), sopravvenuta nel corso del

giudizio - punisce il fatto con una pena meno grave.

Nel merito osserva che la guida senza patente è ora penalmente

sanzionata solo nel caso in cui non siano stati superati gli esami di

idoneità alla guida (art. 80, tredicesimo e quindicesimo comma del

testo vigente); e, che non essendo stata accolta (neppure dalla norma

sopravvenuta) analoga distinzione per l'incauto affidamento di

veicolo, situazioni di differente gravità sarebbero state sottoposte

ad un identico trattamento sanzionatorio, in violazione del principio

di eguaglianza.

Dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, con atto di intervento, nel quale chiede che la questione sia

dichiarata non fondata.

L'Avvocatura deduce che, essendo l'affidamento di veicolo

fattispecie diversa dalla guida senza patente, il legislatore ha

mantenuto per la prima il rigore della precedente disciplina per porre

un valido freno alla commissione degli illeciti che ne derivano (e il

giudice ha margini abbastanza larghi per la irrogazione della pena in

concreto); e che, comunque, il fatto che nell'ordinamento anteriore non

era scriminata la guida senza patente da parte di persona abilitata,

non costituisce motivo per il legislatore di operare una successiva

distinzione sul punto dell'affidamento dell'automezzo. Considerato in diritto :

1. - La questione dall'ordinanza in epigrafe rimessa all'esame

della Corte è la seguente: se l'art. 79, terzo comma, del testo unico

delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (d.P.R. 15

giugno 1959, n. 393), sottoponendo allo stesso regime sanzionatorio

l'incauto affidamento di veicolo a persona non munita di patente, sia

che questa abbia superato, sia che non abbia superato i prescritti

esami di idoneità alla guida, violi l'art. 3 della Costituzione.

2. - Bene ha ritenuto il giudice a quo, alla stregua dell'art. 25,

secondo comma, Cost. (come pure dell'art. 2, terzo comma, del codice

penale), che la norma che dovrebbe applicarsi nel giudizio di merito

è l'art. 79, terzo comma, del d.P.R. n. 393 del 1959, perché il

corrispondente disposto dell'art. 80, dodicesimo comma, quale risulta

dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62, è meno favorevole all'imputato:

il primo prevede la pena dell'arresto sino a tre mesi ovvero l'ammenda

da lire diecimila a lire quarantamila; il secondo, tenendo ferma la

misura dell'arresto, eleva l'ammenda da lire venticinquemila a lire

centomila.

3. - L'art. 80, nono comma, del testo unico puniva chiunque

guidasse autoveicoli senza essere munito della patente (arresto da tre

a sei mesi e ammenda da lire diecimila a lire quarantamila), ancorché

avesse superato i prescritti esami, mentre l'art. 80, quindicesimo

comma, della legge n. 62 del 1974, innovando la disciplina anteriore,

ha degradato ad illecito amministrativo (pagamento di somma da lire

quattromila a lire diecimila) la guida senza patente da parte di chi

abbia sostenuto con esito positivo gli esami suddetti.

L'ordinanza di rimessione deduce che contrasterebbe con l'art. 3

Cost. la persistente previsione come fatto di reato - per effetto della

ultrattività della disposizione più favorevole ora abrogata -

dell'affidamento o del consenso alla guida a persona che, non essendo

munita della patente, abbia tuttavia superato gli esami.

4. - La questione non è fondata.

Le due ipotesi normative sono del tutto autonome ed hanno ciascuna

una propria ratio, la cui valutazione è riservata alla

discrezionalità legislativa, che, nella specie, è rimasta nei limiti

della ragionevolezza.

È appena il caso di rilevare che il divieto penalmente sanzionato

è anche volto, sul piano pratico, ad evitare che il noleggiatore

consegni un automezzo a persona la cui abilità nella guida

(indipendente dal superamento degli esami) egli, spesso, non è in

grado di conoscere.

È, d'altronde, pertinente osservare che il pericolo determinato

dalla guida da parte di chi dispone di automezzo proprio (col quale

magari si è già esercitato) è assai minore (e meno frequente) di

quello derivante dalla circolazione di un autoveicolo altrui,

indebitamente affidato da chi ne abbia la materiale disponibilità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 79, terzo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (testo

unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale),

sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal tribunale di Vigevano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO

ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:161 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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