Art. 62
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 gennaio 1916 al 23 gennaio 1924. Leggi il testo vigente →
[1]((L'applicazione delle disposizioni precedenti viene fatta con decreto Reale, previo parere del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica, sulle proposte:
- a)dell'Amministrazione interessata o della Congregazione di carita' o del Consiglio comunale, se la istituzione concerna un solo Comune;
- b)dell'Amministrazione interessata o dei rispettivi Consigli comunali o Congregazioni di carita' o del Consiglio provinciale, se l'istituzione concerna due o piu' Comuni della stessa Provincia;
- c)dell'Amministrazione interessata o dei rispettivi Consigli comunali o Congregazioni di carita' o dei Consigli provinciali, se l'istituzione concerna due o piu' Comuni di diverse Provincie)). 1 ((Assunta da uno dei corpi locali sopraindicati l'iniziativa di una riforma, la proposta relativa deve essere comunicata, per il parere, agli altri corpi, salvi i casi di cui alle lettere b) e c), noi quali e' sufficiente che la proposta sia comunicata all'Amministrazione interessata ed ai Consigli provinciali, quando l'iniziativa non sia stata assunta dall'una o dall'altro di essi.
[2]Se un'istituzione estenda la beneficenza al territorio dell'intero Stato, le proposte possono farsi tanto dalla amministrazione dell'ente che dal Ministero dell'interno.
[3]Sopra tutte le dotte proposte la Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, alla tutela della quale e' soggetta la Istituzione, deve dare il suo parere motivato)). 1
[4]Quando un'istituzione abbia per iscopo la beneficenza a pro degli appartenenti a provincie o a comuni diversi da quelli in cui ha sede, le proposte e i pareri spettano ai corpi ed alle autorita' delle provincie e comuni che vi abbiano interesse; e secondo l'indole delle riforme che saranno operate, la sede dell'amministrazione potra' essere mantenuta nello stesso luogo o trasferita altrove.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847
1Il Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal giorno 10 gennaio 1916.
Testo in vigore dal 25 gennaio 1916 al 23 gennaio 1924
