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[1]((L'applicazione delle disposizioni precedenti viene fatta con decreto Reale, previo parere del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica, sulle proposte:

  • a)dell'Amministrazione interessata o della Congregazione di carita' o del Consiglio comunale, se la istituzione concerna un solo Comune;
  • b)dell'Amministrazione interessata o dei rispettivi Consigli comunali o Congregazioni di carita' o del Consiglio provinciale, se l'istituzione concerna due o piu' Comuni della stessa Provincia;
  • c)dell'Amministrazione interessata o dei rispettivi Consigli comunali o Congregazioni di carita' o dei Consigli provinciali, se l'istituzione concerna due o piu' Comuni di diverse Provincie)). 1 ((Assunta da uno dei corpi locali sopraindicati l'iniziativa di una riforma, la proposta relativa deve essere comunicata, per il parere, agli altri corpi, salvi i casi di cui alle lettere b) e c), noi quali e' sufficiente che la proposta sia comunicata all'Amministrazione interessata ed ai Consigli provinciali, quando l'iniziativa non sia stata assunta dall'una o dall'altro di essi.

[2]Se un'istituzione estenda la beneficenza al territorio dell'intero Stato, le proposte possono farsi tanto dalla amministrazione dell'ente che dal Ministero dell'interno.

[3]Sopra tutte le dotte proposte la Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, alla tutela della quale e' soggetta la Istituzione, deve dare il suo parere motivato)). 1

[4]Quando un'istituzione abbia per iscopo la beneficenza a pro degli appartenenti a provincie o a comuni diversi da quelli in cui ha sede, le proposte e i pareri spettano ai corpi ed alle autorita' delle provincie e comuni che vi abbiano interesse; e secondo l'indole delle riforme che saranno operate, la sede dell'amministrazione potra' essere mantenuta nello stesso luogo o trasferita altrove.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847

1

Il Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal giorno 10 gennaio 1916.

Testo in vigore dal 25 gennaio 1916 al 23 gennaio 1924

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Che cosa è cambiato dal 25 gennaio 1916

Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1890 al 25 gennaio 1916. 51 parole tolte, 160 parole aggiunte in 6 capoversi.

L'applicazione delle disposizioni precedenti viene fatta con decreto tolto: reale aggiunto: Reale, previo parere del tolto: consiglio di Stato aggiunto: Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica, sulle proposte:

a) tolto: dell'amministrazione aggiunto: dell'Amministrazione interessata o della tolto: congregazione di carita' e del consiglio aggiunto: Congregazione di carita' o del Consiglio comunale, se la istituzione concerna un solo tolto: comune aggiunto: Comune;

b) tolto: delle rispettive amministrazioni o congregazioni e dei rispettivi consigli comunali, udito il consiglio aggiunto: dell'Amministrazione interessata o dei rispettivi Consigli comunali o Congregazioni di carita' o del Consiglio provinciale, se tolto: la istituzione concerna piu' comuni aggiunto: l'istituzione concerna due o piu' Comuni della stessa Provincia;

c) tolto: del consiglio provinciale aggiunto: dell'Amministrazione interessata o dei rispettivi Consigli comunali o Congregazioni di carita' o dei Consigli provinciali, se l'istituzione concerna tolto: l'intera provincia o piu' del terzo dei comuni componenti la provincia aggiunto: due o piu' Comuni di diverse Provincie. Assunta da uno dei corpi locali sopraindicati l'iniziativa di una riforma, la proposta relativa deve essere comunicata, per il parere, agli altri corpi, salvi i casi di cui alle lettere b) e c), noi quali e' sufficiente che la proposta sia comunicata all'Amministrazione interessata ed ai Consigli provinciali, quando l'iniziativa non sia stata assunta dall'una o dall'altro di essi.

aggiunto: Se un'istituzione estenda la beneficenza al territorio dell'intero Stato, le proposte possono farsi tanto dalla amministrazione dell'ente che dal Ministero dell'interno.

Sopra tutte le tolto: dette proposte la giunta provinciale amministrativa aggiunto: dotte proposte la Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, alla tutela della quale e' soggetta la Istituzione, deve dare il suo tolto: avviso aggiunto: parere motivato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847

    Il Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal giorno 10 gennaio 1916.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972~art62 · fonte del testo

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