[1]((Quando non avvenga il concentramento previsto dai precendenti articoli, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza possono essere riunite per gruppi, dipendenti da una o piu' Amministrazioni secondo l'affinita' degli scopi rispettivi.

[2]Il raggruppamento e' proposto dal Prefetto o dal Sottoprefetto, o, a norma dell'art. 62 della legge, dalle Amministrazioni, dalle Congregazioni di carita' e dai Consigli comunali interessati i quali, tenendo conto delle speciali disposizioni delle tavole di fondazione, propongono altresi', per gli Enti raggruppati, un regolamento organico, affidando, in base a questo, la gestione unica degli Enti stessi ad un Consiglio di amministrazione incaricato di provvedere all'esecuzione di tutti gli obblighi speciali dei singoli statuti.

[3]Quando il raggruppamento risulti necessario od opportuno, agli effetti del coordinamento della beneficenza locale, della riduzione delle spese di gestione, la relativa proposta, di mancanza della iniziativa delle Amministrazioni e dei corpi interessati, puo' essere formulata di ufficio dal Prefetto o dal Sottoprefetto.

[4]Le istituzioni che abbiano fini identici possono anche, con la stessa procedura, essere fuse in unico Ente.

[5]In tutti i casi il provvedimento e' adottato con le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 62)).

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841

3

con decorrenza dal 1 luglio 1924

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

Decreto 11 febbraio 1924

4

con decorrenza dal 1 marzo 1924

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Testo vigente dal 16 luglio 1926

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Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 16 luglio 1926

Confronto con la versione in vigore dal 5 marzo 1924 al 16 luglio 1926. 55 parole tolte, 95 parole aggiunte in 5 capoversi.

Quando non avvenga il concentramento tolto: ordinato dai precedenti articoli 56 e 57 aggiunto: previsto dai precendenti articoli, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza tolto: debbono aggiunto: possono essere riunite per gruppiaggiunto: , dipendenti da una o piu' tolto: amministrazioni, aggiunto: Amministrazioni secondo l'affinita' degli scopi rispettivi.

Il raggruppamento e' tolto: promosso d'ufficio aggiunto: proposto dal Prefetto o dal Sottoprefetto, tolto: il quale, tenuto aggiunto: o, a norma dell'art. 62 della legge, dalle Amministrazioni, dalle Congregazioni di carita' e dai Consigli comunali interessati i quali, tenendo conto delle speciali disposizioni delle tavole di fondazione, tolto: propone aggiunto: propongono altresi', per gli tolto: enti raggruppandi aggiunto: Enti raggruppati, un regolamento organico, affidando, in base a questo, la gestione unica degli tolto: enti aggiunto: Enti stessi ad un Consiglio di amministrazionetolto: , incaricato di provvedere tolto: alla esecuzione aggiunto: all'esecuzione di tutti gli obblighi speciali dei singoli statuti.

tolto: Il raggruppamento ed il relativo regolamento organico sono approvati con decreto Reale, contro il quale e' ammesso, senza effetto sospensivo, il ricorso solo per quanto riguarda la classificazione per affinita' di scopiaggiunto: Quando il raggruppamento risulti necessario od opportuno, agli effetti del coordinamento della beneficenza locale, della riduzione delle spese di gestione, la relativa proposta, di mancanza della iniziativa delle Amministrazioni e dei corpi interessati, puo' essere formulata di ufficio dal Prefetto o dal Sottoprefetto.

Le istituzioni che abbiano fini identici possono anche, con la stessa procedura, essere fuse in tolto: un solo Ente aggiunto: unico Ente.

aggiunto: In tutti i casi il provvedimento e' adottato con le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 62.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972~art58 · fonte del testo

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