[1]Tutte le proposte di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, formulate dalle amministrazioni e dai Consigli di cui all'art. 62, debbono essere pubblicate a norma dell'art. 34, e quando interessino gli abitanti dell'intera Provincia o di piu' Comuni, inserite anche nel Foglio degli annunzi legali della Provincia; ovvero nella Gazzetta Ufficiale del Regno, quando interessino piu' provincie, o comuni di provincie diverse, o l'intera Nazione.

[2]Le proposte formulate d'ufficio dal Prefetto o dal Sottoprefetto, a norma dello stesso art. 62, e le modificazioni che il Ministro dell'interno intenda fare a quanto sia stato proposto dalle autorita' locali, debbono essere ((comunicate all'Amministrazione interessata)), per il periodo di un mese, pubblicate nell'albo pretorio del Comune e nei luoghi soliti per le affissioni, se interessino un solo Comune, o rese di pubblica ragione, nei modi indicati al comma precedente, negli altri casi, e debbono essere tenute, per lo stesso periodo, a disposizione di chiunque voglia esaminarle, nell'ufficio della Prefettura.

[3]Su tutte le proposte, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione od inserzione, le persone e gli enti interessati possono presentare le loro osservazioni od opposizioni al Prefetto o al Ministro dell'interno. 3 4

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841

3

con decorrenza dal 1 luglio 1924

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

Decreto 11 febbraio 1924

4

con decorrenza dal 1 marzo 1924

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Testo vigente dal 16 luglio 1926

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 16 luglio 1926

Confronto con la versione in vigore dal 5 marzo 1924 al 16 luglio 1926. 3 parole aggiunte.

… Ministro dell'interno intenda fare a quanto sia stato proposto dalle autorita' locali, debbono essere aggiunto: comunicate all'Amministrazione interessata, per il periodo di un mese, pubblicate nell'albo pretorio del Comune e nei …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972~art68 · fonte del testo

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