[1]((Nell'intento di rendere piu' semplice e piu' economica l'amministrazione, di facilitarne il controllo e di procurare che riescano piu' efficaci la assistenza e la beneficenza, puo' essere concentrata nelle Congregazioni di carita' qualsiasi istituzione di assistenza e di beneficenza esistente nel Comune, e particolarmente le istituzioni che non abbiano una rendita netta superiore a 20,000 lire o che siano a beneficio degli abitanti di uno o piu' Comuni, i quali, riuniti insieme, abbiano meno di 10,000 abitanti, e quelle di cui sia venuta a mancare o per le quali non si possano costituire l'Ammnistrazione e la rappresentanza per difetto di disposizioni nell'atto di fondazione.

[2]Se trattasi di istituzione a beneficio degli abitanti di piu' Comuni, il concentramento ha luogo nella Congregazione di carita' del Comune nel quale l'istituzione ha la sua sede principale.

[3]Il concentramento e' promosso dal Prefetto o dal Sotto-prefetto o dagli Enti interessati previo parere conforme della Giunta provinciale amministrativa e udito l'ordinario diocesano qualora lo richiedano le tavole di fondazione o il carattere pio della istituzione)).

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841

3

con decorrenza dal 1 luglio 1924

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

Decreto 11 febbraio 1924

4

con decorrenza dal 1 marzo 1924

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Testo vigente dal 16 luglio 1926

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Che cosa è cambiato dal 16 luglio 1926

Confronto con la versione in vigore dal 5 marzo 1924 al 16 luglio 1926. 54 parole tolte, 104 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Sono inoltre concentrate nella Congregazione di carita':

tolto: a) le istituzioni pubblicheaggiunto: Nell'intento di rendere piu' semplice e piu' economica l'amministrazione, di facilitarne il controllo e di procurare che riescano piu' efficaci la assistenza e la beneficenza, puo' essere concentrata nelle Congregazioni di carita' qualsiasi istituzione di assistenza e tolto: beneficenza esistenti nel Comune aggiunto: di beneficenza esistente nel Comune, e particolarmente le istituzioni che non abbiano una rendita netta superiore a tolto: lire ventimila;

tolto: b) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di qualunque specie aggiunto: 20,000 lire o che siano a beneficio degli abitanti di uno o piu' tolto: comuni che, insieme riuniti aggiunto: Comuni, i quali, riuniti insieme, abbiano meno di 10 tolto: mila abitanti;

tolto: c) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nel comune, delle qualiaggiunto: ,000 abitanti, e quelle di cui sia venuta a mancare tolto: e quelle aggiunto: o per le quali non si possano costituire tolto: l'amministrazione aggiunto: l'Ammnistrazione e la rappresentanza per difetto di disposizioni nell'atto di fondazione.

Se tolto: trattisi aggiunto: trattasi di istituzione a beneficio degli abitanti di piu' tolto: comuni aggiunto: Comuni, il concentramento ha luogo nella tolto: congregazione aggiunto: Congregazione di carita' del tolto: comune aggiunto: Comune nel quale l'istituzione ha la sua sede principaleaggiunto: .

aggiunto: Il concentramento e' promosso dal Prefetto o dal Sotto-prefetto o dagli Enti interessati previo parere conforme della Giunta provinciale amministrativa e udito l'ordinario diocesano qualora lo richiedano le tavole di fondazione o il carattere pio della istituzione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972~art56 · fonte del testo

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