Art. 87
[1]Le disposizioni del capo VI della presente legge sono applicabili anche alle opere pie o legati di beneficenza amministrati dal demanio o dal fondo pel culto come possessori di beni provenienti dalle soppresse corporazioni religiose o da enti ecclesiastici soppressi, sia che le corporazioni e gli enti soppressi fossero eredi di pii fondatori, ovvero soltanto di fidecommissari fiduciari.
[2]Sono pure applicabili alle opere pie o legati di beneficenza amministrati dagli economati generali dei benefici vacanti.
[3]All'esecuzione delle disposizioni medesime provvede il ministro dell'interno a norma dell'art. 67 di concerto col ministro competente, sentiti i consigli comunali e provinciali, secondo le distinzioni dell'articolo 62, la giunta provinciale amministrativa e il consiglio di Stato.
Testo vigente dal 22 luglio 1890
