[1]Nonostante qualsiasi disposizione in contrario delle tavole di fondazione o degli statuti, non possono far parte della congregazione di carita' o dell'amministrazione d'ogni altra istituzione pubblica di beneficenza: 3 4

  • a)coloro che non possono essere elettori ai termini della legge provinciale e comunale, e coloro che non sono eleggibili, in ordine all'art. 30, lettere a, c, d, e, f, g, h, della legge stessa;
  • b)coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, sottoprefettura o d'altra autorita' politica, ovvero della giunta provinciale amministrativa nella provincia; gli impiegati nei detti uffici; il sindaco del comune e gli impiegati addetti all'amministrazione comunale;
  • c)coloro che sieno stati dalla giunta provinciale amministrativa dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti della congregazione di carita' o d'altra istituzione di beneficenza, o responsabili delle irregolarita' che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi, e non abbiano riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;
  • d)chi abbia lite vertente con l'istituzione o congregazione, o abbia debiti liquidi verso esse e sia in mora al pagamento.

[2]Nei casi d'esercizio d'azione popolare, si ha lite vertente quando la legale rappresentanza dell'ente abbia spiegate domande o eccezioni, principali o adesive, che, nell'istruttoria della causa o nel merito, sieno in tutto o in parte contrarie all'amministratore;

  • e)i parenti e gli affini sino al secondo grado col tesoriere dell'istituzione di beneficenza.

[3]Gli ecclesiastici e ministri di culti di cui all'art. 29 della legge provinciale e comunale, possono far parte di ogni istituzione di beneficenza diversa dalla congregazione di carita'.

[4]((Essi possono inoltre far parte di Comitati di erogazione di assistenza, che le Congregazioni di carita' abbiano istituiti, ed anche delle Congregazioni stesse nei casi contemplati negli ultimi tre capoversi dell'art. 5)).

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841

3

con decorrenza dal 1 luglio 1924

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nell'articolo primo, comma primo, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed in ogni altro articolo della legge stessa e delle altre leggi, dei decreti e dei regolamenti che vi hanno attinenza, alla espressione «istituzioni pubbliche di beneficenza» si sostituisca «istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza»". Ha inoltre disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

Decreto 11 febbraio 1924

4

con decorrenza dal 1 marzo 1924

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Testo vigente dal 16 luglio 1926

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 16 luglio 1926

Confronto con la versione in vigore dal 5 marzo 1924 al 16 luglio 1926. 21 parole tolte, 20 parole aggiunte.

Essi possono inoltre far parte tolto: dei comitati di erogazione e di assistenza che le congregazioni aggiunto: di Comitati di erogazione di assistenza, che le Congregazioni di carita' abbiano tolto: istituito aggiunto: istituiti, ed anche tolto: della congregazione stessa, nel caso speciale contemplato dal 1° capoverso aggiunto: delle Congregazioni stesse nei casi contemplati negli ultimi tre capoversi dell'art. 5.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972~art11 · fonte del testo

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