Art. 62
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[1]L'applicazione delle disposizioni precedenti viene fatta con decreto reale, previo parere del consiglio di Stato, sulle proposte:
- a)dell'amministrazione interessata o della congregazione di carita' e del consiglio comunale, se la istituzione concerna un solo comune;
- b)delle rispettive amministrazioni o congregazioni e dei rispettivi consigli comunali, udito il consiglio provinciale, se la istituzione concerna piu' comuni;
- c)del consiglio provinciale, se l'istituzione concerna l'intera provincia o piu' del terzo dei comuni componenti la provincia.
[2]Sopra tutte le dette proposte la giunta provinciale amministrativa deve dare il suo avviso motivato.
[3]Quando un'istituzione abbia per iscopo la beneficenza a pro degli appartenenti a provincie o a comuni diversi da quelli in cui ha sede, le proposte e i pareri spettano ai corpi ed alle autorita' delle provincie e comuni che vi abbiano interesse; e secondo l'indole delle riforme che saranno operate, la sede dell'amministrazione potra' essere mantenuta nello stesso luogo o trasferita altrove.
Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 25 gennaio 1916
