Art. 63
[1]Quando le amministrazioni interessate o la congregazione di carita', ovvero il consiglio comunale o il provinciale non prendano l'iniziativa delle proposte di riforma, o non si conformino alle prescrizioni concernenti la revisione degli statuti, in ordine agli articoli precedenti, ovvero la giunta provinciale amministrativa indugi ad emettere il suo parere, e' dal prefetto fissato a ciascuno di questi corpi un termine da uno a tre mesi.
[2]Trascorso inutilmente anche questo termine, in seguito a relazione del prefetto e sentito il consiglio di Stato, sara' provveduto con decreto reale.
Testo vigente dal 22 luglio 1890
