Art. 10
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[1]La donna maritata non puo' assumere una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale fra coniugi.
[2]La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova salvoche', ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine.
[3]La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreche' il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi. In caso di scioglimento del matrimonio ritorna cittadina se risieda nel Regno o vi rientri, e dichiari in ambedue i casi di voler riacquistare la cittadinanza. Alla dichiarazione equivarra' il fatto della residenza nel Regno protratta oltre un biennio dallo scioglimento, qualora non vi siano figli nati dal matrimonio predetto. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
5La Corte Costituzionale con sentenza del 9 - 16 aprile 1975, n.87 (in G.U. 1a s.s. 23/4/1975, n. 108) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volonta' della donna".
Testo in vigore dal 24 aprile 1975 al 16 agosto 1992
