Corte costituzionale

Ordinanza n. 490/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/04/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo

comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza

italiana), e dell'art. 7 della legge 21 aprile 1983, n. 123

(Disposizioni in materia di cittadinanza), promosso con ordinanza

emessa il 15 gennaio 1987 dal T.A.R. della Liguria, iscritta al n.

374 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 36, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria,

nel giudizio promosso da Joseph Majabo, diretto ad ottenere la

concessione della cittadinanza italiana automaticamente per effetto

del matrimonio contratto con cittadina italiana, dubita della

legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, legge 13

giugno 1912 n. 555 nella parte in cui esclude che lo straniero, che

abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana, acquisti

automaticamente la cittadinanza italiana; ed, in via subordinata,

nell'ipotesi di rigetto della suddetta questione, dell'art. 7 della

legge 21 aprile 1983 n. 123 nella parte in cui non prevede che, nel

periodo transitorio, lo straniero che, nel periodo di vigenza della

legge n. 555/1912, abbia contratto matrimonio con una cittadina

italiana, possa optare per l'automatico acquisto della cittadinanza

italiana;

che, a parere del remittente, risulterebbe violato l'art. 3

Cost. per la disparità di trattamento che si verifica tra la donna

straniera sposata ad un italiano che, per effetto del matrimonio,

acquista automaticamente la cittadinanza del marito, e l'uomo

straniero che, sposato ad una italiana, acquista la cittadinanza solo

per effetto del decreto presidenziale;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso nel senso

dell'inammissibilità della questione e, subordinatamente, per

l'infondatezza della medesima;

Considerato che il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3

Cost. si riferisce espressamente ai soli cittadini e vale per lo

straniero solo quando trattasi di tutelare i diritti fondamentali e

che tale non è l'acquisto della cittadinanza italiana;

che il principio dell'automatismo nell'acquisto della

cittadinanza italiana, come nella perdita della stessa, valido per la

donna, si poggiava sulla concezione, imperante nel momento della

emanazione della legge del 1912, della inferiorità della donna

rispetto all'uomo e, addirittura, nella prima come persona non avente

la completa capacità giuridica;

che detta concezione è venuta a contrastare con la Costituzione

che attribuisce pari dignità sociale a tutti i cittadini senza

distinzione di sesso e regola il matrimonio in base al principio di

uguaglianza morale e giuridica dei coniugi;

che, quindi, va dato il giusto valore alla volontà

dell'interessata e che, in varie occasioni, questa Corte ha ritenuto

costituzionalmente illegittime le norme fondate sull'automatismo;

che il legislatore si è ispirato ai principi affermati da

questa Corte nell'emanare la legge n. 123 del 1983 disponendo

all'art. 3 che la cittadinanza, sia per la donna che per l'uomo, si

acquista con decreto del Presidente della Repubblica su istanza

dell'interessato;

che la parità tra i sessi, in aderenza alla Costituzione, è

affermata in senso contrario all'automatismo;

che, pertanto, la questione principale si palesa manifestamente

infondata;

che egualmente infondata è la questione relativa all'art. 7,

della citata legge n. 123 del 1983, essendo riservata al legislatore

la disciplina delle situazioni transitorie e che, per essa, sarebbe

stato irrazionale stabilire il principio dell'automatismo,

disconosciuto proprio dalla legge;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 13 giugno

1912, n. 555, e dell'art. 7 della legge 21 aprile 1983 n. 123,

sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal T.A.R. della Liguria

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:490 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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