Corte costituzionale

Ordinanza n. 354/1983

Altra decisione · depositata il 21/12/1983 · relatore Leopoldo Elia

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma

secondo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 e art. 4, n. 3, stessa

legge (cittadinanza), promosso con ordinanza emessa il 22 dicembre 1982

dalla Corte costituzionale sul ricorso proposto da Rosasco Elisa,

iscritta al n. 95 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 6 luglio 1983.

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice

relatore Prof. Leopoldo Elia.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe la Corte costituzionale ha

sollevato davanti a sé:

1) questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo

comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevede

che la donna straniera che si marita con il cittadino italiano acquista

la cittadinanza italiana, in riferimento agli artt. 2,3,22 e 29 della

Costituzione;

2) questione di legittimità costituzionale (nell'ipotesi di

accoglimento della precedente) dell'art. 4, n. 3, della stessa legge,

nella parte in cui non prevede che la cittadinanza possa essere

concessa, alle medesime condizioni stabilite nei riguardi del cittadino

straniero, anche alla straniera che abbia contratto matrimonio con il

cittadino italiano, in riferimento agli artt. 3 e 29 della

Costituzione.

Considerato che successivamente alla pronuncia dell'ordinanza è

entrata in vigore la legge 21 aprile 1983, n. 123, i cui artt. 1 e 3,

parificando la condizione dell'uomo e quella della donna, statuiscono

che l'acquisto della cittadinanza per matrimonio avviene, non più

automaticamente, ma a seguito di istanza dell'interessata, mentre

l'art. 7 consente alla donna che, per effetto di matrimonio contratto

prima dell'entrata in vigore della legge, ha acquistato la cittadinanza

italiana, di rinunciarvi entro due anni;

che, di conseguenza, si rende necessario da parte della Corte, in

qualità di giudice a quo, un nuovo esame della rilevanza delle

questioni di legittimità costituzionale sollevate, in considerazione

delle norme sopravvenute.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:354 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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