Corte costituzionale

Sentenza n. 87/1975

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/04/1975 · relatore Edoardo Volterra

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 10,

terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza

italiana, e dell'art. 19 delle disposizioni preliminari al codice

civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 maggio 1974 dal giudice conciliatore di

Milano nel procedimento civile vertente tra Boschetti Wilma e Frigerio

Anna Maria, iscritta al n. 302 del registro ordinanze 1974 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 9 ottobre 1974;

2) ordinanza emessa il 17 ottobre 1974 dal tribunale di Firenze nel

procedimento civile vertente tra Melissari Loredana Marina e il

Ministero dell'interno, iscritta al n. 511 del registro ordinanze 1974

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14 del 15

gennaio 1975.

Visti gli atti di costituzione di Boschettti Wilma e del Ministero

dell'interno;

udito nell'udienza pubblica del 5 marzo 1975 il Giudice relatore

Edoardo Volterra;

uditi l'avv. Giovanni Maria Ubertazzi, per Boschetti Wilma, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Ministero

dell'interno.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento civile vertente tra Wilma Boschetti

e Anna Maria Frigerio, il giudice conciliatore di Milano, con ordinanza

emessa il 24 maggio 1974, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, e

dell'art. 19 disposizioni preliminari al codice civile, in riferimento

agli artt. 3 e 29 della Costituzione.

Quanto alla rilevanza, il giudice a quo osserva che la Boschetti ha

convenuto in giudizio la Frigerio per la consegna di una stampa,

venduta da quest'ultima all'attrice alla condizione che la stampa

medesima restasse di esclusiva proprietà di cittadini italiani. La

convenuta aveva eccepito il verificarsi della condizione risolutiva,

poiché la Boschetti aveva acquistato la cittadinanza austriaca per

effetto di matrimonio con cittadino di quel Paese e poiché, in ogni

modo, la stampa sarebbe divenuta di proprietà di stranieri, in virtù

dell'art. 19 delle disposizioni preliminari al codice civile, che,

rinviando alla legge nazionale del marito per quel che attiene ai

rapporti patrimoniali dei coniugi, rendeva applicabile la normativa

austriaca in materia, la quale prevede - appunto - il regime di

comunione dei beni.

Sulla non manifesta infondatezza il giudice conciliatore ha

rilevato che, per l'art. 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la

cittadina italiana che, sposando uno straniero, ne acquisti la

cittadinanza, perde automaticamente la nazionalità italiana, mentre,

al contrario, il cittadino che sposi una straniera mantiene la propria

nazionalità. Tale disparità di trattamento non apparirebbe in armonia

con il principio generale di eguaglianza di cui all'art. 3 della

Costituzione, concretandosi in una tipica discriminazione per ragione

di sesso.

Il regime dell'art. 10 integrerebbe inoltre altra discriminazione

rispetto alla ipotesi di perdita della cittadinanza, contemplata

dall'art. 8 della stessa legge 13 giugno 1912. Infatti, mentre per

l'art. 8 il cittadino italiano che abbia acquisito la cittadinanza

straniera perde la sua cittadinanza per esplicita dichiarazione di

rinuncia e per trasferimento della residenza del cittadino all'estero,

la donna che sposa uno straniero perde la cittadinanza italiana anche

se in contrasto con la sua volontà e anche se non trasferisce

all'estero la sua residenza.

Le discriminazioni anzidette sarebbero rilevanti anche in rapporto

con l'art. 29 della Costituzione, poiché la prevalenza della

nazionalità del marito non sembra indispensabile al principio

dell'eguaglianza morale e giuridica fra coniugi.

Sull'art. 19 delle disposizioni preliminari al codice civile, il

giudice a quo osserva che la disposizione per cui rapporti patrimoniali

tra una cittadina italiana (che abbia conservato la propria

cittadinanza) e il marito straniero debbono essere regolati dalla legge

nazionale di quest'ultimo può essere ritenuta discriminatoria e

inconciliabile con la parità di condizione dei soggetti in generale e

dei coniugi in ispecie, parità alla quale si ispirano rispettivamente

l'art. 3 e l'art. 29 della Costituzione.

2. - Analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 10

della legge 13 giugno 1912, n. 555, è stata sollevata dal tribunale di

Firenze nel procedimento promosso da Loredana Marina Melissari in

Firouze Bakhate contro il Ministero dell'interno, perché l'ufficiale

di stato civile la mantenesse nel registro dei cittadini italiani,

nonostante l'attrice avesse contratto matrimonio con un cittadino

persiano.

Secondo il giudice a quo vi sarebbe violazione dell'art. 3 Cost.,

perché il trattamento differenziato tra uomo e donna non appare

improntato a criteri di razionalità. Non si comprenderebbe, infatti,

perché anche la donna italiana che si marita con uno straniero non

possa comunicare allo straniero la cittadinanza italiana o perché, per

converso, l'uomo cittadino che si sposa con una straniera non perda la

cittadinanza italiana, sempreché la moglie possieda una cittadinanza

che per il fatto del matrimonio a lui si comunichi.

Il principio dell'unità familiare contenuto nell'art. 29 della

Costituzione non risulterebbe rafforzato dalla normativa vigente che

invece parrebbe vuluerare l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi

enunciata nello stesso art. 29. Anzi, secondo il tribunale, a ben

vedere l'art. 10 è contrario all'unità della famiglia, perché la

donna italiana che sposa uno straniero, perdendo la cittadinanza

italiana, sarebbe costretta per esempio a perdere un impiego dello

Stato italiano e potrebbe essere spinta a sciogliere il matrimonio per

tale motivo estraneo alla normale logica dei rapporti coniugali.

3. - Le ordinanze sono state notificate, comunicate e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale. Si sono costituiti la signora Wilma Boschetti

in Lepuschiz, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Maria

Ubertazzi, Fausto Capelli e Marco Polastri Menni, e il Ministero

dell'interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato.

La Boschetti conclude per l'illegittimità costituzionale della

norma denunciata, osservando che le giustificazioni addotte dal

legislatore del 1912 in ordine alla perdita di cittadinanza della donna

maritata con uno straniero sono superate dai mutamenti sociali e

politici intervenuti e dalle modificazioni costituzionali

dell'ordinamento italiano.

Come soluzione ragionevole, la Boschetti indica quella contenuta

nell'art. 8 della legge sulla cittadinanza, che, una volta dichiarata

l'incostituzionalità dell'art. 10, dovrebbe applicarsi anche

all'ipotesi di donna che abbia acquistato la cittadinanza straniera per

effetto di matrimonio. In base a detto art. 8, n. 2, l'italiano che sia

divenuto anche cittadino straniero perde la originaria cittadinanza

solo se dichiari di rinunciarvi e stabilisca o abbia stabilito

all'estero la propria residenza. Tale soluzione sarebbe stata anche

adottata da altri ordinamenti come gli Stati Uniti d'America (art. 2

Cable Act) e l'URSS (art. 8 della legge 22 aprile 1941).

In ordine all'art. 19 delle disposizioni preliminari al codice

civile, la difesa della Boschetti si diffonde innanzitutto sulla

possibilità di un sindacato di legittimità costituzionale delle norme

di diritto internazionale privato anche per quel che attiene alla

scelta del criterio di collegamento. osserva nel merito che il

legislatore avrebbe potuto far ricorso ad altri criteri, diversi da

quello della nazionalità di un solo soggetto, quale per esempio la

legge del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio, ed insiste

sulla discriminazione introdotta dall'art. 19, che non sarebbe

giustificata dal principio di unità familiare.

4. - Secondo l'Avvocatura dello Stato è certo vero che nella

società naturale fondata sul matrimonio vige il principio

dell'eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (art. 29 Cost.): ma

tale principio incontra tuttavia un limite costituzionalmente sancito,

e cioè le differenziazioni dettate per legge a garanzia dell'unità

familiare, onde è legittima una differenza di trattamento fra coniugi

razionalmente disposta per la realizzazione di tale tutela.

Quanto alla cittadinanza, il criterio ispiratore del legislatore

italiano in materia di unità familiare sarebbe univoco e mira a

tutelare l'unità del nucleo, conferendo forza assorbente allo status

del marito rispetto a quello della moglie.

Non si vuole ovviamente sostenere che tale soluzione sia l'unica

astrattamente possibile: quello che è certo, secondo l'Avvocatura

dello Stato, è che l'attuale legislazione italiana sulla cittadinanza

- ed in particolare sull'acquisto della cittadinanza del marito da

parte della moglie per iuris comunicatio con correlativa perdita della

propria - oltre ad essere analoga a quella vigente in altri paesi

civili sarebbe razionalmente ispirata alla tutela dell'unità del

nucleo familiare.

Né sarebbe lecito far carico al legislatore italiano di non aver

adottato altre soluzioni, quali quelle accennate e quale potrebbe

essere quella seguita da altri Stati, di consentire la doppia

cittadinanza.

Le valutazioni de iure condendo sarebbero comunque riservate

esclusivamente al legislatore.

5. - La Boschetti ha presentato memoria, ampiamente ribadendo le

conclusioni già rassegnate. Considerato in diritto :

1. - due giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe possono essere

riuniti e decisi con un'unica sentenza, stante che sollevano analoghe

questioni di legittimità costituzionale.

2. - L'ordinanza del tribunale di Firenze denunzia, in riferimento

agli artt. 3 e 29 della Costituzione, la legittimità dell'art. 10,

comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui

dispone che una cittadina italiana che si marita ad uno straniero perde

la cittadinanza italiana sempreché il marito possieda una cittadinanza

che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi.

La questione appare fondata.

La norma impugnata stabilisce infatti che, rispetto all'ordinamento

italiano, la perdita della cittadinanza italiana avvenga

automaticamente per il fatto stesso del matrimonio, indipendentemente

dalla volontà della donna ed anche se questa manifesti una volontà

contraria, sottoponendo la perdita ad una condizione dipendente

dall'ordinamento del marito e pertanto estraneo a quello italiano,

cioè che nell'ordinamento straniero vi sia una norma che attribuisca

alla donna italiana la cittadinanza dell'uomo per effetto del

matrimonio.

L'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti

susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di

considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e

addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica

(fra l'altro a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti

politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di

accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi

contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità

sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza

distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e

giuridica dei coniugi.

È indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi

esclusivamente della donna la perdita della cittadinanza italiana, crea

una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due

coniugi.

La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la

condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta

dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che

la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente

protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e

pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo

senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e

anche contro la volontà di questa.

La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata

disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il

medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei

riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della

cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera,

cioè di una circostanza estranea alla loro volontà.

La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in

quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e

politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente

inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del

matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Come rileva il giudice

a quo, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano,

all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è

ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere

un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non

privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o

del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere

l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta

compiuto.

3. - Pertanto è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo

alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza

italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le

relative modalità.

Devesi quindi dichiarare, in riferimento agli artt. 3 e 29 della

Costituzione, la illegittimità costituzionale della disposizione di

cui al terzo comma dell'art. 10 della legge n. 555 del 1912 nella parte

in cui prevede che la donna cittadina, che si marita ad uno straniero,

perde, indipendentemente dalla sua volontà, la cittadinanza,

sempreché il marito possieda una cittadinanza che per effetto del

matrimonio a lei si comunichi.

4. - Il giudice conciliatore di Milano denunzia, in riferimento

agli artt. 3 e 29 della Costituzione, anche l'art. 19 delle

disposizioni sulla legge in generale del codice civile, il quale

prescrive che i rapporti patrimoniali fra coniugi sono regolati dalla

legge nazionale del marito al tempo della celebrazione.

Nell'ordinanza non è motivata la rilevanza della questione per il

giudizio a quo avente come oggetto la produttività di effetti di un

contratto di alienazione di cosa mobile ad una donna, espressamente

subordinato alla condizione che la cosa dovesse rimanere in proprietà

esclusiva di cittadini italiani, non essendo fra l'altro indicata la

natura della condizione e gli effetti di essa in ordine all'efficacia e

alla risoluzione del contratto.

Devesi pertanto ordinare la restituzione degli atti al giudice a

quo perché motivi in ordine alla rilevanza della questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma

terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla

cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della

cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;

b) ordina la restituzione degli atti al giudice conciliatore di

Milano, per quanto riguarda la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 19 delle disposizioni sulla legge in generale del codice

civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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