Corte costituzionale

Sentenza n. 256/1982

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/12/1982 · relatore Leopoldo Elia

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma

secondo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Acquisizione della

cittadinanza italiana) promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1980

dal Pretore di Roma, sul ricorso proposto da Santana Reyes Miguel

contro il Ministro dell'Interno ed altro, iscritta al n. 691 del

registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 332 del 3 dicembre 1980.

Visto l'atto di costituzione di Santana Reyes Miguel;

udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1982 il Giudice relatore

Leopoldo Elia;

udito l'avv. Anton Luigi Paoletti, per Santana Reyes Miguel.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Miguel Reyes Santana, cittadino dominicano coniugato con

cittadina italiana, assumendo di aver acquisito la cittadinanza

italiana jure communicationis, con ricorso al Pretore di Roma ex art.

700 c.p.c., chiedeva che gli fosse concessa la tutela atipica e

provvisoria in relazione al suo diritto a svolgere lavoro in Italia,

previo incidente di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma

secondo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui tale

norma esclude che il soggetto straniero di sesso maschile, il quale

contragga matrimonio con cittadina italiana, acquista la cittadinanza

italiana.

Il Pretore, ritenuta la propria giurisdizione e la rilevanza della

questione anzidetta, la giudicava altresì non manifestamente

infondata, osservando che la sperequazione quanto a comunicazione della

cittadinanza, nei limiti della delibazione della non manifesta

infondatezza, sembra contrastare e con il generale principio

d'eguaglianza e con quello specifico della parità dei coniugi in

relazione alla tutela della persona di cui all'art. 2 Cost.

Né potrebbe ricondursi la discriminazione in parola alla esigenza

di tutela della unità familiare poiché, al contrario, la disciplina

contestata determinerebbe una situazione giuridica incompatibile con

l'unità della famiglia, nella misura in cui, impedendo o rendendo

difficoltoso al marito di svolgere in Italia una attività lavorativa,

impedisce, quanto meno di fatto - e sotto questo profilo potrebbe

rilevare l'art. 3 comma secondo - la realizzazione dell'unità

familiare.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Dinanzi alla Corte costituzionale si è costituito Miguel Reyes

Santana, rappresentato e difeso dall'avv. Anton Luigi Paoletti, che

insiste per l'accoglimento della questione. Considerato in diritto :

Il Pretore di Roma nell'ordinanza in esame non chiarisce quale sia

il provvedimento cautelare atipico che intenderebbe adottare, ove la

questione di legittimità costituzionale fosse, in ipotesi, accolta.

In particolare va rilevato che il Santana, nel suo ricorso ex art.

700 c.p.c., faceva riferimento ad un concorso pubblico per il quale il

termine di presentazione della domanda di ammissione era scaduto ancor

prima della pronunzia dell'ordinanza di rimessione.

D'altra parte nell'ordinanza non si fa riferimento, se non

generico, ad altre situazioni giuridiche sostanziali diverse da quelle

relative al detto concorso, sicché nella specie l'eccezione di

costituzionalità si appalesa l'esclusivo oggetto del giudizio a quo

(cfr. sent. n. 64/74).

Ne consegue l'inammissibilità della proposta eccezione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10, secondo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555,

proposta con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:256 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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