Art. 11
Provvedimento abrogato dalla l. 5 febbraio 1992, n. 91.
Abrogato dal 16 agosto 1992
Provvedimento abrogato dalla l. 5 febbraio 1992, n. 91.
Abrogato dal 16 agosto 1992
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1912 al 16 agosto 1992. 86 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, sempreche' acquisti quella del marito; ma puo' ricuperarla secondo le disposizioni dell'articolo precedente.
tolto: Se il marito straniero diviene cittadino, la moglie acquista la cittadinanza quando mantenga comune con lui la residenza.
tolto: Se pero' i coniugi siano legalmente separati e non esistano figli del loro matrimonio i quali, a termini dell'articolo successivo, acquistino la nuova cittadinanza del padre, puo' la moglie dichiarare di voler conservare la cittadinanza propria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 5 FEBBRAIO 1992, N. 91
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-06-13;555~art11 · fonte del testo
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