Art. 18 — Disposizioni di attuazione
I decreti ministeriali previsti dagli articoli 8 e 11 devono essere emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 219)).
Testo vigente dal 18 gennaio 2024
