Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione (articolo 1 decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157)

[2]1. Chiunque, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si accolli il debito d'imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalita' previste dalle diverse disposizioni normative vigenti. 2. Per il pagamento, in ogni caso, e' escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante. 3. I versamenti in violazione del comma 2 si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. In tale eventualita', ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni normative vigenti, con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui e' stata presentata la delega di pagamento, sono irrogate le sanzioni dovute ai sensi dell'articolo 38-bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e, nel caso dell'accollato, recuperati l'importo di cui al primo periodo e i relativi interessi. Per l'importo di cui al presente comma e per gli interessi l'accollante e' coobbligato in solido. 4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le modalita' tecniche necessarie per attuare il presente articolo.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art251 · fonte del testo

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