Art. 31 statuto dei lavoratori — Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali

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I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali. I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero. Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attivita' espletata durante il periodo di aspettativa.

Testo in vigore dal 27 maggio 1970 al 3 maggio 1974

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 31 statuto dei lavoratori, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 2867/2026

    9 febbraio 2026

    I rappresentanti sindacali appartenenti ai sindacati di dipendenti pubblici, sprovvisti della rappresentatività necessaria per partecipare alla contrattazione nazionale, possono essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato ai sensi dell'art. 31 st. lav., norma di generale applicazione anche nel rapporto di pubblico impiego, con la conseguenza che per essi non operano le previsioni di cui agli artt. 43, comma 6, e 50, comma 1, del d.lgs. 165 del 2001, le quali, perseguendo l'obiettivo di contenimento della spesa e di razionalizzazione delle prerogative sindacali preesistenti nel settore pubblico, si limitano a dettare un criterio di ripartizione del monte di permessi, aspettative e distacchi sindacali contingentato, nel suo complesso, dall'accordo tra ARAN e confederazioni sindacali rappresentative, senza intaccare l'art. 31, comma 2, st. lav., sostanzialmente privo di costi per il datore di lavoro.

    Art. 31 statuto dei lavoratori · Art. 43 TU pubblico impiego · Art. 50 TU pubblico impiego

    Rassegna di febbraio 2026, p. 94 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 22538/2025

    4 agosto 2025

    In tema di trattamento minimo complessivo di garanzia ex art. 3 c.c.n.l. per i dirigenti delle aziende industriali, ai fini dell'anzianità di servizio si computano i periodi di aspettativa sindacale ex art. 31 della l. n. 300 del 1970, in virtù del tenore letterale della menzionata norma contrattuale, la quale non collega il maturare dell'anzianità all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.

    Art. 31 statuto dei lavoratori

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 315 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 18067/2025

    3 luglio 2025

    La regola della sospensione della prescrizione dei crediti retributivi da lavoro subordinato in corso di rapporto - derivante dal combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1 c.c., come incisi dalla sentenza della Corte cost. n. 63 del 1966 - non è analogicamente applicabile ai lavoratori autonomi, trattandosi di disciplina eccezionale non applicabile oltre i casi espressamente previsti, che restano regolati dalla norma generale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabile la sospensione della prescrizione nei confronti di un funzionario sindacale in distacco, il quale svolgeva mansioni di direzione operativa dell'organizzazione sindacale a livello provinciale, pur percependo un trattamento economico corrispondente a quello previsto per i lavoratori subordinati).

    Art. 31 statuto dei lavoratori · Art. 2948 c.c. · Art. 36 cost. · Art. 2955 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 271 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 12973/2025

    14 maggio 2025

    Il beneficio della maggiorazione contributiva riconosciuto dall'art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000, al ricorrere delle condizioni d'invalidità stabilite dalla norma, spetta anche ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali, per tutta la durata dell'aspettativa non retribuita di cui all'art. 31, comma 2, della l. n. 300 del 1970, giacché un'interpretazione in senso contrario costituirebbe un ostacolo all'esercizio dell'attività sindacale e produrrebbe effetti discriminatori proprio per quei lavoratori che versano in condizioni di più elevata invalidità, in contrasto con gli artt. 38 e 51 Cost.

    Art. 31 statuto dei lavoratori · Art. 38 cost. · Art. 51 cost.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 294 ↗

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 149/2002

    Questione infondata
    3 maggio 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 37 e 40 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto i dipendenti di enti pubblici economici, chiamati a cariche elettive, sarebbero ingiustificatamente esclusi dal migliore trattamento economico riconosciuto ai dipendenti dello Stato e degli enti pubblici non economici. Infatti la tesi sostenuta dal rimettente è basata su un presupposto erroneo sia dal punto di vista delle disposizioni normative applicabili alla fattispecie prospettata (per l'avvenuta parificazione nel tempo della disciplina in questione), sia per il superamento della situazione che aveva giustificato l'originaria interpretazione.

    Art. 3 cost. · Art. 384 c.p.c. · Art. 31 statuto dei lavoratori · Art. 51 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 698/1988

    Questione infondata
    23 giugno 1988

    In materia di trattamento economico di pubblici dipendenti titolari di cariche elettive, l'art. 3 della legge n. 1078 del 1966 (che prevede l'erogazione di un assegno a carico dell'ente presso il quale detta carica viene ricoperta) costituisce norma speciale (e più favorevole) rispetto a quelle dello Statuto dei lavoratori applicabili ai dipendenti degli enti pubblici economici e disciplinanti soltanto la collocazione in aspettativa degli eletti. Essa, pertanto, non può ritenersi abrogata per effetto degli artt. 31 e 37 della legge n. 300 del 1970 ed opera in favore anche di questa ultima categoria di lavoratori, come confermato anche dalla giurisprudenza della Cassazione e dalla successiva normativa (leggi 26 aprile 1974 n. 169; 18 dicembre 1979 n. 816; 27 dicembre 1985 n. 816) cui è sempre rimasta estranea qualsiasi discriminazione, erroneamente addebitata dal giudice remittente alla norma suddetta, fra dipendenti da enti pubblici economici o non. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 31 e 37 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui avrebbero abrogato gli artt. 1 e 3 legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 31 statuto dei lavoratori · Art. 37 statuto dei lavoratori · Art. 1 Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Enti autonomi territoriali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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