Art. 50 — Aspettative e permessi sindacali (Art.54, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n.29 del 1993, come modificati prima dall'art.20 del d.lgs n.470 del 1993 poi dall'art.2 del decreto legge n.254 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n.365 del 1996, e, infine, dall'art.44, comma 5 del d.lgs n.80 del 1998)

Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43. La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalita' di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentativita' e con riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione, e' demandata alla contrattazione collettiva, garantendo a decorrere dal 1 agosto 1996 in ogni caso l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la provincia autonoma di Bolzano si terra' conto di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n.58. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi dei predetti elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29marzo 1983, n. 93.

Testo vigente dal 9 maggio 2001

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 50, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 2867/2026

    9 febbraio 2026

    I rappresentanti sindacali appartenenti ai sindacati di dipendenti pubblici, sprovvisti della rappresentatività necessaria per partecipare alla contrattazione nazionale, possono essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato ai sensi dell'art. 31 st. lav., norma di generale applicazione anche nel rapporto di pubblico impiego, con la conseguenza che per essi non operano le previsioni di cui agli artt. 43, comma 6, e 50, comma 1, del d.lgs. 165 del 2001, le quali, perseguendo l'obiettivo di contenimento della spesa e di razionalizzazione delle prerogative sindacali preesistenti nel settore pubblico, si limitano a dettare un criterio di ripartizione del monte di permessi, aspettative e distacchi sindacali contingentato, nel suo complesso, dall'accordo tra ARAN e confederazioni sindacali rappresentative, senza intaccare l'art. 31, comma 2, st. lav., sostanzialmente privo di costi per il datore di lavoro.

    Art. 50 · Art. 31 statuto dei lavoratori · Art. 43 TU pubblico impiego

    Rassegna di febbraio 2026, p. 94 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art50 · fonte del testo

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