Corte costituzionale

Sentenza n. 698/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 31 e 37 della

legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e

dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività

sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promosso

con ordinanza emessa il 12 dicembre 1984 dal Pretore di Genova nel

procedimento civile vertente tra Dispenza Carlo e il Comune di Genova

ed altro, iscritta al n. 162 del registro ordinanze 1985 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di costituzione di Dispensa Carlo e del Consorzio

Autonomo del Porto di Genova nonché l'atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il Giudice relatore

Francesco Greco;

Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del

Consiglio dei ministri e il Consorzio Autonomo del Porto di Genova.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio promosso da Carlo Dispenza, dipendente

del Consorzio autonomo del Porto di Genova (C.A.P.), eletto alla

carica di assessore presso quel Comune e collocato in aspettativa dal

1° novembre 1981 - il quale aveva chiesto che il Pretore di Genova

dichiarasse spettargli il trattamento economico previsto dall'art. 3

della legge 12 dicembre 1966, n. 1078 - il predetto giudice, con

ordinanza emessa il 12 dicembre 1984, ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 31 e 37 della legge 20 maggio

1970, n. 300, in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui,

parzialmente abrogando gli artt. 1 e 3 della legge 12 dicembre 1966,

n. 1078, escludono che i dipendenti di enti pubblici economici,

eletti a cariche pubbliche e collocati in aspettativa, possano fruire

dell'assegno, previsto dall'art. 3 della citata legge n. 1078/66, a

carico dell'ente presso cui il lavoratore ricopre la carica elettiva.

Osserva il giudice a quo che, mentre appare ragionevole, come

rilevato da questa stessa Corte con sentenza del 17 dicembre 1981, n.

193, che sui datori di lavoro gravino oneri diversi a seconda della

loro qualità, pubblica o privata, e che agli enti pubblici

economici, operanti sul mercato in regime di concorrenza, facciano

carico impegni meno gravosi rispetto a quelli che la legge impone

agli altri datori pubblici; risulta, invece, non giustificata, in

relazione ad un peso economico gravante comunque sull'ente presso cui

si svolge la funzione pubblica, la distinzione tra i dipendenti di

enti pubblici economici e non, risultante dal sistema normativo

successivo alla legge n. 300.

Se, infatti, la ratio dell'art. 3 della legge n. 1078 del 1966 è

quella di prevedere una sorta di solidarietà eonomica tra soggetti

pubblici, nel senso che l'ente che utilizza l'impegno del lavoratore

investito di una funzione pubblica si accolla l'onere del relativo

assegno, non si giustifica la esclusione dalla finalità dell'assegno

stesso del dipendente di un ente pubblico economico, atteso che in

tali ipotesi non si graverebbe di un onere l'ente, ma si garantirebbe

comunque la possibilità di accesso a cariche pubbliche ad

appartenenti al settore pubblico.

2. - Nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei Ministri e si è costituito il Consorzio Autonomo del

Porto di Genova, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale

dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione,

rilevando che tra l'ordinamento del pubblico impiego e quello

dell'impiego privato, nell'ambito del quale deve farsi rientrare la

regolamentazione del personale degli enti pubblici economici,

permangono sensibili differenze, le quali non consentono di

considerare le due situazioni omogenee ai fini del rispetto del

principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

Il più favorevole trattamento riservato in subiecta materia ai

dipendenti di enti pubblici non economici trova ragionevole

fondamento nell'intento di garantire maggiormente detta categoria,

anche in considerazione della comunanza di interessi fra enti dei

quali il lavoratore è rispettivamente dipendente ed amministratore;

comunanza di interessi che non può riscontrarsi relativamente

all'impiego privato.

3. - Nel giudizio si è altresì costituito il sig. Dispenza - che

già nel ricorso al Pretore aveva, in via subordinata, eccepito

l'incostituzionalità delle norme in esame - depositando una memoria

nella quale si rileva il contrasto della diversità di trattamento

economico tra dipendenti di enti pubblici economici e non, ai fini

che qui interessano, con l'art. 51 Cost., che garantisce a tutti i

cittadini la possibilità di accedere a cariche elettive in

condizioni di eguaglianza, oltre che con l'art. 3, secondo comma,

Cost., che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che

limitino l'effettiva partecipazione dei cittadini all'organizzazione

politica del Paese.

Né può farsi riferimento, si osserva nella memoria, alla

sentenza n. 193/81 con cui questa Corte ha riconosciuto la

legittimità dell'art. 32 della legge n. 300/70 nella parte in cui

prevede, per l'espletamento delle incombenze connesse alla carica di

sindaco o assessore da parte di dipendenti privati, la concessione di

soli permessi non retribuiti: invero, il nucleo argomentativo della

citata decisione consiste nel rilievo attinente alla diversa entità

delle risorse del datore pubblico e di quello privato, rilievo non

pertinente alla questione sollevata nel presente giudizio, perché

l'assegno di cui si lamenta il mancato riconoscimento graverebbe

sull'ente pubblico presso il quale viene ricoperta la carica

elettiva. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Genova dubita della legittimità costituzionale

degli artt. 31 e 37, legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in

cui, abrogando gli artt. 1 e 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078,

escludono che i dipendenti di enti pubblici economici, eletti a

cariche pubbliche e collocati in aspettativa, possano fruire

dell'assegno previsto dall'art. 3 citato, a carico dell'ente presso

cui esso dipendente ricopre la carica elettiva, in quanto

risulterebbe violato l'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento

che sussisterebbe tra i dipendenti di enti pubblici in genere, ai

quali è concesso l'assegno, e i dipendenti di enti pubblici

economici ai quali è negato.

2. - Le censure non sono fondate.

Il trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici,

eletti a cariche pubbliche, è stato disciplinato prima con la legge

12 dicembre 1966, n. 1078, poi dalla legge 26 aprile 1974, n. 169,

che ha attribuito agli amministratori delle Province e dei Comuni, a

seconda della densità della popolazione, una indennità mensile che

successivamente è stata aumentata dalla legge 18 dicembre 1979, n.

632. La più recente legge 27 dicembre 1985, n. 816, ha regolato le

aspettative, i permessi e le indennità spettanti agli amministratori

degli enti locali, corrisposte ai dipendenti pubblici o dipendenti da

imprese, aziende, enti pubblici o privati, eletti a cariche

pubbliche; l'art. 28 della stessa legge ha previsto la sostituzione

delle norme delle precedenti leggi fra cui quelle dello Statuto dei

lavoratori, ora censurate.

Nessuna delle leggi innanzi richiamate contiene la distinzione tra

enti pubblici economici ed enti pubblici non economici. E l'indirizzo

giurisprudenziale, anche della Corte di cassazione, successivo

all'entrata in vigore della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei

lavoratori), sul punto in esame, si è formato nel senso

dell'applicabilità della legge n. 1078 del 1966, ora denunciata,

anche ai dipendenti degli enti pubblici economici, sia perché più

favorevoli sia perché lo Statuto dei lavoratori che, nel regolare il

rapporto di lavoro tra datori di lavoro e lavoratori, ha disposto il

collocamento in aspettativa di questi ultimi eletti a cariche

pubbliche, ha solo carattere generale, mentre la legge n. 1068 del

1966 ha disciplinato specificamente la materia.

L'interpretazione seguita ha, poi, fondamento nel testo delle

leggi intervenute successivamente a completare la disciplina della

materia, a iniziare dalla legge n. 169 del 1974 che non ha distinto

tra enti pubblici economici ed enti pubblici non economici tanto che

non si riscontrano validi motivi per una eventuale disparità di

trattamento tra i dipendenti dei due tipi di enti pubblici.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 31 e 37 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte

in cui avrebbero abrogato gli artt. 1 e 3 della legge 12 dicembre

1966, n. 1078, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal

Pretore di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:698 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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