Corte costituzionale

Sentenza n. 13/1995

Altra decisione · depositata il 12/01/1995 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di

referendum popolare per l'abrogazione della legge 20 maggio 1970, n.

300, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei

lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei

luoghi di lavoro e norme sul collocamento" limitatamente a:

articolo 26, comma 2: "Le associazioni sindacali dei lavoratori

hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario nonché

sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i

contributi che i lavoratori intendono loro versare, con modalità

stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la

segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna

associazione sindacale" e comma 3: "Nelle aziende nelle quali il

rapporto di lavoro non è regolato da contratti collettivi, il

lavoratore ha diritto di chiedere il versamento del contributo

sindacale all'associazione da lui indicata";

nonché il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante

"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti

in materia di istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e

grado", limitatamente all'articolo 594, iscritto al n. 74 del

registro referendum.

Vista l'ordinanza del 30 novembre 1994 con la quale l'Ufficio

centrale per il referendum popolare presso la Corte di cassazione ha

dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1995 il Giudice

relatore Cesare Ruperto;

Udito l'avvocato Roberto Nania per i presentatori Giuseppe

Calderisi, Lorenzo Strik Lievers e Elio Vito.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la

Corte di Cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.

352 e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata il 3 febbraio 1994 da Calderisi Giuseppe ed

altri sei cittadini elettori, sul seguente quesito:

"Volete voi che sia abrogata la legge 20 maggio 1970, n. 300,

recante 'Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori,

della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di

lavoro e norme sul collocamento', limitatamente all'articolo 26,

comma 2: 'Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di

percepire, tramite ritenuta sul salario nonché sulle prestazioni

erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali

che i lavoratori intendono loro versare, con modalità stabilite dai

contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la segretezza del

versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione

sindacale', e comma 3: 'Nelle aziende nelle quali il rapporto di

lavoro non è regolato da contratti collettivi, il lavoratore ha

diritto di chiedere il versamento del contributo sindacale

all'associazione da lui indicata'?".

2. - L'Ufficio centrale, verificata la tempestività e la

regolarità della richiesta, con ordinanza del 30 novembre 1994 ha

disposto, ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 352 del 1970 - su

indicazione dei promotori del referendum circa la sopravvenienza del

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il cui art. 594

attribuisce, in materia di istruzione, al personale la facoltà di

rilasciare delega in favore della propria organizzazione sindacale

per la riscossione di una quota mensile di stipendio per il pagamento

dei contributi sindacali -, l'integrazione e l'estensione del quesito

con aggiunta al testo originario delle parole: "nonché il decreto

legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante 'Approvazione del testo

unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di

istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e grado',

limitatamente all'art. 594?" e ha dichiarato la legittimità della

richiesta stessa.

3. - Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio

centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 9

gennaio 1995 per la deliberazione in camera di consiglio

sull'ammissibilità della richiesta referendaria, dandone regolare

comunicazione.

4. - Nell'imminenza della camera di consiglio il Comitato

promotore ha depositato una memoria, sottolineando come la richiesta

abrogatrice si configuri quale contrarius actus, volto alla mera

caducazione delle disposizioni in argomento, sicché la ratio della

richiesta stessa è in re ipsa e non postula alcun onere di

motivazione a carico dei promotori.

Nella specie - secondo il Comitato - i quesiti investono atti

legislativi ordinari, al di fuori delle preclusioni codificate dalla

Corte costituzionale in relazione alla collocazione delle norme

abrogande nel sistema delle fonti. Inoltre la materia non riguarda i

temi esclusi dalla consultazione popolare: si tratta infatti del

meccanismo di ritenuta sulla retribuzione in quelle ipotesi in cui è

operato il coinvolgimento del datore di lavoro. Di talché la

coerenza dell'intento abrogativo non è intaccata dall'esistenza di

altre disposizioni che prevedono il versamento dei contributi

attraverso le indennità erogate dall'I.N.P.S. in caso di cassa

integrazione, di trattamento di disoccupazione, ovvero di indennità

di mobilità. Queste non sarebbero infatti disposizioni appartenenti

al medesimo contesto normativo di quelle che si vorrebbero abrogare,

ovvero ad esse indissolubilmente legate.

L'intento dei promotori è quello di restituire la materia

all'autonomia privata, facendo venir meno l'obbligo legale di

cooperazione gravante sul datore di lavoro. Tale obbligo giuridico,

scaturito dalle abrogande disposizioni, avrebbe in concreto

determinato un vincolo contributivo a tempo indeterminato a carico

del lavoratore anche indipendentemente dalla permanenza del vincolo

associativo. Ben altra sarebbe l'ipotesi in cui l'assunzione

dell'obbligo datoriale derivasse da una "genuina espressione di

autonomia negoziale". Allora l'operare di altri istituti civilistici

quali la cessione di credito o la delegazione di pagamento, al

medesimo fine utilizzabili, si collocherebbe su un piano contrattuale

e non sarebbe attuativo di una prescrizione legislativa. Tanto

verrebbe a dimostrare la effettiva portata modificativa del referendum: infatti il meccanismo che si intende abrogare non ha natura

ricognitiva della ordinaria normativa civilistica ma rappresenta una

figura specifica e ben definita, la cui eventuale abrogazione

referendaria avrebbe l'effetto di incidere in senso modificativo

sulla materia nel suo complesso. Considerato in diritto

1. - Il quesito referendario investe le due norme contenute nel

secondo e nel terzo comma dell'art. 26 della legge 20 maggio 1970, n.

300 nonché quelle, sopravvenute, contenute nell'art. 594 del decreto

legislativo 16 aprile 1994, n. 297, cui il quesito stesso è stato

allargato dall'Ufficio centrale a titolo di integrazione ed

estensione.

L'art. 26, secondo comma, della legge n. 300 del 1970 (come

sostituito dall'art. 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223),

attribuisce alle associazioni sindacali il "diritto di percepire,

tramite ritenuta sul salario nonché sulle prestazioni erogate per

conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali che i

lavoratori intendono loro versare, con modalità stabilite dai

contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la segretezza del

versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione

sindacale". Il terzo comma dello stesso articolo prevede poi che,

nelle aziende in cui il rapporto di lavoro non sia regolato da

contratti collettivi, il lavoratore ha "diritto di chiedere il

versamento del contributo sindacale all'associazione da lui

indicata".

L'art. 594 del decreto legislativo n. 297 del 1994, a sua volta,

prevede la "facoltà" del personale della scuola di destinare una

"quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento

dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi

statutari" della singola organizzazione sindacale cui il lavoratore

aderisce, e disciplina le modalità di rilascio della relativa delega

(comma 1), i termini di validità della stessa (comma 2), la forma e

le condizioni della sua eventuale revoca (commi 2 e 4), le modalità

di versamento delle trattenute operate dalle singole amministrazioni

(comma 3).

2. - La richiesta dunque non riguarda le materie per le quali

l'art. 75, secondo comma, della Costituzione espressamente non

ammette il referendum, né materie da ritenersi escluse secondo

l'interpretazione logico-sistematica della medesima disposizione

costituzionale, fattane ripetutamente da questa Corte.

3. - È inoltre ravvisabile la necessaria chiarezza nella

finalità e nella struttura del quesito, il quale si presenta univoco

e omogeneo, poiché: a) incorpora l'evidenza del fine intrinseco

all'atto abrogativo, cioè la puntuale ratio che lo ispira (sentenza

n. 29/1987; v. anche sentenze n. 16/1978 e n. 25/1981); b) ha

riguardo a un "comune principio, la cui eliminazione o permanenza

viene fatta dipendere dalla risposta del corpo elettorale" (sentenze

nn. 22, 26 e 28 del 1981; nn. 63 e 65 del 1990); c) tende a un esito

netto e lineare, in ragione della propria natura meramente ablativa,

concretandosi le conseguenze abrogative in una situazione esattamente

contraria a quella prevista dalle norme oggetto del referendum e

facilmente percepibile dal corpo elettorale.

3.1. - Basti considerare in proposito che i due commi dell'art. 26

della legge n. 300/1970 sono strettamente collegati fra loro,

concorrendo a configurare in ogni caso la "ritenuta" come diritto

perfetto del sindacato: il momento di collegamento è individuabile

proprio nel diritto del sindacato alla trattenuta dei contributi

sindacali "sul salario nonché sulle prestazioni erogate per conto

degli enti previdenziali" (cui corrispondono "le trattenute operate

dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti" ex

art. 594 del decreto legislativo n. 297/1994), giacché il diritto

del "lavoratore" previsto nel terzo comma dell'art. 26 della legge n.

300/1970 e la facoltà del "personale" prevista nell'altra

disposizione citata, presuppongono comunque un diritto

dell'associazione da loro indicata, come garanzia di effettività

dell'imposizione dell'obbligo, rispettivamente, al "datore di lavoro"

e alle "singole amministrazioni" scolastiche. L'intendimento

abrogativo consiste appunto nel voler eliminare la base legale di

quel diritto e del correlativo obbligo di intermediazione, per

restituire la materia all'autonomia privata, individuale e

collettiva.

3.2. - Per converso, poi, non è ravvisabile un imprescindibile

collegamento dei due ultimi commi col primo comma dello stesso citato

art. 26, il quale attribuisce ai lavoratori "il diritto di

raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le

loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro":

diritto che costituisce semplice espressione individuale

dell'attività sindacale, correlata invece alla norma del precedente

art. 14, il quale proclama il diritto - garantito a tutti i

lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro - di costituire

associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività

sindacale. Né sono rinvenibili altre disposizioni dettate nel

medesimo contesto normativo, indissolubilmente legate a quelle che si

mira a sopprimere. In particolare con riguardo al pubblico impiego,

giova ricordare che l'art. 23 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (che

aveva fra l'altro previsto l'applicabilità dei princi'pi di cui

all'art. 26 in esame ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni,

così modificando l'originaria previsione di cui all'art. 50 della

legge 18 marzo 1968, n. 249), è stato espressamente abrogato

dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il cui

art. 55 prevede puramente e semplicemente l'applicabilità di tutta

la legge n. 300/1970 alle pubbliche amministrazioni. E non rileva,

poiché certamente non si traduce in una ragione di incoerenza del

quesito, che eventuali deroghe a codesta applicabilità possano

rintracciarsi, attraverso lo strumento dell'interpretazione, in

precedenti disposizioni connesse a statuti speciali e non

espressamente abrogate dal citato decreto legislativo.

Conseguentemente rimane esclusa una qualunque ricaduta sulla

residuale normativa, da parte di un'eventuale abrogazione delle

disposizioni oggetto del referendum, limitandosi l'effetto di questa

all'elisione di norme attributive del già menzionato diritto, la cui

eliminazione o permanenza viene dunque fatta dipendere dalla risposta

del corpo elettorale. Ed è appena il caso di aggiungere che non

incide in alcun modo sul giudizio di ammissibilità la permanenza del

riferimento alle trattenute sindacali contenuta in discipline con

matrici e rationes del tutto diverse da quelle della legislazione di

sostegno.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione degli artt. 26, secondo e terzo comma, della legge 20

maggio 1970, n. 300 e 594 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.

297; richiesta dichiarata legittima con ordinanza 30 novembre 1994

dell'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di

cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari