Corte costituzionale

Sentenza n. 1/1994

Altra decisione · depositata il 12/01/1994 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, delle richieste di

referendum popolare per l'abrogazione delle seguenti norme:

1) art. 19, primo comma, lett. a) : " a) delle associazioni

aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano

nazionale;", nonché lettera " b)", limitatamente alle parole "non

affiliate alle predette confederazioni" e alle parole "nazionali o

provinciali", della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela

della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e

dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul

collocamento), iscritto al n. 60 del registro referendum;

2) art. 19, primo commma, e precisamente le parole:

"nell'ambito: a) delle associazioni aderenti alle confederazioni

maggiormente rappresentative sul piano nazionale; b) delle

associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni,

che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali

di lavoro applicati nell'unità produttiva", della legge 20 maggio

1970, n. 300, iscritto al n. 61 del registro referendum;

3) art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

(Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni

pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico

impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),

nel testo risultante per effetto della sentenza 30 luglio 1993, n.

359, della Corte costituzionale e della modificazione apportata

dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546,

iscritto al n. 62 del registro referendum;

Vista l'ordinanza del 9 dicembre 1993 con la quale l'Ufficio

centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha

dichiarato legittime le suddette richieste;

Udito nella camera di consiglio del 30 dicembre 1993 il giudice

relatore Luigi Mengoni;

Udito l'avv. Antonio Fontana per i Comitati promotori;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la

Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.

352, e successive modificazioni, ha esaminato tre richieste di referendum popolare presentate le prime due il 18 dicembre 1992 dai

signori Paolo Cagna Ninchi, Massimo Giancarlo Stroppa, Rocco

Papandrea e Giuseppe Benedini, la terza il 24 febbraio 1993 dai

signori Massimo Giancarlo Stroppa, Marco Lombardi e Vincenzo

Miliucci, rispettivamente sui seguenti questiti:

I) "Volete voi l'abrogazione dell'articolo 19, primo comma,

lett. a) : ' a) delle associazioni aderenti alle confederazioni

maggiormente rappresentative sul piano nazionale;', nonché lettera

b) limitatamente alla lett. ' b)', alle parole 'non affiliate alle

predette confederazioni' e alle parole 'nazionali o provinciali',

della legge 20 maggio 1970, n. 300 'Norme sulla tutela della libertà

e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività

sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento'?" (reg. ref.

n. 60);

II) "Volete voi l'abrogazione della legge 20 maggio 1970, n. 300

'Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della

libertà sindacale e della attività sindacale nei luoghi di lavoro e

norme sul collocamento', limitatamente alla parte contenuta

nell'articolo 19, comma 1, e precisamente le parole:

'nell'ambito:

a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente

rappresentative sul piano nazionale;

b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette

confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi

nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva'?"

(reg. ref. n. 61).

III) "Volete che sia abrogato il decreto legislativo 3 febbraio

1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle

amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di

pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre

1992, n. 421), pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993, serie generale, limitatamente

all'articolo 47 (rappresentatività sindacale)?". (reg. ref. n. 62).

2. - L'Ufficio centrale, verificata la regolarità delle

richieste, ne ha dichiarato la legittimità con ordinanza del 9

dicembre 1993.

3. - Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio

centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 30

dicembre 1993 per la conseguente deliberazione, dandone regolare

comunicazione.

4. - Successivamente l'Ufficio centrale, con ordinanza del 22

dicembre 1993 ha disposto l'integrazione del quesito formulato nella

richiesta di referendum iscritta in reg. ref. n. 62 con l'aggiunta

delle seguenti parole: "nel testo risultante per effetto della

sentenza 30 luglio 1993, n. 359, della Corte costituzionale".

5. - In data 27 dicembre 1993 i presentatori hanno depositato

memorie a sostegno dell'ammissibilità delle richieste.

6. - A integrazione delle difese scritte, nella camera di

consiglio del 30 dicembre 1993, è stato udito, per i promotori dei

referendum, l'avv. Antonio Fontana.

7. - Con ordinanza del 4 gennaio 1993, essendo stato pubblicato

nel frattempo il decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, il cui

art. 22 reca un nuovo testo della disposizione cui si riferisce la

richiesta di referendum sub III ), l'Ufficio centrale ha disposto

un'ulteriore integrazione del quesito referendario con l'aggiunta

delle parole: "nel testo risultante per effetto della sentenza 30

luglio 1993, n. 359, della Corte costituzionale, nonché della

modificazione apportata dall'art. 22 del decreto legislativo 23

dicembre 1993, n. 546".

8. - Ricevuta la comunicazione di tale ordinanza, il Presidente di

questa Corte ha fissato la discussione del quesito referendario,

così come modificato, nella camera di consiglio del 10 gennaio 1994,

dandone regolare comunicazione.

9. - Nella camera di consiglio del 10 gennaio 1994 è stato

nuovamente udito, per i promotori del referendum, l'avv. Antonio

Fontana.

10. - Con ordinanza dell'11 gennaio 1994 l'Ufficio centrale ha

provveduto alla correzione di un errore materiale incorso nella

precedente ordinanza del 4 gennaio 1994. Con questa correzione il

testo definitivo del quesito oggetto della richiesta di referendum

iscritta in reg. ref. n. 62 è il seguente:

"Volete che sia abrogato il decreto legislativo 3 febbraio 1993,

n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni

pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico

impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.

421), pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.

30 del 6 febbraio 1993, serie generale, limitatamente all'articolo 47

(rappresentatività sindacale) nel testo risultante per effetto nella

sentenza 30 luglio 1993, n. 359 della Corte costituzionale, e dalla

modificazione apportata dall'art. 22 del decreto legislativo 23

dicembre 1993, n. 546?". Considerato in diritto

1. - I quesiti referendari descritti in narrativa investono due

disposizioni contenute l'una in una legge (art. 19 della legge 20

maggio 1970, n. 300), l'altra in un atto avente forza di legge (art.

47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29). Entrambe

concernono la materia della rappresentatività sindacale e pertanto,

sebbene le richieste rimangano distinte e non unificabili, i giudizi

di ammissibilità possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - La costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, e

così pure i modi di determinazione delle associazioni sindacali

maggiormente rappresentative legittimate alla contrattazione

collettiva nel settore del pubblico impiego, non rientrano tra le

materie per le quali l'art. 75, secondo comma, della Costituzione non

ammette il referendum. Appaiono inoltre rispettate le esigenze di

chiarezza, univocità ed omogeneità del quesito, al fine di

consentire agli elettori l'espressione di un voto consapevole. Il

riferimento a una duplice causa dell'integrazione, ordinata

dall'Ufficio centrale, del quesito proposto dalla richiesta sub III)

non può produrre perplessità, essendo facilmente distinguibile,

anche sintatticamente, la diversa funzione - rispettivamente di ratio

e di fonte - svolta dalla sentenza di questa Corte n. 359 del 1993 e

dal d.lgs. n. 546 del 1993 nella produzione della modifica

sopravvenuta nel testo della disposizione investita dal referendum.

Il quesito sub II) esprime chiaramente l'intendimento (massimale)

dei promotori di ottenere l'abrogazione di tutti i criteri di

"maggiore rappresentatività" adottati dal citato art. 19, primo

comma, lett. a) e b), per la selezione delle rappresentanze sindacali

aziendali destinatarie dei diritti e delle tutele previsti nel titolo

III della legge n. 300 del 1970, mentre dal quesito sub I) - legato

al secondo da una relazione logica di alternatività subordinata -

risulta l'intendimento (minimale) di ottenere almeno l'abrogazione

dell'indice presuntivo di rappresentatività previsto dalla lettera

a) e l'abbassamento al livello aziendale della soglia minima di

verifica della rappresentatività effettiva prevista dalla lettera

b). Gli esiti dell'eventuale approvazione dei referendum sono

coerenti con le finalità perseguite.

Non si potrebbe obiettare, invocando le sentenze di questa Corte

nn. 27 e 29 del 1981, che la formulazione dei quesiti non è chiara

per la contraddizione fra la richiesta di abrogazione (parziale)

dell'art. 19, primo comma, della legge n. 300 del 1970 e la

conservazione dell'art. 29 pur nelle parti in cui - a differenza di

altre disposizioni, che rinviano genericamente all'art. 19 (artt. 22,

23 e 30) - richiama specificamente "le lettere a e b del primo comma

dell'articolo predetto". Tale specifico richiamo non rende la

disposizione indissolubilmente legata a quella che si vorrebbe

sopprimere. L'approvazione dell'uno o dell'altro referendum

inciderebbe soltanto sull'ampiezza del suo ambito normativo.

3. - La terza richiesta di referendum (reg. ref. n. 62) si propone

l'abrogazione totale dell'art. 47 del d.lgs. n. 29 del 1993,

modificato dal d.lgs. n. 546 del 1993, il quale, ai fini della

partecipazione alla contrattazione collettiva nel pubblico impiego

regolata dagli artt. 45 e 46, rimette la definizione della maggiore

rappresentatività sindacale a un apposito accordo tra il governo e

le confederazioni sindacali già qualificate come maggiormente

rappresentative ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 23 agosto 1988, n.

395 (accordo intercompartimentale per il triennio 1988-90).

Non può ritenersi contraddittoria la mancata proposta di

abrogazione dell'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (non

abrogato dall'art. 74 del d.lgs. n. 29 del 1993), che abilita

all'esercizio dei diritti sindacali nelle unità amministrative gli

organismi di rappresentanza dei dipendenti pubblici costituiti

nell'ambito delle confederazioni più rappresentative sul piano

nazionale e dei sindacati autonomi aventi titolo a partecipare alla

contrattazione collettiva per il pubblico impiego. Questa norma non

è legata ai criteri di maggiore rappresentatività attualmente

vigenti, il cui consolidamento la richiesta referendaria mira a

impedire mediante l'abrogazione del citato art. 47 del d.lgs. n. 29

del 1993. Nel caso di approvazione del referendum, i criteri che

saranno stabiliti dal legislatore con modalità diverse da quelle

previste dalla disposizione abrogata, oppure, in difetto di

intervento legislativo, dalla giurisprudenza in via interpretativa,

si applicheranno anche per l'individuazione delle rappresentanze

sindacali dei dipendenti nei luoghi di lavoro.

4. - Infine, per quanto riguarda l'art. 19 della legge n. 300 del

1970, la coesistenza dei due referendum non sembra possa dar luogo a

inconvenienti applicativi della normativa di risulta, nemmeno nel

caso di votazione favorevole ad entrambi. Il risultato del referendum

sub I) sarebbe allora assorbito dal risultato del referendum sub II)

(sent. n. 26 del 1981).

È vero che la norma residua ammetterebbe indiscriminatamente ai

benefici del titolo III della legge qualsiasi gruppo di lavoratori

autoqualificantesi "rappresentanza sindacale aziendale", senza alcun

controllo del grado di effettiva rappresentatività. Ma il

legislatore potrà intervenire dettando una disciplina

sostanzialmente diversa da quella abrogata, improntata a modelli di

rappresentatività sindacale compatibili con le norme costituzionali

e in pari tempo consoni alle trasformazioni sopravvenute nel sistema

produttivo e alle nuove spinte aggregative degli interessi collettivi

dei lavoratori (cfr. sentenza n. 30 del 1990).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara ammissibili:

1) la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione

parziale dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla

tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà

sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul

collocamento), iscritta al n. 60 reg. ref., nei termini indicati in

epigrafe, dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 9

dicembre 1993;

2) la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione

parziale dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, iscritta al

n. 61 reg. ref., nei termini indicati in epigrafe, dichiarata

legittima dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso

la Corte di cassazione, con ordinanza del 9 dicembre 1993;

3) la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione

dell'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

(Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni

pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico

impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.

421), iscritta al n. 62 reg. ref., nei termini indicati in epigrafe,

dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum,

costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 9

dicembre 1993.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1994.

Il presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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