Corte costituzionale

Sentenza n. 30/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1990 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 19 e

combinato disposto degli artt. 17 e 23 della legge 20 maggio 1970, n.

300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori,

della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di

lavoro e norme sul collocamento) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 dicembre 1986 dal Tribunale di Como

nel procedimento civile vertente tra, la S.p.A. Riunione Adriatica di

Sicurtà e Maestri Dario, iscritta al n. 284 del registro ordinanze

1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24,

prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 19 dicembre 1986 dal Tribunale di Como

nel procedimento civile vertente tra la S.p.A. Lavoro e Sicurtà e

Portigliotti Giampiero, iscritta al n. 285 del registro ordinanze

1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24,

prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di costituzione di Maestri Dario e Portigliotti

Giampiero nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1989 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Udito l'avvocato Luciano Crugnola per Maestri Dario e Portigliotti

Giampiero e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente

del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con due ordinanze di identico tenore emesse il 19 dicembre

1986, pervenute alla Corte costituzionale il 24 maggio 1989, il

Tribunale di Como ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 39

Cost., una questione di legittimità costituzionale degli artt. 17,

19 e 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei diritti dei

lavoratori), "se interpretati nel senso di imporre il divieto per le

rappresentanze aziendali dei lavoratori costituite al di fuori di

quelle legittimate ex art. 19 Statuto, in quanto espressione sempre e

comunque di sindacati di comodo, di accedere pattiziamente a forme

più o meno estese di tutela, ed in particolare alla possibilità di

fruire per i loro dirigenti di permessi retribuiti allo scopo di

svolgere attività sindacale".

Nei casi di specie, il diritto a tali permessi era stato

riconosciuto sia dal Pretore che - in sede di appello - dal Tribunale

di Milano a Maestri Dario e Portigliotti Giampiero, dirigenti della

rappresentanza aziendale costituita presso la R.A.S. S.p.A. dal

sindacato ASSI RAS, in quanto costoro, prima del diniego da parte

della società, ne avevano fruito in virtù di accordo tacito o

comunque di uniforme e generalizzata prassi aziendale.

La Corte di cassazione, con sentenze 7 febbraio 1986, n. 783 e 19

marzo 1986, n. 1913, aveva viceversa ritenuto che il diritto di

costituire rappresentanze aziendali è riservato dal citato art. 19

alle associazioni "maggiormente rappresentative" sul piano nazionale,

e quindi precluso a quelle sprovviste di tali requisiti; che,

conseguentemente, solo ai dirigenti delle rappresentanze delle prime,

e non anche a quelli delle organizzazioni extra art. 19, spetta il

diritto ai permessi retribuiti; e che un'eventuale deroga pattizia a

tale regola, risolvendosi per i beneficiari in un trattamento di

favore, verrebbe a porsi, oltreché contro il principio di ordine

pubblico cui le indicate norme si informano, contro l'espresso

divieto fatto ai datori di lavoro dall'art. 17 dello Statuto

"di sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni

sindacali di lavoratori".

Il Tribunale di Como, giudice di rinvio chiamato ad applicare la

disciplina risultante da tale principio di diritto, ne contesta la

legittimità costituzionale.

L'art. 19 dello Statuto - osserva il Tribunale - è norma speciale

rispetto all'art. 14, che, in conformità all'art. 39 Cost.,

garantisce a tutti i lavoratori il diritto di costituire associazioni

sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno

dei luoghi di lavoro. Esso è, inoltre, norma a carattere

definitorio, nel senso che individua le caratteristiche - di

rappresentatività extra-aziendale - che devono avere le

rappresentanze sindacali aziendali per poter accedere alla c.d.

legislazione di sostegno di cui alle norme del titolo III dello

Statuto. Ne risulta così circoscritto - onde evitare un'eccessiva

atomizzazione sindacale - l'ambito delle aggregazioni che possono ex

lege pretendere l'applicazione di tali norme; ma ciò non significa

che le medesime prerogative non possano essere, in tutto o in parte,

pattiziamente estese a rappresentanze aziendali costituite al di

fuori dei moduli dell'art. 19.

L'opposta opinione della Cassazione, fondata sulla tesi

(assolutamente minoritaria in dottrina e giurisprudenza) della natura

"permissiva" dell'art. 19 - che cioè solo i sindacati aventi i

requisiti ivi indicati sarebbero legittimati a costituire

rappresentanze sindacali aziendali - confligge, secondo il giudice a

quo, con la garanzia della libertà sindacale di cui all'art. 39

Cost. Essa, infatti, comporta che ai sindacati sprovvisti dei

requisiti di cui all'art. 19 viene di fatto preclusa la possibilità

di pervenire ai livelli di rappresentatività che consentirebbero

l'accesso ex lege alla legislazione di sostegno. Se, invero, essi

sono privati dal potere di costituire propri organismi in azienda e

destinati a vedersi sempre annullato qualsiasi riconoscimento o

spazio già ottenuto in virtù di accordo o prassi uniforme, si da

luogo ad una sorta di "pietrificazione dello status quo" e, ignorando

le mutevoli realtà aziendali, si preclude l'accesso alla

legislazione di sostegno ad organizzazioni che siano magari presenti

in azienda in forme maggioritarie e non necessariamente di comodo,

che tali dovrebbero però essere sempre ritenute, indipendentemente

dalla prova della volontà di sostegno antisindacale

dell'imprenditore.

Ad avviso del Tribunale sarebbe, inoltre, violato l'art. 3,

secondo comma, Cost., in quanto "se è legittimo riconoscere per

legge particolari prerogative a chi ha raggiunto effettivi livelli di

rappresentatività alla stregua dei requisiti di cui all'art. 19, non

possono tollerarsi discriminazioni tra organizzazioni sindacali

quanto all'esistenza e all'esercizio della propria attività".

2. - Nei giudizi dinanzi alla Corte si sono costituiti, a mezzo

dell'avv. L. Crugnola, gli attori nei procedimenti a quibus Maestri

Dario e Portigliotti Giampiero, i quali, nell'atto di costituzione e

in una memoria aggiunta, hanno svolto argomentazioni sostanzialmente

analoghe a quelle contenute nell'ordinanza di rimessione. La difesa

insiste, in particolare, sul carattere definitorio e non permissivo

dell'art. 19 St. e sottolinea che il riconoscimento di determinati

spazi di agibilità sindacale, quali i permessi, era già avvenuto in

alcuni casi prima dello Statuto, si è realizzato in via di fatto

anche dopo ed ha fonte autonoma rispetto allo Statuto medesimo, in

quanto discende da accordi generali o particolari originati dal

concreto operare dell'organizzazione sindacale. Se si nega validità

ai riconoscimenti e spazi già ottenuti dalle organizzazioni non

rientranti nel modello dell'art. 19, esse non solo non godono del

trattamento privilegiato di quelle che vi rientrano, ma sono

specificamente contrastate e si nega di fatto il loro diritto

all'esistenza ed allo svolgimento della propria attività. Altro

infatti è sancire una disuguaglianza delle posizioni di partenza,

attribuendo un privilegio alle organizzazioni ivi contemplate e con

ciò alterando la libera concorrenza tra sindacati; altro è

argomentarne il totale "blocco" di tale concorrenza, mediante

l'immobilizzazione, e quindi l'esclusione, proprio di quei sindacati

che, pur partendo da posizioni svantaggiate, riescano ad emergere

costringendo il datore al riconoscimento contrattuale.

Quanto, poi, all'art. 17 St., la difesa sottolinea che elemento

costitutivo della fattispecie ivi vietata è la prova della volontà

di sostegno antisindacale dell'imprenditore, che non può perciò

essere presunta. A ritenere altrimenti, si giungerebbe al paradosso

"per cui il coronamento contrattuale della lotta di un sindacato per

l'equiparazione ai sindacati privilegiati dalla legge dovrebbe essere

considerato come indice sicuro della sua funzione 'di comodo'".

La difesa nega inoltre che vi fossero nella specie elementi idonei

a qualificare come "di comodo" il sindacato in questione, e sostiene

che se l'art. 17 St. fosse interpretato nel senso di imporre al

datore di lavoro di negare spazi di agibilità sindacale a soggetti

diversi da quelli di cui all'art. 19 esso si porrebbe in contrasto

con l'art. 39 Cost.

La difesa richiama infine alcune convenzioni internazionali in

tema di libertà sindacale (Convenzioni O.I.L. nn. 87 e 98, recepite

con legge 23 marzo 1958, n. 367; Convenzione europea dei diritti

dell'uomo, art. 11; Carta sociale europea, ratificata con legge 3

luglio 1965, n. 929, artt. 5 e 6; Patto internazionale dei diritti

economici, sociali e culturali dell'O.N.U., ratificato con legge 25

ottobre 1977, n. 881, art. 8) per desumerne che il divieto per alcune

organizzazioni sindacali di ottenere spazi e riconoscimenti si

porrebbe in contrasto con tali fonti normative internazionali, con

conseguente possibile violazione anche degli artt. 10 e 35 Cost.

3. - L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri in entrambi i giudizi con

memorie identiche, sostiene innanzitutto che la questione sarebbe

inammissibile, in quanto sollevata rispetto ad una regola - quella

risultante dal principio di diritto enunciato dalla Cassazione - cui

il giudice di rinvio è tenuto ad uniformarsi. Pur dando atto del

contrario orientamento di questa Corte (sent. n. 138 del 1977),

l'Avvocatura ne sollecita una revisione, argomentando dal fatto che

il principio di diritto non può essere messo in discussione dal

giudice di rinvio, neanche per dubitare della sua validità

costituzionale, in quanto rispetto al rapporto in causa si è su di

esso formato il giudicato.

La questione, secondo l'Avvocatura, è comunque infondata nel

merito. Da un lato, infatti, la preclusione alla costituzione di

rappresentanze sindacali aziendali da parte delle associazioni non

rispondenti ai requisiti in cui all'art. 19 St. sarebbe già stata

ritenuta legittima da questa Corte (sent. n. 54 del 1974);

dall'altro, l'inibizione per queste a giovarsi delle misure di

sostegno specificate nel titolo III dello Statuto, anche se ottenute

pattiziamente, non menomerebbe la loro libertà di azione sindacale.

La possibilità di accesso al livello di rappresentatività voluto

dall'art. 19 dipenderebbe infatti non dalla fruizione di tali misure,

ma dalla capacità dell'organizzazione di rendersi interprete, in

modo serio e credibile, degli interessi della categoria rappresentata

e di accrescere così le adesioni, fino a risultare un valido

interlocutore nella contrattazione collettiva. Considerato in diritto

1. - I procedimenti hanno ad oggetto la medesima questione di

legittimità costituzionale degli artt. 17, 19 e 23 della legge 20

maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei

lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei

luoghi di lavoro e norme sul collocamento), sollevata in riferimento

agli artt. 39 e 3, secondo comma Cost. dal Tribunale di Como con due

ordinanze distinte ma di identico tenore. È perciò evidente

l'opportunità della loro riunione.

2. - L'Avvocatura dello Stato ha preliminarmente eccepito

l'inammissibilità della questione, in quanto sollevata dal predetto

Tribunale, quale giudice di rinvio, nei confronti della norma

risultante dal principio di diritto enunciato dalla Corte di

cassazione. A suo avviso, dal fatto che questi è tenuto ad

uniformarsi a detto principio (art. 384 c.p.c.) discende che,

rispetto al rapporto in causa, si formi sul punto il giudicato e che

perciò esso non possa essere messo in discussione neanche per

dubitare della sua validità costituzionale.

Tale eccezione va disattesa, in quanto contrasta col consolidato

indirizzo di questa Corte - più volte manifestato sia esplicitamente

che in modo implicito (cfr. ad es. le sentt. nn. 138 del 1977, 11 del

1981, 21 del 1982, 2 e 345 del 1987) - rispetto al quale l'Avvocatura

non adduce argomenti nuovi. Essa, in effetti, suppone una confusione

tra i distinti profili dell'interpretazione della norma - rispetto

alla quale il giudice di rinvio è vincolato - e della sua

legittimità costituzionale. Il giudizio in proposito è riservato a

questa Corte e non può ritenersi assorbito nella valutazione

compiuta sul piano ermeneutico dal giudice della nomofilachia. E

poiché la norma - così come interpretata - deve ancora ricevere

applicazione nella fase di rinvio, il precludere che su di essa

vengano prospettate questioni di legittimità costituzionale

comporterebbe un'indubbia violazione delle disposizioni regolanti la

materia (artt. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23 della

legge n. 87 del 1953), dato che queste non contengono al riguardo

alcuna specifica limitazione.

3. - Con le due sentenze, di tenore identico (Sez. lav., nn. 783 e

1913 del 1986) dalle quali i giudizi di rinvio traggono origine, la

Corte di cassazione ha statuito la nullità, per illiceità

dell'oggetto, delle pattuizioni concernenti la concessione di

permessi retribuiti a dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali

non rientranti tra quelle definite nell'art. 19 St. lav., e cioè

costituite al di fuori dell'ambito delle associazioni aderenti alle

confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale o

delle associazioni comunque firmatarie di contratti collettivi

nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva.

Il giudice a quo dubita che tale norma - che la Corte di cassazione

ricava dagli artt. 17, 19 e 23 dello Statuto - contrasti con gli

artt. 39 e 3, secondo comma, Cost., assumendo che essa - in quanto

preclude a tali organizzazioni la possibilità di accedere di fatto

ai livelli di rappresentatività che, ai sensi del citato art. 19,

consentono di fruire della c.d. legislazione di sostegno - ne

limiterebbe la libertà sindacale e comporterebbe nei loro confronti

ingiustificate discriminazioni quanto all'esercizio delle loro

attività. Ai fini della risoluzione di tale questione - che è

l'unica rilevante per la definizione dei giudizi principali - non è

decisivo stabilire se la costituzione di rappresentanze sindacali

aziendali sia consentita solo nell'ambito delle associazioni di cui

all'art. 19. Confutando l'opinione in tal senso espressa nelle citate

sentenze, il giudice a quo ricorda che è ormai largamente

prevalente, in dottrina e giurisprudenza, la tesi della natura

definitoria, e non permissiva, di questa disposizione. Ciò però

indurrebbe solo a ritenere che è legittima la costituzione di

rappresentanze che, non fruendo delle posizioni attive di cui al

titolo III dello Statuto, operano nondimeno nell'ambito dell'art. 14

del medesimo; ma non comporta come necessaria conseguenza la

possibilità di accesso in via pattizia alle suddette posizioni

attive.

Parimenti non decisivo, ai fini in discorso, è stabilire se il

divieto di concessione pattizia di permessi retribuiti discenda

direttamente da quello, imposto all'imprenditore dall'art. 17, di

"sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali

di lavoratori". Il giudice a quo intende in tal senso la concisa

enunciazione contenuta al riguardo nelle sentenze di rinvio; e

giustamente oppone che dalla pattuizione in qualunque modo

intervenuta tra l'imprenditore ed una determinata associazione

sindacale non può senz'altro inferirsi, per presunzione assoluta, la

natura "di comodo", e quindi la non genuinità di quest'ultima. Le

agevolazioni concesse ben possono infatti essere giustificate dalla

particolare forza contrattuale raggiunta da tale associazione, a

seguito di un'autentica controversia collettiva. Per pervenire alla

qualificazione di un sindacato come "di comodo" non può in effetti

prescindersi - secondo l'opinione prevalente in dottrina e

giurisprudenza - dall'indagine concreta sull'intento antisindacale

dell'imprenditore e sulla finalizzazione del sostegno

all'assoggettamento alle proprie strategie dell'organizzazione

beneficiaria: e conseguentemente l'illiceità della concessione

pattizia di permessi retribuiti non può essere affermata sulla base

del solo disposto dell'art. 17.

A ben vedere, però, non sembra essere questa l'opinione della

Corte di cassazione: che, altrimenti, si sarebbe logicamente limitata

a questo solo argomento, in quanto decisivo ed assorbente. Al di là

delle espressioni testuali, appare perciò più corretto intendere il

riferimento all'art. 17 come espressione di quel "principio di ordine

pubblico" ostativo a tali pattuizioni che essa ritiene di dover

desumere dal complesso delle disposizioni statutarie richiamate

(artt. 17, 19 e 23): sicché l'indagine demandata alla Corte concerne

la conformità di detto principio alle disposizioni costituzionali di

cui si lamenta la violazione.

4. - La protezione accordata dallo Statuto dei diritti dei

lavoratori alle organizzazioni sindacali si articola su due livelli.

Ad un primo livello, comune a tutte, viene assicurata la libertà di

associazione e di azione sindacale, che comprende altre importanti

garanzie, quali la tutela contro atti discriminatori, anche sotto

forma di trattamenti economici collettivi, la libertà di

proselitismo e collettaggio (artt. 15, 16, 26), l'accesso ad altri

importanti diritti di esercizio collettivo, come quelli sanciti dagli

artt. 9 e 11. A garanzia del libero sviluppo di una normale

dialettica sindacale stanno poi il divieto di sindacati di comodo

(art. 17) e la tutela - per le organizzazioni a dimensione nazionale

- contro la condotta antisindacale del datore di lavoro (art. 28).

Il secondo livello esprime la politica promozionale perseguita dal

legislatore al precipuo fine di favorire l'ordinato svolgimento del

conflitto sociale, e comporta una selezione dei soggetti collettivi

protetti fondata sul principio della loro effettiva

rappresentatività. Ad essi sono attribuiti diritti ulteriori idonei

a sostenerne l'azione, come quelli di tenere assemblee, disporre di

locali, fruire di permessi retribuiti (artt. 20, 23, 27) ecc. Il

principale criterio selettivo adottato al riguardo è quello della

"maggiore rappresentatività" a livello pluricategoriale (art. 19,

lett. a), finalizzato a favorire un processo di aggregazione e

coordinamento degli interessi dei vari gruppi professionali, di

sintesi delle varie istanze rivendicative e di raccordo con le

esigenze dei lavoratori non occupati. Ma accanto ad esso la tutela

rafforzata è stata conferita (lett. b) anche al sindacalismo

autonomo, sempreché esso si dimostri capace di esprimere attraverso

la firma di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro

applicati nell'unità produttiva - un grado di rappresentatività

idoneo a tradursi in effettivo potere contrattuale a livello

extra-aziendale (cfr. sent. n. 334 del 1988).

La posizione di vantaggio che il giudice a quo vorrebbe

riconosciuta alle organizzazioni sindacali non rientranti nelle

predette categorie, che ottengono permessi sindacali (o altre misure

di sostegno) per patto con l'imprenditore costituirebbe,

precisamente, una deroga a quanto disposto nella lett. b) dell'art.

19.

Si tratta perciò di vedere se il criterio selettivo espresso in

tale disposizione sia da considerare, nel sistema dello Statuto, come

criterio inderogabile, ed in caso positivo se tale inderogabilità

sia o meno conforme a Costituzione.

Ad entrambi tali quesiti va data risposta positiva: e perciò la

questione deve ritenersi non fondata.

5. - La differenza tra i due suaccennati livelli di tutela che il

giudice a quo vorrebbe colmabile attraverso pattuizioni con

l'imprenditore consiste, come si è detto, nel diverso e più elevato

grado di effettiva rappresentatività che le organizzazioni ammesse

alla tutela rafforzata di cui al titolo III dello Statuto devono

dimostrare di possedere. Al di fuori della rappresentatività

generale presupposta nella lett. a), la lett. b) dell'art. 19

appresta un congegno di verifica empirica della rappresentatività

nel singolo contesto produttivo, misurandola sull'efficienza

contrattuale dimostrata almeno a livello locale, attraverso la

partecipazione alla negoziazione ed alla stipula di contratti

collettivi provinciali. Nel fissare a tale livello - extra-aziendale

- la soglia minima della rappresentatività, il legislatore ha tra

l'altro inteso evitare, o quanto meno contenere, i pregiudizi che

alla libertà ed autonomia della dialettica sindacale,

all'eguaglianza tra le varie organizzazioni ed all'autenticità del

pluralismo sindacale possono derivare dal potere di accreditamento

della controparte imprenditoriale.

Rispetto a tali pericoli, l'accesso pattizio alle misure di

sostegno non offre alcuna garanzia oggettivamente verificabile, in

quanto è strutturalmente legato al solo potere di accreditamento

dell'imprenditore. Il patto, infatti, non presuppone di per sé

alcuna soglia minima di rappresentatività dell'organizzazione che ne

sia beneficiaria, pur al livello meramente aziendale, sicché può

avvantaggiare sindacati di scarsa consistenza e correlativamente

alterare la parità di trattamento rispetto ad organizzazioni dotate

di rappresentatività anche maggiore presenti in azienda. Pur al di

fuori dell'ipotesi di sostegno al sindacato "di comodo" (art. 17),

sarebbe in tal modo consentito all'imprenditore di influire sulla

libera dialettica sindacale in azienda, favorendo quelle

organizzazioni che perseguono una politica rivendicativa a lui meno

sgradita.

Questa Corte, d'altra parte, ha già ripetutamente sottolineato

(sentt. nn. 54 del 1974 e 334 del 1988) la razionalità di una scelta

legislativa caratterizzata dal ricorso a tecniche incentivanti idonee

ad impedire un'eccessiva dispersione e frammentazione dell'azione

dell'autotutela ed a favorire una sintesi degli interessi non

circoscritta alle logiche particolaristiche di piccoli gruppi di

lavoratori.

È palese che la possibilità di estensione pattizia delle misure

di sostegno si porrebbe in contraddizione con tale logica: sia

perché favorirebbe processi di frammentazione della rappresentanza

potenzialmente pregiudizievoli alla stessa efficacia dell'azione

sindacale; sia perché rafforzerebbe il potere di pressione di cui

ristretti gruppi professionali fruiscono in ragione della loro

particolare collocazione nel processo produttivo e potrebbe più in

generale incentivare quella segmentazione esasperata dell'azione

sindacale che la Corte, nelle citate sentenze, ha ritenuto contraria

agli interessi generali e specificamente a quelli dei lavoratori.

Il divieto delle pattuizioni in discorso è perciò coerente non

solo alla logica ispiratrice dell'art. 19, ma anche ai motivi in base

ai quali la Corte ha ritenuto tale disposizione conforme ai principi

costituzionali qui invocati.

6. - Le ragioni che spinsero il legislatore del 1970 a scoraggiare

la proliferazione di microorganizzazioni sindacali ed a favorire,

secondo un'ottica solidaristica, la rappresentazione di interessi non

confinati nell'ambito delle singole imprese o di gruppi ristretti

sono tuttora in larga misura valide. La Corte è tuttavia ben

consapevole che, anche a causa delle incisive trasformazioni

verificatesi nel sistema produttivo, si è prodotta in anni recenti

una forte divaricazione e diversificazione degli interessi, fonte di

più accentuata conflittualità; e che anche in ragione di ciò -

nonché delle complesse problematiche che il movimento sindacale si

è perciò trovato a dover affrontare - è andata progressivamente

attenuandosi l'idoneità del modello disegnato nell'art. 19 a

rispecchiare l'effettività della rappresentatività.

Prendere atto di ciò non significa, però ritenere che l'idoneo

correttivo al logoramento di quel modello consista nell'espansione,

attraverso lo strumento negoziale, del potere di accreditamento della

controparte imprenditoriale, che per quanto si è detto può non

offrire garanzie di espressione della rappresentatività reale. Si

tratta, invece, di dettare nuove regole idonee ad inverare, nella

mutata situazione, i principi di libertà e di pluralismo sindacale

additati dal primo comma dell'art. 39 Cost.; prevedendo, da un lato,

strumenti di verifica dell'effettiva rappresentatività delle

associazioni, ivi comprese quelle di cui all'art. 19 dello Statuto;

dall'altro la possibilità che le misure di sostegno - pur senza

obliterare le già evidenziate esigenze solidaristiche - siano

attribuite anche ad associazioni estranee a quelle richiamate in tale

norma, che attraverso una concreta, genuina ed incisiva azione

sindacale pervengano a significativi livelli di reale consenso.

Non spetta a questa Corte individuare gli indici di

rappresentatività, i modi di verifica del consenso, l'ambito in cui

questa deve essere effettuata, i criteri di proporzionalità della

rappresentanza e gli strumenti di salvaguardia degli obiettivi

solidaristici ed equalitari propri del sindacato; ma essa non può

mancare di segnalare che l'apprestamento di tali nuove regole -

ispirate alla valorizzazione dell'effettivo consenso come metro di

democrazia anche nell'ambito dei rapporti tra lavoratori e sindacato

- è ormai necessario per garantire una più piena attuazione, in

materia, dei principi costituzionali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale degli artt. 19, 17 e 23 della legge 20

maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei

lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei

luoghi di lavoro e norme sul collocamento) sollevata in riferimento

agli artt. 3 e 39 Cost. dal Tribunale di Como con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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