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Il personale trasferito alle regioni e' iscritto, ai fini dell'assistenza malattie e della buonuscita, allo I.N.A.D.E.L. Quello trasferito allo Stato e' iscritto, ai medesimi fini, all'E.N.P.A.S. L'indennita' di buonuscita sara' liquidata agli interessati da parte dei predetti enti, per i periodi di servizio prestati presso lo Stato o la regione, nella misura prevista per il relativo personale e, per il periodo di servizio prestato presso la Gioventu' italiana, nella misura prevista dal regolamento organico del personale del predetto ente, approvato con decreto interministeriale 4 dicembre 1960. L'ufficio liquidatore versera' all'I.N.A.D.E.L. ed allo E.N.P.A.S., per conto della Gioventu' italiana, l'importo delle indennita' di anzianita' maturate all'atto del trasferimento, sulla base del citato regolamento organico, da ciascun dipendente trasferito rispettivamente alle regioni od allo Stato.

Testo in vigore dal 16 gennaio 1976 al 1 gennaio 1981

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 179/1980

    Ha colpito questo articolo
    22 dicembre 1980

    Sono invasive della sfera della competenza regionale sullo stato giuridico ed economico del personale addetto alla Regione, le norme della legge statale che - nel disciplinare il trasferimento di personale da un ente soppresso alla Regione - regolano il trattamento di pensione, l'assistenza malattie e l'indennita` di buonuscita dei dipendenti trasferiti anche per il periodo di servizio successivo al trasferimento e da prestare presso la Regione. Vanno pertanto dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 6 e 7 della legge 18 novembre 1975 n. 764 nella parte in cui non fanno salva l'ipotesi che sia autonomamente disposto dalla Regione Lazio - ai fini del trattamento di pensione, dell'assistenza malattie e della buonuscita - circa il periodo di servizio che il personale traferito dall'ente soppresso "Gioventu` italiana" presti alle dipendenze della Regione medesima. Pertanto sono illegittimi costituzionalmente gli artt. 6 e 7 della legge n. 764 del 1975 , nella parte in cui non fanno salva l'ipotesi che sia autonomamente disposto dalla Regione Lazio - ai fini del trattamento di pensione, dell'assistenza malattie e della buonuscita - circa il periodo di servizio che il personale trasferito presti alle dipendenze della Regione medesima.

    Art. 3 Soppressione dell'ente "Gioventu' italiana" · Art. 2 Soppressione dell'ente "Gioventu' italiana" · Art. 6 Soppressione dell'ente "Gioventu' italiana" · Art. 7 Soppressione dell'ente "Gioventu' italiana"

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 122/1984

    Illegittimità dichiarata
    30 aprile 1984

    Sono manifestamente infondate, in riferimento all'art. 3 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della l. 23 dicembre 1975 n. 698 (scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia), modificato dalla l. 1 agosto 1977 n. 563, nonché dell'art. 7 della l. 18 novembre 1975 n. 764 (soppressione dell'Ente "Gioventu'italiana"), nella parte in cui le norme suddette prevedono la duplicazione delle indennità di anzianità e di buonuscita o comunque una liquidazione sperequata per eccesso rispetto al trattamento riservato alle categorie di dipendenti pubblici diversi da quelli di cui alle leggi citate; ciò in quanto deve ritenersi valida la coesistenza delle indennità di anzianità e di buonuscita, stante il carattere previdenziale di quest'ultime.

    Art. 9 Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia · Art. 5 Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1975, n. 698: "Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia" · Art. 3 cost. · Art. 7 Soppressione dell'ente "Gioventu' italiana"

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 9/1983

    Altra decisione
    24 gennaio 1983

    Provvedimento non massimabile.

    Art. 9 Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia · Art. 7 Soppressione dell'ente "Gioventu' italiana" · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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