Il personale trasferito alle regioni e' iscritto, ai fini del trattamento di pensione, alla C.P.D.E.L. Per il periodo precedente al trasferimento si applica l'articolo 22 della legge 3 maggio 1967, n. 315. Al personale trasferito allo Stato si applicano le disposizioni sul trattamento pensionistico stabilito per i dipendenti dello Stato dal testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092. Per il periodo precedente al trasferimento e' effettuato il ricongiungimento dei servizi ai sensi dell'articolo 12 del predetto testo unico. Sia per il personale trasferito allo Stato, sia per quello trasferito alle regioni, e' fatto salvo il diritto di optare per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di trasferimento. Al personale che opti per la predetta assicurazione non si applicano i precedenti commi del presente articolo.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale con sentenza 16-22 dicembre 1980, n.179 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1980 n.357) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 6 e 7 della legge n. 764 del 1975, nella parte in cui non fanno salva l'ipotesi che sia autonomamente disposto dalla Regione Lazio - ai fini del trattamento di pensione, dell'assistenza malattie e della buonuscita - circa il periodo di servizio che il personale trasferito presti alle dipendenze della Regione medesima."

Testo vigente dal 1 gennaio 1981

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1981

Confronto con la versione in vigore dal 16 gennaio 1976 al 1 gennaio 1981.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 16-22 dicembre 1980, n.179 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1980 n.357) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 6 e 7 della legge n. 764 del 1975, nella parte in cui non fanno salva l'ipotesi che sia autonomamente disposto dalla Regione Lazio - ai fini del trattamento di pensione, dell'assistenza malattie e della buonuscita - circa il periodo di servizio che il personale trasferito presti alle dipendenze della Regione medesima."

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-11-18;764~art6 · fonte del testo

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