[1]Testo unico-art. 26. (Liquidazione dell'indennita' di buonuscita)

[2]L'indennita' di buonuscita, spettante al dipendente statale e ai superstiti, e' liquidata di ufficio. A tal fine l'amministrazione alla quale il dipendente appartiene o apparteneva trasmette all'amministrazione del Fondo di previdenza un progetto di liquidazione, a favore del dipendente stesso o dei suoi superstiti, corredato della copia autentica dello stato di servizio. In caso di cessazione dal servizio per limite di eta', gli atti di cui al comma precedente devono essere predisposti dall'amministrazione competente tre mesi prima ed essere inviati almeno un mese prima del raggiungimento del limite predetto all'amministrazione del Fondo, la quale e' tenuta ad emettere il mandato di pagamento in modo da rendere possibile la effettiva corresponsione dell'indennita' immediatamente dopo la data di cessazione dal servizio e comunque non oltre quindici giorni dalla data medesima. Non occorre, in ogni caso, alcuna comunicazione da parte dell'amministrazione statale, alla quale compete soltanto la tempestiva segnalazione dell'eventuale esistenza di motivi ostativi.2 Nei casi di cui al comma precedente, ai fini della liquidazione e della corresponsione dell'indennita' di buonuscita, non occorre che sia preventivamente perfezionato il provvedimento di cessazione dal servizio. Nei casi di cessazione dal servizio per qualsiasi altra causa, l'amministrazione statale competente e' tenuta a trasmettere all'amministrazione del Fondo di previdenza gli atti di cui al secondo comma nel termine massimo di quindici giorni dalla data di cessazione dal servizio, in modo che l'amministrazione del Fondo predetto possa eseguire, nei confronti del dipendente statale, la effettiva corresponsione dell'indennita' nel piu' breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della documentazione; questo ultimo termine vale anche per la corresponsione dell'indennita' di buonuscita ai superstiti del dipendente.2 Eventuali modifiche relative a provvedimenti dell'amministrazione statale, che comportino variazioni concernenti l'indennita' di buonuscita gia' erogata, saranno comunicate alla amministrazione del Fondo di previdenza, ai fini del pagamento di supplementi dell'indennita' predetta ovvero del recupero, mediante trattenute sul trattamento di quiescenza, delle somme non dovute. Non si fa luogo alla corresponsione di acconti. Alla riliquidazione dell'indennita' di buonuscita e alla liquidazione del supplemento di indennita', previste dall'art. 4, si provvede su domanda degli interessati.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 20 marzo 1980, n.75

2

La L. 20 marzo 1980, n.75 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "I termini stabiliti dal terzo e quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, per la effettiva corresponsione dell'indennita' di buonuscita ai dipendenti statali sono entrambi elevati a novanta giorni".

Testo vigente dal 22 marzo 1980

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 9/2000

    Questione infondata
    12 gennaio 2000

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 47, secondo comma, Cost. degli artt. 2120 cod. civ.; 26 [settimo comma] del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato); 4 [sesto comma] della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica); 2, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), <<nella parte in cui escludono i pubblici dipendenti dal beneficio della concessione dell'anticipazione nella misura massima del 70% sul trattamento di fine rapporto, ricorrendo i casi tipici individuati dall'art. 2120 del codice civile, ed in particolare dal comma 8, lett. b), beneficio riconosciuto ai soli lavoratori dipendenti del settore privato>>. La disciplina del rapporto di impiego degli Avvocati dello Stato, con riguardo ai quali la questione è prospettata, rimane, infatti, estranea alla contrattazione collettiva, ed è stata espressamente sottratta al regime stesso di privatizzazione (v. art. 2, lett. e, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29), e mantiene, quindi, la sua peculiarità ordinamentale; per cui è da escludere la supposta omogeneità rispetto al 'tertium comparationis' indicato e, dunque, l'asserita lesione del principio di eguaglianza. Mentre la mancata estensione della anticipazione in esame non può di per sé comportare le altre offese al dettato costituzionale prospettate nell'ordinanza di rimessione, rientrando nella piena discrezionalità del legislatore <<dimensionare la portata dell'istituto, il quale - come la Corte ha già avuto occasione di affermare - legittimamente può essere addirittura non previsto affatto>>. - Cfr. S. n. 142/1991.

    Art. 2120 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 22 marzo 1980

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1974 al 22 marzo 1980.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 20 marzo 1980, n.75

    La L. 20 marzo 1980, n.75 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "I termini stabiliti dal terzo e quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, per la effettiva corresponsione dell'indennita' di buonuscita ai dipendenti statali sono entrambi elevati a novanta giorni".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032~art26 · fonte del testo

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