Alle occorrenze relative alla liquidazione dell'ente, comprese quelle connesse alle previsioni di cui al precedente articolo 7, terzo comma, si provvede con le disponibilita' del conto di tesoreria di cui all'articolo 14 della richiamata legge 4 dicembre 1956, n. 1404, in favore del quale, nei limiti da stabilirsi con la legge di bilancio, saranno conferiti appositi apporti a carico del Ministero del tesoro. Un primo apporto e' stabilito in lire 10 miliardi.

Testo vigente dal 16 gennaio 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-11-18;764~art9 · fonte del testo

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