Il personale trasferito alle regioni e' iscritto, ai fini dell'assistenza malattie e della buonuscita, allo I.N.A.D.E.L. Quello trasferito allo Stato e' iscritto, ai medesimi fini, all'E.N.P.A.S. L'indennita' di buonuscita sara' liquidata agli interessati da parte dei predetti enti, per i periodi di servizio prestati presso lo Stato o la regione, nella misura prevista per il relativo personale e, per il periodo di servizio prestato presso la Gioventu' italiana, nella misura prevista dal regolamento organico del personale del predetto ente, approvato con decreto interministeriale 4 dicembre 1960. L'ufficio liquidatore versera' all'I.N.A.D.E.L. ed allo E.N.P.A.S., per conto della Gioventu' italiana, l'importo delle indennita' di anzianita' maturate all'atto del trasferimento, sulla base del citato regolamento organico, da ciascun dipendente trasferito rispettivamente alle regioni od allo Stato.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale con sentenza 16-22 dicembre 1980, n.179 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1980 n.357) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 6 e 7 della legge n. 764 del 1975, nella parte in cui non fanno salva l'ipotesi che sia autonomamente disposto dalla Regione Lazio - ai fini del trattamento di pensione, dell'assistenza malattie e della buonuscita - circa il periodo di servizio che il personale trasferito presti alle dipendenze della Regione medesima."

Testo vigente dal 1 gennaio 1981

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 122/1984

    Illegittimità dichiarata
    30 aprile 1984

    Sono manifestamente infondate, in riferimento all'art. 3 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della l. 23 dicembre 1975 n. 698 (scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia), modificato dalla l. 1 agosto 1977 n. 563, nonché dell'art. 7 della l. 18 novembre 1975 n. 764 (soppressione dell'Ente "Gioventu'italiana"), nella parte in cui le norme suddette prevedono la duplicazione delle indennità di anzianità e di buonuscita o comunque una liquidazione sperequata per eccesso rispetto al trattamento riservato alle categorie di dipendenti pubblici diversi da quelli di cui alle leggi citate; ciò in quanto deve ritenersi valida la coesistenza delle indennità di anzianità e di buonuscita, stante il carattere previdenziale di quest'ultime.

    Art. 3 cost. · Art. 9 Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia · Art. 5 Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1975, n. 698: "Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia" · Art. 7 Soppressione dell'ente "Gioventu' italiana"

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1981

Confronto con la versione in vigore dal 16 gennaio 1976 al 1 gennaio 1981.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 16-22 dicembre 1980, n.179 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1980 n.357) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 6 e 7 della legge n. 764 del 1975, nella parte in cui non fanno salva l'ipotesi che sia autonomamente disposto dalla Regione Lazio - ai fini del trattamento di pensione, dell'assistenza malattie e della buonuscita - circa il periodo di servizio che il personale trasferito presti alle dipendenze della Regione medesima."

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urn:nir:stato:legge:1975-11-18;764~art7 · fonte del testo

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