Corte costituzionale

Ordinanza n. 9/1983

Altra decisione · depositata il 24/01/1983 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9

della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento

delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità

e dell'infanzia), modificato dalla legge 1 agosto 1977, n. 563, e

dell'art. 7 della legge 18 novembre 1975, n. 764 (Soppressione

dell'ente "Gioventù italiana") promossi con due ordinanze emesse il 16

ottobre 1979 dal Tribunale di Asti nei procedimenti civili vertenti tra

l'INADEL e Roggero Ezio e Lucrezi Corrado, iscritte ai nn. 1019 e 1020

del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 71 del 12 marzo 1980.

Visti gli atti di costituzione di Roggero Ezio e di Lucrezi

Corrado;

udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che:

1. - Con ordinanza 16 ottobre 1979 del Tribunale di Asti (n. 1019

R.O. 1979) è stata sollevata, nel giudizio di appello proposto

dall'INADEL contro Roggero Ezio, questione di illegittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 9 l. 23

dicembre 1975, n. 698 e con ordinanza 16 ottobre 1979 dello stesso

Tribunale (n. 1020 R.O. 1979) è stata sollevata, nel giudizio di

appello proposto dall'INADEL contro Lucrezi Corrado, questione di

illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost.,

dell'art. 7 l. 18 novembre 1975, n. 764;

che:

2. - Avanti la Corte si sono costituiti, sia per il Roggero

sia per il Lucrezi, gli avv.ti Antonio Sorrentino e Oscar Casini

concludendo per la declaratoria di infondatezza della proposta

questione, e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri;

che:

3. - Con separati decreti 17 novembre 1982 il Presidente della

Corte, visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953, n. 87, e 9

delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale, ha fissato per la decisione la camera di consiglio del

22 dicembre 1982 nominando relatore il giudice Andrioli.

Considerato che:

4. - I due procedimenti vanno riuniti per connessione ma la

decisione non può essere resa in camera di consiglio perché non

ricorrono i presupposti di cui alle richiamate disposizioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

udita nella adunanza del 22 dicembre 1982 in camera di consiglio

la relazione del giudice Andrioli;

riunisce i due procedimenti e ne dispone il rinvio a nuovo ruolo

per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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