Corte costituzionale

Ordinanza n. 122/1984

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/04/1984 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 7

della legge 18 novembre 1975, n. 764 (Soppressione dell'ente "Gioventù

Italiana") e dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698

(Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per

la protezione della maternità e dell'infanzia), modif. dalla legge 1°

agosto 1977, n. 563 (Modifiche ed integrazioni della legge 23 dicembre

1975, n. 698) promossi con due ordinanze emesse il 16 ottobre 1979 dal

Tribunale di Asti, nel procedimento civile vertente tra INADEL contro

Roggero Ezio e Lucrezi Corrado, iscritte ai nn. 1019 e 1020 del

registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 71 dell'anno 1980.

Visti gli atti di costituzione di Roggero Ezio e Lucrezi Corrado;

udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1983 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

udito l'avvocato Federico Sorrentino per Roggero Ezio e Lucrezi

Corrado.

Ritenuto che (1.) con ricorso depositato il 6 marzo 1978, Roggero

Ezio, premesso di essere stato alle dipendenze dell'ONMI fino al 31

dicembre 1975 e di essere stato successivamente, in virtù della l. 23

dicembre 1975, n. 698 di scioglimento dell'ente, assegnato a prestare

servizio presso il Comune di Asti, alle dipendenze del quale era stato

sino al 30 giugno 1976, chiese al Pretore di Asti condannarsi l'INADEL

presso il quale, a sensi dell'art. 7 l. 698/1975, era iscritto ai fini

dell'assistenza malattia e della buonuscita, al pagamento delle

indennità di buonuscita e di anzianità relative al periodo di

servizio presso il Comune, con interessi e rivalutazione monetaria.

L'lNADEL costituitosi in giudizio, eccepì il difetto di giurisdizione

del giudice ordinario e, in subordine, l'infondatezza della domanda, ma

l'adito Pretore, in funzione di giudice del lavoro, accolse la domanda

con sentenza 25 giugno 1978, avverso la quale interpose appello

l'INADEL al locale Tribunale eccependo, nel ricorso depositato il 5

ottobre 1978, fra l'altro l'incostituzionalità della normativa

applicata dal giudice di prime cure (art. 9 l. 23 dicembre 1975, n.

698, modificato dalla l. 1 agosto 1977, n. 563) in quanto, con la

percezione di due indennità, di cui un determinato personale

fruirebbe, riuscirebbe offeso il principio d'eguaglianza; al che

obiettò l'appellato che la in ipotesi duplice attribuzione

patrimoniale basava sul regolamento dell'INADEL non già sulle leggi

698/1975 e 563/1977, che si limitavano a dichiarare dovuto al personale

ex ONMI per i rispettivi periodi sia il trattamento di fine rapporto

proprio dell'ente disciolto sia il trattamento previsto per i

dipendenti dell'ente cui il personale veniva trasferito;

che (1.2.) con ordinanza emessa il 16 ottobre 1979, notificata il 9

e comunicata il 14 del successivo mese di novembre, pubblicata nella G.

U. n. 71 del 12 marzo 1980 e iscritta al n. 1019 R.O. 1979, l'adito

Tribunale giudicò rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9 l. 23 dicembre 1975, n. 698, modificato dalla l. 1 agosto

1977 n. 563, in quanto, essendo l'art. 9 da interpretare nel senso che

il trattamento di fine servizio deve essere in ogni caso calcolato

sulla base dell'ultima retribuzione nell'ipotesi di un unico rapporto

di lavoro sia pure alle dipendenze di Enti diversi, e, essendo il

calcolo della indennità di fine rapporto a favore degli impiegati,

nella stessa legge contemplati, da effettuarsi con riferimento ai

regolamenti sia del personale dell'Ente disciolto sia del personale

dell'Ente di nuova appartenenza, il calcolo stesso condurrebbe o alla

duplicazione della indennita o alla liquidazione comunque sperequata

per eccesso, rispetto al trattamento riservato alle altre categorie di

dipendenti degli enti pubblici, il che - in ambo le alternative - non

troverebbe alcuna giustificazione in sostanziale diversità di

situazioni giuridiche;

che (1.3.) avanti la Corte si sono costituiti per il Roggero gli

avv.ti Antonio Sorrentino e Oscar Casini giusta delega in margine alle

deduzioni depositate il 1 marzo 1980, nella quale a fondamento della

conclusione di infondatezza della questione, dopo avere da un lato

puntualizzato il contenuto.

in parte qua, del regolamento per il trattamento di quiescenza del

personale dell'ONMI, appr. con d. intermin. 5 agosto 1979, e

dall'altro lato accerduto alle proposizioni iniziali della ordinanza di

rimessione - doversi sia l'indennità di anzianità sia l'indennità di

buonuscita per il periodo di tempo anteriore al 31 dicembre 1975

commisurare non allo stipendio fruito alla data del 31 dicembre 1975

sibbene a quello fruito alla data di cessazione del servizio anche

perché, se l'art. 9 l. 698/1975 avesse inteso "congelare" l'importo

delle due indennità al maturato alla data del 31 dicembre 1975, ne

avrebbe disposto l'immediata liquidazione agli interessati e non

avrebbe procrastinato la corresponsione alla data di cessazione del

servizio - hanno contestato il buon fondamento della accolta eccezione

di incostituzionalità sotto il duplice profilo che a) in tanto può

parlarsi di duplicazione della indennità in quanto sussista quella

identità di natura che sarebbe da escludersi perché "l'indennità di

anzianità è un istituto completamente diverso dall'indennità di

buonuscita prevista dal T. U. del 1928, configurandosi l'una come una

mera retribuzione differita e l'altra come una prestazione

previdenziale oltre a tutto sorretta da una contribuzione pressoché

paritetica del lavoratore e del datore di lavoro, laddove l'altra è

esclusivamente a carico del datore di lavoro" (proposizioni - sempre ad

avviso della difesa del Roggero - recepite nella giurisprudenza del

Consiglio di Stato, delle Sezioni unite 'della Cassazione e della Corte

dei Conti e nelle sentt. 19/1970 e 82/1973 della Corte Costituzionale),

e b) essendo quindi la indennità di buonuscita una forma di previdenza

che si aggiunge a quella pensionistica, "non è assolutamente vero che

la esistenza, accanto alla indennità di anzianità, di una prestazione

che si qualifica come una forma integrativa di previdenza fosse una

caratteristica peculiare ed anomala dell'ordinamento dell'ONMI", vuoi

perché identica situazione si verifica proprio presso l'INADEL vuoi

perché nella quasi totalità dei 34 enti previdenziali inclusi nella

Tabella A - alla l. 70/1975 è prevista una forma specifica costituita

da una pensione aggiuntiva a quella dell'INPS, diretta ad integrare

quest'ultima sino alla concorrenza della retribuzione fruita all'atto

della cessazione del rapporto e, soprattutto, soggetta a rivalutazione

in relazione alle retribuzioni fruite dai pari grado in servizio, di

guisa che - ha sintetizzato la difesa del Roggero - la violazione del

principio di eguaglianza si configurerebbe in senso opposto a quello

prospettato dal Tribunale di Asti;

che (2.1.) negli stessi termini e con identica motivazione la

questione di incostituzionalità, peraltro riferita all'art. 7 l. 18

novembre 1975, n. 764, il Tribunale di Asti, investito dell'appello

dell'INADEL contro Lucrezi Corrado, dipendente della GIL

(successivamente denominata " Gioventù Italiana"), trasferito alla

Regione Piemonte a seguito dello scioglimento dell'ente, disposto con

l. 764/1975 e collocato a riposo anticipato con i benefici previsti

dalla l. 336/1970 a far tempo dal 1 luglio 1976, giudicò rilevante e

non manifestamente infondata con ordinanza emessa il 16 ottobre 1979,

notificata il 9 e comunicata il 21 del successivo mese di novembre,

pubblicata nella G.U. n. 71 del 12 marzo 1980 e iscritta al n. 1020

R.O. 1979:

che (2.2.) avanti la Corte si sono costituiti per il Lucrezi,

giusta procura in margine alle deduzioni depositate il 21 marzo 1980,

gli avv.ti Antonio Sorrentino e Oscar Casini, i quali hanno, a sostegno

della conclusione d'infondatezza della proposta questione, argomentato

che a) a norma degli artt. 77 e 79 del regolamento del personale della

GIL appr. con d. 1 marzo 1938 del Ministro segretario del PNF, il

trattamento di fine servizio sostitutivo della pensione INPS (non

spettante), era costituito da una indennità di quiescenza (gestita da

un apposito fondo alimentato da contributi dell'ente e de; lavoratori)

pari nel massimo a dieci mensilità dello stipendio lordo percepito

nell'ultimo anno di servizio, b) il Commissario nazionale dell'ente, la

cui denominazione era stata nel frattempo mutata in "Gioventù

Italiana", con deliberazione del 5 novembre 1960 aveva redatto un nuovo

regolamento organico, appr. con d. intermin. 4 dicembre 1960, il cui

art. 58 disponeva l'assoggettamento ex nunc del personale

all'assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia, mentre

l'art. 74 - mantenuta ferma l'indennità di quiescenza prevista dal

regolamento del 1938 per il servizio prestato fin al 31 dicembre 1960 -

introduceva per il servizio successivo un'indennità di anzianità pari

ad una mensilità di stipendio (o ad una mensilità e mezzo nel caso

previsto dall'art. 78) per ogni anno del rapporto lavorativo, c) la l.

764/1975 di scioglimento dell'ente - previsto il trasferimento dei

dipendenti alle regioni e allo Stato (art. 3) e disciplinata la materia

pensionistica (art. 8) - ha disposto, con l'impugnato art. 7, che il

personale trasferito allo Stato è iscritto, ai fini dell'assistenza

malattie e dell'indennità di buonuscita, all'ENPAS e quello trasferito

alle Regioni all'INADEL anche se sempre ad avviso della difesa del

Lucrezi - sarebbe da fare più appropriata parola di "indennità premio

di servizio", d) il Tribunale di Asti avrebbe ravvisato duplicazione di

indennità (anzianità - buonuscita) che non troverebbe riscontro nella

descritta normativa e sarebbe da imputare alla confusione tra le

posizioni dei dipendenti della Gioventù Italiana e dell'ONMI, e) né

potrebbe più genericamente parlarsi di "liquidazione comunque

sperequata per eccesso" sia perché per il periodo anteriore al 31

luglio 1960 il trattamento era correlativo ad un sistema sostitutivo

dell'assicurazione obbligatoria, sia, più in generale, perché, se di

sperequazione fosse da parlare, sarebbe consumata in pregiudizio dei

dipendenti della GIL in considerazione delle numerose ipotesi di premio

di servizio e di forme integrative di previdenza (ipotesi illustrate

nelle deduzioni versate dalla stessa difesa nell'incidente Roggero -

ONMI), f) non costituirebbe infine ragione di ingiustificata

disuguaglianza il fatto che, per il periodo anteriore allo scioglimento

dell'ente, l'indennità possa essere calcolata, ai sensi del

regolamento organico del 1960, sulla base di una mensilità e mezzo di

stipendio per anno per essere tale ipotesi non generale ma limitata ai

soli dipendenti che avessero consentito al mantenimento in servizio

fino al 650 anno di età (art. 78 del regolamento);

che (2.3.) il Presidente del Consiglio dei ministri non è

intervenuto in alcuno dei due incidenti;

che (3.) alla pubblica udienza del 15 novembre 1983, nel corso

della quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione l'avv. Federico

Sorrentino in difesa di Lucrezi e di Roggero ha illustrato le formulate

conclusioni.

Considerato che (4.1.) mette conto di riprodurre il testo dell'art.

9 l. 698/1975, così come modificato dall'art. 5 l. 10 agosto 1977 n.

563, che forma oggetto dell'incidente sorto nel giudizio promosso da

Floggero Ezio contro l'INADEL non senza avvertire che il termine di

sessanta giorni previsto dall'art. 8 l. 4 dicembre 1956, n. 1404, ai

fini dello scioglimento e liquidazione dell'ONMI, di cui alla l.

698/1975, prendeva a decorrere dalla data di entrata in vigore della

legge (8 settembre - 7 novembre 1977): "Ai fini dell'assistenza

malattia e del trattamento di fine servizio il personale trasferito è

iscritto agli istituti od enti previsti per il personale delle

amministrazioni riceventi. //Il trattamento di fine servizio sarà

liquidato dai predetti enti, per i periodi di servizio prestati presso

le amministrazioni riceventi, nella misura prevista per il relativo

personale e, per il periodo prestato presso l'ONMI, nella misura

prevista dal regolamento per il trattamento di quiescenza del personale

del predetto ente. L'ufficio liquidatore verserà agli istituti o enti

interessati per conto dell'ONMI l'importo delle indennità di

anzianità maturate all'atto del trasferimento, sulla base del citato

regolamento, da ciascun dipendente trasferito, rispettivamente alle

regioni od allo Stato ", e ciò perché mediante l'art. 5 l. 563/1977

ai due primi commi dell'art. 9 è stato sostituito l'unico comma che

si è riprodotto, e sono state sostituite alcune parole nel terzo,

divenuto secondo comma, che va in atto letto Così come si è sopra

riportato;

che (4.2.) l'art. 7 l. 18 novembre 1975, n. 764, che forma oggetto

dell'incidente sorto nel giudizio promosso da Lucrezi Corrado contro

l'INADEL così dispone: "Il personale trasferito alle regioni è

iscritto, ai fini dell'assistenza malattia e della buonuscita,

all'INADEL. Quello trasferito allo Stato è iscritto, ai medesimi

lini, all'ENPAS.//L'indennità di buonuscita sarà liquidata agli

interessati da parte dei predetti enti, per i periodi prestati presso

lo Stato e la regione, nella misura prevista per il relativo personale

e, per il periodo di servizio prestato presso la Gioventù Italiana

nella misura prevista dal regolamento organico del personale del

predetto ente, approvato con decreto interministeriale 4 dicembre 1960.

L'ufficio liquidatore verserà all'INADEL e all'ENPAS, per conto

della Giovent - Italiana, l'importo della indennità di anzianità

maturata all'atto del trasferimento, sulla base del citato regolamento

organico, da ciascun dipendente trasferito rispettivamente alle Regioni

od allo Stato";

che (4.3.) pur nella diversità delle disposizioni impugnate,

identica è la questione di costituzionalità, e pertanto si giustifica

la riunione dei due procedimenti;

che (5.) così identificata la lettera delle due disposizioni

impugnate, la giurisprudenza di questa Corte (sentt. 115/1979,

110/1981), coerente nel ritenere la validità della coesistenza delle

indennità di anzianità e - stante il carattere previdenziale di

questa - di buonuscita al punto di far chiosare ad un giudice di merito

(Cons. Stato, Sez. V 24 ottobre 1980, n. 897) che "non abbia più

senso invocare il principio di alternatività tra trattamenti di

pensione ed indennità di anzianità da considerarsi ormai superato",

induce a giudicare manifestamente infondate le proposte questioni anche

perché nessuna argomentazione nuova ha addotto il Tribunale di Asti

che si è limitato a negare l'alternatività.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 1019 e 1020 R.O. 1979 a)

dichiara la manifesta infondatezza della questione di illegittimità

costituzionale dell'art. 9 l. 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e

trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione

della maternità e dell'infanzia), modificato dall'art. 5 l. 1 agosto

1977 n. 563 (Modifiche ed integrazioni della l. 23 dicembre 1975, n.

698), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con ordinanza 16

ottobre 1979 del Tribunale di Asti (n. 1019 R.O. 1979),

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

illegittimità costituzionale dell'art. 7 l. 18 novembre 1975, n. 764

(Soppressione dell'ente "Gioventù Italiana"), sollevata, in

riferimento all'art. 3 Cost., con ordinanza 16 ottobre 1979 del

Tribunale di Asti (n. 1020 R.O. 1979).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

- ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN

- ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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