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Miscellanea
Soppressione dell'ente "Gioventu' italiana"
Legge 18 novembre 1975, n. 764
- Aggiornato al
- 1 gennaio 1981
- Articoli
- 12
- Versioni storiche
- 16
- Art. 1L'Ente gioventu' italiana, istituito con regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1839…
- Art. 2I compiti istituzionali e le attivita' in atto svolte dall'Ente gioventu' italiana sono…
- Art. 3E' trasferito alle regioni, destinatarie dei beni ceduti, il personale dell'ente, di…
- Art. 4Compatibilmente con le esigenze delle amministrazioni centrali dello Stato o di ciascuna…
- Art. 5Ai fini dell'applicazione del disposto di cui al successivo articolo 7, e' fatto obbligo…
- Art. 6Il personale trasferito alle regioni e' iscritto, ai fini del trattamento di pensione…
- Art. 7Il personale trasferito alle regioni e' iscritto, ai fini dell'assistenza malattie e…
- Art. 8In deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4, un contingente di personale della sede…
- Art. 9Alle occorrenze relative alla liquidazione dell'ente, comprese quelle connesse alle…
- Art. 10Le disponibilita' esistenti sulle somme versate dal Tesoro al fondo di cui all'articolo 7…
- Art. 11All'onere relativo al primo conferimento di cui all'articolo 9, si fara' fronte con le…
- Art. 12La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella…
