Corte costituzionale

Sentenza n. 179/1980

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/12/1980 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 18 novembre

1975, n. 764, recante "Soppressione dell'ente " Gioventù Italiana "",

promosso con ricorso della Regione Lazio, notificato il 16 febbraio

1976, depositato in cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 9

del registro ricorsi 1976.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1980 il Giudice relatore

Livio Paladin;

uditi l'avvocato Giuseppe Guarino per la Regione Lazio e l'avvocato

dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - La Regione Lazio ha proposto ricorso - notificato il 16

febbraio e depositato il 26 febbraio 1976 - per promuovere questione di

legittimità costituzionale degli artt. 2 secondo comma (con

particolare riferimento all'allegata tabella A), 3, primo e secondo

comma, 6 e 7 della legge statale 18 novembre 1975, n. 764, soppressiva

dell'ente "Gioventù Italiana".

Trasferendo alle Regioni il personale dell'ente soppresso, la legge

impugnata avrebbe leso l'autonomia regionale in materia di ordinamento

degli uffici. Per meglio dire, il trasferimento si giustificherebbe, in

base al principio che "il personale segue i beni", quanto ai dipendenti

che prestavano servizio nelle sedi e nelle attrezzature periferiche.

Quanto invece al personale della sede centrale, la misura adottata

risulterebbe "priva di qualsiasi razionalità", dal momento - si

osserva - che "i beni fondamentali, corrispondenti alla organizzazione

centrale (unitamente ad alcuni beni periferici) sono stati trasferiti

non alle Regioni, bensì allo Stato".

In altre parole, ciò che il ricorso censura "è il trasferimento

di detto personale alle Regioni complessivamente considerate", là dove

non sussista una "causa oggettiva", rappresentata in concreto dal

parallelo trasferimento dei beni. Ma nel caso della Regione Lazio, il

mancato passaggio dei beni di cui alla tabella A determinerebbe una

specifica ragione di incostituzionalità, per violazione dell'art. 3

Cost. Precisamente nel Lazio, difatti, i beni e le attrezzature già

spettanti alla "Gioventù italiana " (che coinciderebbero, in sostanza,

con quelli elencati nella tabella A) avrebbero formato oggetto di una

riserva allo Stato.

Infine, a ciò si aggiungerebbe l'autonoma illegittimità degli

artt. 6 e 7 della legge in esame, che inciderebbero sullo stato

giuridico ed economico del personale regionale, disciplinando

situazioni che solo la Regione potrebbe regolare.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito nel

giudizio, chiedendo invece che la Corte respinga il ricorso.regionale.

Nelle deduzioni dell'Avvocatura dello Stato, si richiama in tal

senso la sentenza n. 243 del 1974, con cui questa Corte avrebbe dedotto

dall'ottava disposizione transitoria costituzionale l'esigenza che al

passaggio dei beni e delle funzioni statali alle Regioni corrisponda,

anche in materie diverse da quelle elencate nell'art. 117 Cost., il

passaggio del relativo personale. Lo stesso principio, inteso ad

evitare "una indiscriminata moltiplicazione dei dipendenti pubblici",

consentendo l'utilizzazione di un personale già sperimentato, varrebbe

nei riguardi di enti pubblici nazionali, quale la "Gioventù italiana".

Alla medesima logica s'informerebbe anche la previsione del

passaggio alle singole Regioni di quota parte del personale della sede

centrale: il quale non andrebbe comunque confuso con il personale

"addetto ai beni ceduti". Considerato in diritto :

1. - La Regione Lazio ha promosso, impugnando la legge statale 18

novembre 1975, n. 764 (sulla soppressione dell'ente "Gioventù

italiana"), tre ordini di questioni di legittimità costituzionale.

In primo luogo, il ricorso regionale censura le disposizioni che

hanno trasferito alla Regione parte del personale già posto alle

dipendenze dell'ente soppresso. Stando alle premesse del ricorso,

l'impugnazione parrebbe coinvolgere tanto il primo quanto il secondo

comma dell'art. 3, disciplinanti - rispettivamente - il trasferimento

del personale in servizio presso le sedi periferiche e quello del

personale pertinente alla sede centrale della "Gioventù italiana"; ma

le argomentazioni del ricorso insistono - in realtà - sui soli

dipendenti della sede centrale, considerando lesivo dell'art. 117

(nonché dell'ottava disp. trans. Cost.) il fatto che un tale

personale sia stato trasferito, laddove lo Stato avrebbe trattenuto,

con particolare riguardo alla Regione Lazio, i corrispondenti beni

immobili elencati nella tabella A, allegata alla legge n. 764 del 1975.

In secondo luogo, il ricorso prospetta - in via alternativa -

l'illegittimità del capoverso dell'art. 2, nella parte in cui riserva

allo Stato "i beni individuati nella tabella A ". Da un lato, infatti,

il mancato trasferimento dei beni stessi dalla "Gioventù italiana "

alle Regioni si dimostrerebbe contrastante con l'art. 117 Cost., se

correlato al trasferimento del rispettivo personale; d'altro lato, esso

determinerebbe "una specifica causa di incostituzionalità, per

disparità di trattamento e violazione dell'art. 3 Cost., nei confronti

della Regione Lazio", che sarebbe stata in questo senso privata dei

mezzi materiali per far fronte ai compiti già svolti dall'ente

soppresso.

In terzo luogo, il ricorso considera "autonomamente illegittime " -

per invasione della competenza regionale in tema di stato giuridico ed

economico del personale della Regione - le disposizioni degli artt. 6 e

7 della legge impugnata, sul trattamento assistenziale e di quiescenza

del personale trasferito.

2. - Ma la prima questione deve ritenersi non fondata, sotto

entrambi i suoi aspetti.

Circa il personale dipendente dalle sedi periferiche della

"Gioventù italiana", lo stesso ricorso riconosce che "il trasferimento

può giustificarsi", in vista del principio per cui " il personale

segue i beni ". Né la difesa regionale ha approfondito l'assunto,

adombrato ipoteticamente nella parte iniziale del ricorso, che l'ottava

disposizione transitoria costituzionale debba essere - letteralmente -

riferita al solo passaggio di funzionari e dipendenti dello Stato

inteso in senso stretto, ad esclusione degli altri enti pubblici.

Piuttosto, le argomentazioni della Regione ricorrente sottolineano

l'esigenza che il passaggio sia sorretto da un "idoneo fondamento":

riscontrabile per il personale delle sedi periferiche, ma invece

carente per l'attribuzione del " personale centrale", in quanto non

collegata al trasferimento dei beni cui tali dipendenti sarebbero stati

specificamente addetti.

Senonché, su questo punto, il ricorso cade in un equivoco

interpretativo, dal momento che il personale della sede centrale

dell'ente " Gioventù italiana " - trasferito per effetto dell'art. 3,

secondo comma - differiva nettamente dal personale addetto ai singoli

beni, che era comunque al servizio delle sedi periferiche, sia che si

trattasse del patrimonio passato alle Regioni, sia che venissero in

questione i beni individuati nella tabella A. Di più: disponendo che

il personale della sede centrale " viene trasferito alle regioni in

misura proporzionale a quello delle sedi periferiche addetto ai beni

ceduti", il secondo comma dell'art. 3 (letto in collegamento con il

primo comma) non contraddice ma anzi riafferma il principio di

eguaglianza nel trasferimento del personale statale, o di altri enti

pubblici, alle amministrazioni regionali: quanto minore è la quota dei

beni ceduti, della quale ciascuna Regione sia destinataria, di tanto si

riduce - infatti - la quota del personale della sede centrale, che va

trasferita alla Regione stessa.

In altre parole, l'art. 3, secondo comma, della legge numero 764

del 1975 non ha nulla in comune con l'art. 18, quinto comma, del d.P.R.

30 dicembre 1972, n. 1036 (sullo scioglimento di enti operanti nel

settore edilizio). Quest'ultima disposizione è stata annullata dalla

Corte - con la sentenza n. 243 del 1974 - appunto perché individuava

nella Regione Lazio l'unica Amministrazione regionale destinata a

vedersi trasferire il personale degli enti edilizi. Viceversa, alla

base della disposizione attualmente impugnata sta l'intento - messo in

evidenza nel corso dei lavori preparatori - di suddividere

proporzionalmente fra tutte le Regioni interessate i vantaggi inerenti

al trasferimento dei beni e gli oneri determinati dal trasferimento del

personale addetto alla sede centrale della " Gioventù italiana".

3. - L'infondatezza della premessa sulla quale si regge

l'impugnativa dell'art. 3, secondo comma, svuota la parallela

impugnativa promossa - alternativamente - quanto alla tabella A di cui

al capoverso dell'art. 2. In questo stesso senso, infatti, non è

sostenibile la tesi che il mancato trasferimento di determinati beni

sia stato accompagnato dal passaggio del relativo personale, e debba

perciò ritenersi illegittimo.

Tuttavia, la Regione Lazio ha impugnato la tabella A (contenente

l'elenco dei " beni immobili di proprietà della Gioventù italiana

trasferiti allo Stato ai sensi dell'art. 2"), anche in vista della

pretesa discriminazione cui sarebbe stata ingiustamente sottoposta, al

confronto con i trasferimenti del patrimonio immobiliare della "

Gioventù italiana", operati a favore di altre Regioni. Ma tale motivo

del ricorso, così formulato, si rivela inammissibile.

Vero è che ben undici dei quattordici beni (o complessi di beni),

individuati nella tabella A, sono localizzati nel Lazio, ed anzi

situati nella città di Roma. Ma si tratta di beni eterogenei, le cui

destinazioni erano molto diverse, già prima che l'ente in questione

fosse stato soppresso: basti pensare - da un lato - alle attività

musicali che si svolgevano e si svolgono mediante l'Auditorium presso

il Foro italico e - d'altro lato - alle attività sportive organizzate

dal CONI, cui sono strumentali lo Stadio olimpico, le piscine del Foro

italico, gli attigui campi di tennis, e via discorrendo. Ora, la

Regione ricorrente non precisa sotto quali profili la riserva di simili

beni a favore dello Stato verrebbe a porla in una situazione

d'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre Regioni;

e meno ancora chiarisce a quali titoli, e con quali conseguenze, il

legislatore statale avrebbe invece dovuto trasferirle i beni stessi, in

applicazione dell'art. 117 Cost. Perciò va dichiarata

l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale,

specificamente proposta nei riguardi della tabella A, allegata alla

legge n. 764 del 1975.

4. - Fondata si palesa, invece, l'impugnazione degli artt. 6 e 7

della legge che ha soppresso la " Gioventù italiana".

Per meglio dire, alcune fra le disposizioni contenute in questi

articoli non si prestano ad esser censurate, per invasione della

competenza regionale sullo stato giuridico ed economico del personale

addetto alla Regione: sia perché si tratta di una disciplina che

riguarda il trattamento assistenziale e di quiescenza dei dipendenti

trasferiti dalla " Gioventù italiana", quanto al periodo precedente il

trasferimento (come si verifica per la seconda frase dell'art. 6, primo

comma, ovvero per l'ultima parte del capoverso dell'art. 7); sia

perché si tratta di norme concernenti l'avvenire, ma riferite al solo

personale trasferito allo Stato (come si riscontra - per esempio - nel

secondo Comma dell'art. 6). Ma altre disposizioni concernono invece -

senza dubbio - il trattamento di pensione, l'assistenza malattie e

l'indennità di buonuscita, relativi al periodo di servizio da prestare

presso ciascuna Regione, successivamente al passaggio dei dipendenti

interessati. E questo, in particolar modo, il caso della prima frase

del comma iniziale dell'art. 6 (" Il personale trasferito alle regioni

è iscritto, ai fini del trattamento di pensione, alla C.P.D.E.L."),

come pure della prima frase del comma iniziale dell'art. 7 ("Il

personale trasferito alle regioni è iscritto, ai fini dell'assistenza

malattie e della buonuscita, allo I.N.A.D.E.L."): dove il legislatore

non ha avuto cura di fare testualmente salva l'ipotesi che le singole

Regioni disponessero diversamente, nell'esercizio della potestà

legislativa sull'ordinamento dei propri uffici e sul trattamento del

proprio personale.

Ciò che più conta, gli artt. 6 e 7 della legge n. 764 del 1975

non hanno eccettuato nemmeno l'ipotesi che le Regioni avessero già

legiferato in materia, dettando apposite norme relative al regime

assistenziale e di quiescenza di tutto il personale regionale,

suscettibili dunque di applicarsi - anche in termini diversi da quelli

previsti nelle disposizioni impugnate - allo stesso personale loro

trasferito dalla " Gioventù italiana " Ma precisamente in questa

situazione si trovava la Regione Lazio, almeno per quanto riguarda

l'art. 80 primo comma della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20,

sostituito dall'art. 3 della legge regionale 20 febbraio 1974, n. 17:

che nel testo originario prevedeva genericamente l'iscrizione del

personale regionale, " ai fini del trattamento di quiescenza, delle

prestazioni assistenziali e previdenziali, ad idonei Enti", con i quali

sarebbe stata stipulata " apposita convenzione"; mentre il testo

inserito dalla legge n. 17 del 1974 dispone in modo specifico che il

personale stesso venga iscritto alla C.P.D.E.L., " ai fini del

trattamento pensionistico", all'E.N.P.D.E.D.P., " ai fini della

erogazione dell'assistenza malattie", all'I.N.A.D.E.L., " ai fini del

trattamento di fine servizio".

Su tutti questi punti, allorché la legge n. 764 del 1975 è

entrata in vigore, la legislazione del Lazio dettava pertanto una

compiuta disciplina, la fonte della quale non poteva e non può essere

legittimamente novata dal legislatore statale ordinario, non solo nella

parte in cui le norme dettate dalla legge stessa si discostano dalle

corrispondenti norme regionali già vigenti, ma anche nella parte in

cui - sostanzialmente - esse ne ripetono le disposizioni. Di

conseguenza, va dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt.

6 e 7 della legge che ha soppresso la " Gioventù italiana", in quanto

regolano il periodo di servizio che il personale trasferito dall'ente

in questione è destinato a prestare presso la Regione Lazio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge 18 novembre 1975, n.

764 (sulla soppressione dell'ente " Gioventù italiana"), promossa

dalla Regione Lazio con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, secondo comma, e della tabella A (sui "

beni immobili di proprietà della Gioventù italiana trasferiti allo

Stato") della legge n. 764 del 1975, promossa dalla Regione Lazio con

il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 della

legge n. 764 del 1975, nella parte in cui non fanno salva l'ipotesi che

sia autonomamente disposto dalla Regione Lazio - ai fini del

trattamento di pensione, dell'assistenza malattie e della buonuscita -

circa il periodo di servizio che il personale trasferito presti alle

dipendenze della Regione medesima.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 16 dicembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ONONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:179 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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