Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per inadeguata ricostruzione del quadro normativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Genova in riferimento agli artt. 3, 27 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU - dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, per il quale il contribuente non è assoggettato a sanzione solo se dimostri che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi e non anche nei casi di responsabilità oggettiva per fatto altrui senza possibilità di fornire alcuna prova a proprio favore. Il rimettente non considera adeguatamente il carattere straordinario e prettamente premiale della disciplina della voluntary disclosure , risultando conseguentemente erronea la ricostruzione volta a collocare sul piano sanzionatorio penale, anziché su quello della mera decadenza dal regime particolare, le conseguenze del mancato pagamento nel termine. Non è, inoltre, configurabile nella fattispecie alcuna forma di responsabilità oggettiva, stante quanto previsto dall'art. 1, comma 133, della legge n. 208 del 2015, secondo cui è il contribuente stesso ad avanzare specifica richiesta, puntualmente sottoscritta, dell'esclusiva notifica a mezzo di posta elettronica certificata di tutti gli atti inerenti la procedura proprio presso l'indirizzo del professionista. Il rimettente, peraltro, omette completamente di confrontarsi con le motivazioni dell'ordinanza di manifesta infondatezza n. 53 del 2002, pronunciata su fattispecie similare . ( Precedenti citati: sentenze n. 134 del 2018, n. 367 del 2010 e n. 190 del 2010; ordinanze n. 115 del 2015 e n. 53 del 2002 ) .
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 53 cost. · Art. 97 cost.