Sanzioni tributarie

Art. 5 — Colpevolezza

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Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nei casi indicati nell'articolo 11, comma 1, se la violazione non e' commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all'applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12, non puo' essere eseguita nei confronti dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente lire cento milioni, salvo quanto disposto dall'articolo 16, comma 3, e salva, per l'intero, la responsabilita' prevista a carico della persona fisica, della societa', dell'associazione o dell'ente indicati nel medesimo articolo 11, comma l. L'importo puo' essere adeguato ai sensi dell'articolo 2, comma 4. La colpa e' grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non e' possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1998 al 16 luglio 1998

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Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 5, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 14919/2026

    19 maggio 2026

    In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione della responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente ex art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, la prova dell'assenza assoluta di colpa, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole e non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza, senza che al riguardo sia ipotizzabile alcuna rilevabilità d'ufficio.

    Art. 5 · Art. 3 Modifiche al sistema penale

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 6077/2026

    17 marzo 2026

    In tema di sanzioni per violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell'assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell'illecito amministrativo, sul contribuente, il quale risponde per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica, qualora non dimostri di aver vigilato su quest'ultimo.

    Art. 5 · Art. 2697 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 5671/2026

    12 marzo 2026

    In tema di sanzioni amministrative tributarie, la clausola di riserva di cui all'ultimo periodo dell'art. 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) deve interpretarsi nel senso che la mera pendenza di un giudizio sulla legittimità costituzionale o unionale di una norma tributaria nazionale non è di per sé idonea ad integrare una condizione di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della stessa disposizione.

    Art. 5 · Art. 10 Statuto del contribuente

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art5 · fonte del testo

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