Art. 5 — Colpevolezza
Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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Abrogato dal 1 gennaio 2027
3 pronunce che riguardano l’art. 5, dalle Rassegne del Massimario.
In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione della responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente ex art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, la prova dell'assenza assoluta di colpa, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole e non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza, senza che al riguardo sia ipotizzabile alcuna rilevabilità d'ufficio.
Art. 5 · Art. 3 Modifiche al sistema penale
In tema di sanzioni per violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell'assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell'illecito amministrativo, sul contribuente, il quale risponde per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica, qualora non dimostri di aver vigilato su quest'ultimo.
Art. 5 · Art. 2697 c.c.
In tema di sanzioni amministrative tributarie, la clausola di riserva di cui all'ultimo periodo dell'art. 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) deve interpretarsi nel senso che la mera pendenza di un giudizio sulla legittimità costituzionale o unionale di una norma tributaria nazionale non è di per sé idonea ad integrare una condizione di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della stessa disposizione.
Art. 5 · Art. 10 Statuto del contribuente
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2016 al 1 gennaio 2027. 135 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attivita' di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficolta' sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave. COMMAaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 24 SETTEMBRE 2015 aggiunto: 5 NOVEMBRE 2024, N. tolto: 158 aggiunto: 173, COME MODIFICATO tolto: DALLAL. 28 DICEMBRE 2015 aggiunto: DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. tolto: 208. La colpa e' grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non e' possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo. E' dolosa la violazione attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero diretta ad ostacolare l'attivita' amministrativa di accertamento. aggiunto: 200
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art5 · fonte del testo
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