Art. 46 — Delega ad altro concessionario

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L'esattore prima di iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso deve notificargli un avviso contenerle l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennita' di mora e spese, e l'invito a pagare entro cinque giorni. Se vi e' pericolo nel ritardo il pretore, o il giudice conciliatore nei comuni che non siano sede di pretura, puo' autorizzare l'esattore ad iniziare l'esecuzione anche prima del decorso del suddetto termine. Il provvedimento di autorizzazione deve essere notificato al debitore. Qualora l'esattore non abbia iniziato l'esecuzione entro centottanta giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al primo comma e voglia successivamente iniziarla deve notificare un nuovo avviso. La notificazione dell'avviso deve essere fatta anche al coobbligato solidale prima dell'esecuzione nei suoi confronti. Le notificazioni previste nei precedenti commi sono regolate dall'art. 26.

Testo in vigore dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 46, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 4/1998

    Questione infondata
    29 gennaio 1998

    Sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., le questioni di legittimità costituzionale: 1) - dell'art. 17, comma 3, l. 13 aprile 1977 n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), già dichiarata infondata con sentenza n. 184 del 1989; 2)- dell'art. 46, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) - in quanto la notifica al coobbligato in solido dell'avviso di mora costituirebbe, stante l'inesistenza di qualsivoglia motivazione dell'avviso suddetto, un inidoneo veicolo di conoscenza dei pregressi atti impositivi non notificati - poiché il coobbligato in solido, ferma restando la funzione partecipativa, propria dell'avviso di mora, (dell'esistenza) dei pregressi atti impositivi non notificati, può comunque acquisire la conoscenza del loro contenuto inoltrando richiesta in tal senso all'amministrazione finanziaria o, in caso di ritardo o inerzia di quest'ultima, proponendo in sede giudiziaria istanza di esibizione degli atti non notificati, con la possibilità, in quest'ultima ipotesi, di presentare, successivamente al deposito in giudizio degli atti suddetti, motivi aggiunti di ricorso ex art. 24, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. - S. n. 184/1989. red.: S. Di Palma

    Art. 17 Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 46 Riscossione imposte sul reddito

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art46 · fonte del testo

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