Art. 17 — COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N. 322

Ai fini della liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla dichiarazione presentata a norma del comma precedente, le imposte nette determinate separatamente per ciascuno dei coniugi si sommano e le ritenute e i crediti di imposta si applicano sul loro ammontare complessivo. Nell'ipotesi prevista nel primo comma, la notifica della cartella dei pagamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche iscritta nei ruoli e' eseguita nei Confronti del marito. Gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati a norma del comma precedente. I coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito.

Testo vigente dal 22 settembre 1998

Corte costituzionale

12 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 215/2004

    Questione inammissibile
    6 luglio 2004

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, terzo, quarto e quinto comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, nella parte in cui tale disposizione prevede, nell’ipotesi di dichiarazione congiunta dei redditi, che, anche in caso di sopravvenuta separazione fra coniugi o di cessazione del vincolo coniugale, l’avviso di accertamento in rettifica e la relativa cartella di pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, sebbene legittimamente notificati al solo marito, siano efficaci anche nei confronti della moglie, e che, anche in siffatta ipotesi, vi sia solidarietà fra coniugi nell’obbligazione tributaria per il pagamento di imposte, soprattasse, pene pecuniarie ed interessi iscritti a ruolo a nome del marito. Il rimettente, infatti, non ha esaminato, avuto riguardo alla elaborazione giurisprudenziale e dottrinale in materia, la possibilità di fornire una interpretazione della norma stessa diversa da quella sulla cui base la questione è prospettata, lasciando incompiuto quel doveroso tentativo di ricercare un'interpretazione adeguatrice del testo di legge denunciato, al quale ciascun giudice è, comunque, tenuto prima di proporre l'incidente di costituzionalità.

    Art. 17 Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 216/2004

    Questione inammissibile
    6 luglio 2004

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, sollevata in riferimento agli artt. 1, 6 e 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 "in relazione agli artt. 3, 23, 24, 53 e 97 della Costituzione", in quanto, in caso di dichiarazione congiunta dei redditi, esonera l’ufficio dall’onere di notificare l’avviso di accertamento ad entrambi i coniugi e non prevede – in sede di notificazione alla moglie della cartella esattoriale – l’obbligo, quanto meno, di allegare all’atto ingiuntivo l’avviso di accertamento che sia stato precedentemente notificato solo al marito. Le disposizioni della legge n. 212 del 2000, infatti, in ragione della loro qualificazione in termini di principi generali dell’ordinamento, non rappresentano norme interposte, ma criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria, anche antecedente; pertanto i parametri evocati dal rimettente non risultano idonei a fondare il giudizio di legittimità costituzionale.

    Art. 17 Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche · Art. 1 Statuto del contribuente · Art. 6 Statuto del contribuente · Art. 7 Statuto del contribuente

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 128/2000

    Questione infondata
    3 maggio 2000

    Manifesta infondatezza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114, denunziato, in riferimento agli artt. 3, 15, 24, 29 e 53 della Costituzione, in quanto prevede che gli accertamenti in rettifica, in caso di dichiarazione congiunta dei redditi, da parte di coniugi non legalmente ed effettivamente separati, siano notificati al solo marito. Identica questione, infatti, è stata già dichiarata manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sulla scorta di considerazioni che, analogamente, valgano ad escludere la violazione dell'art. 29 e dell'art. 24 della Costituzione, in ordine al quale ultimo, non risulta addotta dal giudice rimettente ragione alcuna che induca a disattendere l'interpretazione adeguatrice della norma censurata gia'prospettata dalla Corte. Inconferente è, infine, il riferimento all'art. 15 della Costituzione. V., in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la sentenza n. 184/1989, le ordinanze nn. 4/1998 e 36/1998, mentre, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, v. la sentenza n. 184/1989 e le ordinanze nn. 187/1991, 301/1998 e 316/1987. A. M. M.

    Art. 17 Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche · Art. 3 cost. · Art. 15 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 22 settembre 1998

Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 1986 al 22 settembre 1998. 99 parole tolte.

tolto: E' in facolta' dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati, presentare su unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi, compresi quelli di cui alla lettera c) dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nel testo aggiunto con la presente legge. In tale ipotesi la dichiarazione va presentata all'ufficio delle imposte o all'ufficio del comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del marito. Se soltanto la moglie e' residente nel territorio dello Stato, la dichiarazione dei redditi dei coniugi deve essere presentata all'ufficio del domicilio fiscale della moglie.Ai fini della liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla dichiarazione presentata …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1977-04-13;114~art17 · fonte del testo

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