Art. 51 — Ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i marittimi titolari di pensione

Le riserve corrispondenti alla quota base delle pensioni poste a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, a seguito di quanto previsto nei precedenti articoli 48 e 49, s'intendono coperte con il trasferimento alla predetta assicurazione delle somme accumulate per la copertura delle pensioni vigenti nel Fondo di capitalizzazione della Gestione marittimi al 31 dicembre dell'anno precedente quello di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 9 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art51 · fonte del testo

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