Corte costituzionale

Sentenza n. 220/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/07/1974 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 33 e 46,

quinto comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (Attuazione delle

deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30

aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti

pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promosso con

ordinanza emessa il 30 dicembre 1971 dal tribunale di Trapani nel

procedimento civile vertente tra Sancetta Antonia e l'Istituto

nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 267 del registro

ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 240 del 13 settembre 1972.

Visti gli atti di costituzione di Sancetta Antonia e dell'INPS,

nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 giugno 1974 il Giudice relatore

Angelo De Marco;

udito l'avv. Benedetto Bussi, per Sancetta Antonia, l'avv.

Giovanni Battista Rossi Doria, per l'INPS, ed il sostituto avvocato

generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Antonia Sancetta, in data 21 novembre 1969, chiedeva alla sede

dell'INPS di Trapani che le venisse liquidata la pensione di

riversibilità quale coniuge superstite di Melchiorre Scalia, richiesta

che non veniva accolta per il motivo che la istante risultava titolare

di pensione diretta.

La Sancetta proponeva ricorso al Comitato provinciale che, come da

nota 16 febbraio 1971, lo rigettava, avvertendo la interessata che

aveva facoltà di proporre gravame al Comitato regionale, entro novanta

giorni.

Prima che tale termine scadesse, dichiarando di non ritenere di

essere tenuta a proporre tale gravame, la Sancetta, con atto notificato

il 22 marzo 1971, conveniva l'INPS davanti al tribunale di Trapani

chiedendo che ne venisse dichiarato l'obbligo a corrisponderle la

richiesta pensione di riversibilità, con gli interessi dalla data di

rigetto della domanda relativa e con vittoria di spese ed onorari.

In via pregiudiziale, il patrocinio della Sancetta, con lo stesso

atto di citazione, chiedeva che venisse sollevata questione di

legittimità costituzionale degli artt. 33 e 46 del decreto legislativo

delegato 30 aprile 1970, n. 639, rispettivamente in riferimento

all'art. 87 (sic) della Costituzione, per eccesso di delega, ed in

riferimento all'art. 24 della Costituzione, in quanto gli artt. 27 e 29

della legge di delegazione 30 aprile 1969, n. 153, non prevedono

l'istituzione dei Comitati regionali dell'INPS e, comunque, non dettano

alcun criterio direttivo circa il numero dei suoi componenti e la

procedura per la loro scelta, ed in quanto l'art. 46 dispone che il

termine per la proposizione dei gravami contro i provvedimenti

decorrano dalla data della relativa comunicazione e non da quella della

ricezione da parte dell'interessato.

Il Tribunale adito, con ordinanza 30 dicembre 1971 (pervenuta a

questa Corte il 12 luglio 1972) dichiarava entrambe le questioni, nei

termini sopra riassunti, non manifestamente infondate, senza, peraltro,

motivare circa la rilevanza.

È intervenuto nel giudizio, come sopra promosso, il Presidente del

Consiglio dei ministri, debitamente autorizzato e rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che con l'atto

d'intervento, depositato il 10 giugno 1972, chiede che le prospettate

questioni vengano dichiarate inammisibili o, comunque, non fondate.

L'inammissibilità viene eccepita per l'assoluta omissione di

motivazione circa la rilevanza.

La infondatezza della questione riguardante l'asserito eccesso di

delega viene prospettata in considerazione che l'art. 29, lett. a,

della legge delegante, nell'indicare le funzioni da attribuire al

Comitato speciale preposto al Fondo pensione lavoratori dipendenti,

testualmente dispone: "Al Comitato dovranno essere attribuiti i

seguenti compiti... decidere in secondo grado - qualora non si provveda

ad affidare tale facoltà decisionale a costituendi organi regionali -

sui ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione generale

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei

dipendenti avverso le decisioni dei Comitati provinciali".

La infondatezza della questione riguardante l'art. 46 non viene

motivata con la considerazione che quando venne pronunziata l'ordinanza

di rinvio era già entrato in vigore l'art. 2 del d.l. 20 aprile 1971,

n. 161, convertito nella legge 18 giugno 1971, n. 374, che dispone: "Ai

fini del decorso dei termini di cui all'art. 46, comma quinto, del

decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, deve

intendersi per data utile quella risultante dal timbro apposto

sull'avviso di ricevimento dell'ufficio postale tenuto alla

restituzione dell'avviso medesimo al destinatario".

Si è costituita in giudizio la Sancetta il di cui patrocinio, con

memoria depositata il 21 luglio 1972, riproduce le argomentazioni già

fatte proprie dall'ordinanza di rinvio in ordine all'asserito eccesso

di delega, insistendo, sopratutto, nella mancanza di qualsiasi

indicazione nella legge delegante circa la costituzione del Comitato

regionale, mentre, per quanto riguarda l'art. 46, aggiunge che il d.l.

n. 161 del 1971 e la legge di conversione n. 374 dello stesso anno ne

confermano la illegittimità, ma non rendono inammissibile la relativa

eccezione dato che ne rimane l'applicabilità nel testo non modificato

ai ricorsi proposti prima del 21 aprile 1971.

Si è costituito in giudizio anche l'INPS, il quale a sua volta ha

chiesto - nell'atto di costituzione e in successiva memoria - che le

questioni prospettate siano ritenute irrilevanti o comunque infondate.

Il patrocinio della Sancetta ha ulteriormente insistito nelle sue

deduzioni anche in una successiva memoria depositata il 30 maggio 1974. Considerato in diritto :

1. - Come ha esattamente rilevato l'Avvocatura generale, il giudice

a quo non ha in alcun modo motivato circa la rilevanza delle questioni

sottoposte all'esame di questa Corte, ai fini della decisione del

giudizio davanti ad esso pendente.

Da questa omissione, peraltro, non può derivare la dichiarazione

di inammissibilità di entrambe le questioni o, quanto meno, il rinvio

a detto giudice, perché motivi al riguardo, secondo la richiesta

dell'Avvocatura stessa.

S'impongono, invece, due opposte soluzioni, come risulta dalle

seguenti considerazioni:

a) La questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del

d.P.R. n. 639 del 1970 è manifestamente pregiudiziale ai fini della

decisione del giudizio a quo, dato che soltanto ove venga dichiarata

fondata potrà trovare ingresso l'azione in quella sede proposta, che

in caso diverso dovrebbe essere dichiarata improponibile (art. 439

c.p.c.): di qui l'evidente rilevanza, senza necessità di apposita

motivazione;

b) Viceversa la questione di legittimità costituzionale dell'art.

46 dello stesso decreto n. 639 del 1970, indipendentemente dalla

modificazione apportatavi dal d.l. n. 161 del 1971, convertito nella

legge n. 374 dello stesso anno, risulta ictu oculi irrilevante.

Difatti, come si evince dall'atto di citazione notificato il 22

marzo 1971, la Sancetta non ha proposto ricorso al Comitato regionale,

non perché fosse decorso il relativo termine (decorso sul quale avesse

avuto influenza la data apposta dall'ufficio postale stabilita

dall'originaria disposizione dell'articolo 46, comma sesto), ma perché

riteneva di non essere tenuta a continuare la via dei ricorsi

amministrativi, per la sostenuta illegittimità del pure impugnato art.

33; di qui l'assoluta estraneità dell'art. 46 dall'oggetto del

giudizio a quo e conseguentemente la manifesta irrilevanza della

questione ai fini della decisione di tale giudizio.

Resta così dimostrato come la questione riguardante l'art. 33 sia

ammissibile, mentre quella riguardante l'art. 46 deve essere senz'altro

dichiarata inammissibile per manifesta irrilevanza.

2. - Secondo l'ordinanza di rinvio l'art. 33 del d.P.R. 30 aprile

1970, n. 639 - attuazione delle deleghe conferite al

Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 10 aprile 1969, n. 153,

concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in

materia di sicurezza sociale - con il quale è stato istituito in ogni

capoluogo di regione un Comitato regionale dell'INPS, avente competenza

a decidere in seconda e definitiva istanza i ricorsi avverso le

decisioni dei Comitati provinciali in materia di pensioni sociali,

sarebbe illegittimo costituzionalmente per eccesso di delega, in quanto

né l'art. 27 né l'art. 29 della legge di delegazione ne prevedevano

l'istituzione e sopratutto dettavano criteri per la sua composizione:

come norma della Costituzione a riferimento si indica l'art. 87.

Il richiamo a tale norma è poco appropriato, in quanto, al

riguardo, dovevano essere richiamati gli artt. 76 e 77 ma non sorge

alcun dubbio che appunto di tali norme si denunzia in sostanza la

violazione, cosicché l'oggetto del giudizio risulta sufficientemente

individuato e secondo una ormai consolidata giurisprudenza di questa

Corte (da ultimo sentenza n. 50 del 1967) ne va dichiarata la

ritualità.

3. - Si può, quindi, passare all'esame della questione che,

peraltro, risulta non fondata.

L'art. 27 della legge n. 153 nel delegare il Governo della

Repubblica ad emanare norme per il riordinamento degli organi di

amministrazione dell'INPS stabiliva, tra gli altri, i criteri direttivi

relativamente:

a) alla composizione e alla nomina degli organi direttivi;

b) al decentramento amministrativo, prevedendo il rior- dinamento

dei Comitati provinciali con una composizione che riflettesse

proporzionalmente, per quanto riguarda le rappresentanze delle

categorie, quella del Consiglio di amministrazione;

c) alla disciplina delle procedure dei ricorsi in relazione al

decentramento preveduto al punto b.

L'art. 29, poi, delegava il Governo ad emanare norme aventi valore

di legge per la costituzione ed il funzionamento di un comitato

speciale per la gestione del "Fondo pensioni dei lavoratori

dipendenti", ne stabiliva la composizione e, tra i compiti che

avrebbero dovuto essergli attribuiti, stabiliva testualmente al punto a

"predisporre i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione e

deliberare sui regolamenti tecnici relativi alla stessa, decidere in

secondo grado qualora non si provveda ad affidare tale facoltà

decisionale a costituendi organi regionali - sui ricorsi in materia di

prestazioni della assicurazione generale obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti

avverso le decisioni dei Comitati provinciali".

È da notare che l'inciso - qualora non si provveda ecc. - fu

introdotto nel disegno di legge governativo dal Senato dopo un'ampia

discussione durante la quale fu messo, soprattutto, in evidenza che la

costituzione di comitati regionali avrebbe meglio soddisfatto

l'esigenza di decentramento amministrativo che il legislatore si

proponeva perseguire, come dal punto c dell'art. 27.

Dal semplice confronto tra le parti degli artt. 27 e 29 sopra

riportate risulta, quindi, chiaramente che il legislatore delegante ha,

meditatamente, affidato al Governo la facoltà di scelta circa l'organo

al quale affidare la decisione dei ricorsi avverso le decisioni dei

Comitati provinciali, mentre dai lavori preparatori risulta, altresì,

che il criterio direttivo della scelta avrebbe dovuto essere quello

della più completa attuazione del decentramento amministrativo.

Non è esatto, poi, che manchi nelle norme di delegazione qualsiasi

criterio direttivo circa la composizione del nuovo organo.

Tale criterio infatti è facilmente desumibile dal punto b

dell'art. 27 ed è quello di "una composizione che rifletta

proporzionalmente, per quanto riguarda le rappresentanze delle

categorie, quella del consiglio di amministrazione".

La composizione del Comitato regionale preveduta dall'impugnato

art. 33 riflette appunto, proporzionalmente per quanto riguarda la

rappresentanza delle categorie, un numero di membri con sufficiente

approssimazione intermedio fra quelli del consiglio di amministrazione

e dei Comitati provinciali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 46 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nella

pa'rte in cui prevede che i termini per proporre gravame contro i

provvedimenti dell'INPS decorrono dalla data di spedizione della

relativa comunicazione e non da quella della ricezione, sollevata con

l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 33 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, sollevata con

l'ordinanza stessa, in riferimento agli artt. 76 e 77 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:220 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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