Corte costituzionale

Sentenza n. 96/1972

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/05/1972 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del

decreto legislativo 30 aprile 1970, n. 639 (attuazione delle deleghe

conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969,

n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme

in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa il 10

novembre 1971 dalla Corte costituzionale in giudizio per conflitto di

attribuzione tra la Regione siciliana e lo Stato, iscritta al n.451 del

registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 323 del 22 dicembre 1971.

Visti gli atti di costituzione della Regione siciliana e del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1972 il Giudice relatore

Vezio Crisafulli;

uditi gli avvocati Salvatore Villari e Antonino Sansone, per la

Regione siciliana, ed il sostituto avvocato generale dello Stato

Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto:

che nel corso di un giudizio per conflitto di attribuzione,

proposto dal Presidente della Regione siciliana nei confronti dello

Stato, che traeva origine dai decreti di nomina dei comitati

provinciali dell'INPS nell'Isola, nei quali non era incluso nessun

rappresentante della Regione, questa Corte, con ordinanza n. 181 del 10

novembre 1971 ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 34 del d.l. 30 aprile 1970, n. 639, in riferimento agli

artt. 17, lett. f), e 20 dello Statuto siciliano, in relazione all'art.

4 delle norme di attuazione emanate con d.P.R. 26 giugno 1952, n.

1138;

che il dubbio di costituzionalità sta nella circostanza che l'art.

34 omette di prevedere la rappresentanza della Regione nei comitati

provinciali anzidetti.Considerato:

che gli artt. 17, lett. f), e 20 dello Statuto della Regione

siciliana attribuiscono alla Regione stessa potestà legislativa e

amministrativa in materia di "previdenza ed assistenza sociale";

che, in ottemperanza a tali norme statutarie, l'art. 4 del d.P.R.

25 giugno 1952, n. 1138, nell'operare il trasferimento alla Regione del

concreto esercizio delle funzioni amministrative in detta materia,

stabilisce espressamente che l'Amministrazione regionale sia

rappresentata negli organi locali degli enti ed istituti pubblici

esplicanti attività in quella rientranti;

che tra questi enti è compreso l'Istituto nazionale della

previdenza sociale, in ordine al quale, tuttavia, l'art. 34 del decreto

legislativo n. 639, nel disciplinare la composizione dei relativi

Comitati provinciali, omette di prevedere in seno ad essi la

rappresentanza della Regione;

che tale rappresentanza non potrebbe ritenersi in alcun modo

assicurata, secondo una tesi dubitativamente prospettata dalla difesa

dello Stato, dai direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della

massima occupazione in quanto chiamati ad esercitare, nella Regione,

anche funzioni regionali ed all'uopo posti alle dipendenze della

Regione, giacché, a prescindere da ogni altra considerazione di ordine

più generale, nella specie i direttori degli Uffici provinciali del

lavoro partecipano ai comitati nella loro naturale ed istituzionale

figura di organi dell'Amministrazione statale di cui fanno valere gli

interessi, che potrebbero anche, in ipotesi, essere in conflitto con

quelli dell'Amministrazione regionale;

che deve pertanto essere dichiarata l'illegittimità costituzionale

dell'art. 34 del decreto legislativo n. 639 del 1970, limitatamente

alla sua applicazione nella Regione siciliana e nella parte in cui

omette di prevedere, e quindi esclude, che la Regione stessa sia

rappresentata nei Comitati provinciali dell'INPS, e la pronuncia va

estesa, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

al precedente art. 33, relativo al Comitato regionale per la Sicilia,

che, per identici motivi ed entro i medesimi limiti, contrasta del pari

con la competenza costituzionalmente attribuita in materia alla

Regione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R.

30 aprile 1970, n. 639, nella parte in cui non prevede che

l'Amministrazione regionale siciliana sia rappresentata nei Comitati

provinciali dell'INPS di quella Regione;

b) in applicazione dell'art. 27, ultima parte, della legge 11 marzo

1953, n. 87, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33 del

d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nella parte in cui non prevede che

l'Amministrazione regionale siciliana sia rappresentata nel Comitato

regionale dell'INPS.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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