Corte costituzionale

Ordinanza n. 76/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/03/1999 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 2, del

d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (Attuazione delle deleghe conferite al

Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153,

concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in

materia di sicurezza sociale), e dell'art. 6, comma 1, ultima parte,

del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia

previdenziale), convertito in legge 1 giugno 1991, n. 166, promossi

con n. 2 ordinanze emesse l'11 novembre 1996 dal pretore di Torino

nei procedimenti civili vertenti tra Razzetti Agostino, Rollero

Margherita e l'INPS, iscritte ai nn. 75 e 76 del registro ordinanze

1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10,

prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1999 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Uditi l'avvocato Carlo De Angelis per l'INPS e l'Avvocato dello

Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che, nel corso di due procedimenti promossi contro l'INPS

da pensionati, al fine di ottenere la riliquidazione della pensione

di reversibilità ed il pagamento delle differenze arretrate dalla

data originaria di decorrenza del diritto, il pretore di Torino - al

quale, a séguito dell'emanazione del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166,

erano stati restituiti gli atti, con ordinanza di questa Corte n. 164

del 1996, al fine di valutare la perdurante rilevanza delle stesse

questioni già sollevate nell'anno 1995 -, con ordinanze emesse l'11

novembre 1996 ha nuovamente sollevato, con identiche motivazioni,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 47, secondo

comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (Attuazione delle deleghe

conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile

1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e

norme in materia di sicurezza sociale), e 6, comma 1, ultima parte,

del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia

previdenziale), convertito in legge 1 giugno 1991, n. 166, i quali

prevedono che, in caso di mancata proposizione di ricorso

amministrativo, i termini di decadenza per l'esercizio dell'azione

giudiziaria diretta al conseguimento della prestazione previdenziale

decorrono dall'insorgenza dei singoli ratei;

che, secondo il rimettente, le denunciate norme - nella parte in

cui non prevedono che, per gli assicurati o pensionati i quali, dopo

aver presentato una domanda all'istituto previdenziale, non l'abbiano

fatta seguire dal prescritto iter amministrativo, i termini di

decadenza dall'azione giudiziaria decorrano dalla data di scadenza

dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento

amministrativo, computati dalla data di presentazione della richiesta

di prestazione, ed invece stabiliscono che essi decorrano

dall'insorgenza dei singoli ratei - sono in contrasto con l'art. 3

Cost., per violazione del principio di ragionevolezza, atteso il

trattamento più favorevole, in punto di decadenza del diritto alle

rate della pensione, che viene così riservato a coloro i quali hanno

presentato la richiesta di prestazione omettendo di proporre ricorso

amministrativo, rispetto a quanti hanno invece diligentemente

coltivato la domanda attivando il procedimento contenzioso

amministrativo;

che, nel motivare la rilevanza della questione, il rimettente

osserva come la normativa sopravvenuta - la quale, nel dettare una

nuova disciplina del pagamento delle somme arretrate dovute a titolo

di integrazione al trattamento minimo in applicazione delle sentenze

di questa Corte n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, dispone

l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti - non abbia alcuna

incidenza nei giudizi a quibus, in quanto: a) la pronuncia di

estinzione dei giudizi presuppone che la domanda sia fondata ed

accoglibile, per cui, "mancando la richiesta pronuncia di

incostituzionalità, l'Ente previdenziale si troverebbe tuttora

esposto al rischio di dover sborsare somme ben superiori a quelle da

corrispondere in caso di accoglimento della presente eccezione"; b)

la normativa sopravvenuta si riferisce solo all'attuazione delle

citate sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, mentre la

normativa sospettata di incostituzionalità ha carattere generale,

riguardando qualsiasi prestazione previdenziale per la quale non

siano previsti termini decadenziali o prescrizionali diversi;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, e si è costituito l'INPS, concludendo entrambi per

l'infondatezza delle sollevate questioni.

Considerato che i giudizi, concernendo le stesse norme, denunciate

con identiche motivazioni, possono essere riuniti e congiuntamente

decisi;

che, essendo state le medesime questioni di legittimità

costituzionale già sollevate nel corso dei giudizi a quibus (r.o.

nn. 524 e 525 del 1995), questa Corte, con ordinanza n. 164 del 1996,

dispose la restituzione degli atti al giudice a quo affinché

valutasse "la rilevanza della questione sollevata alla stregua del

diritto sopravvenuto" a séguito dell'emanazione del d.-l. 28 marzo

1996, n. 166, nel cui art. 1, comma 3, veniva prevista l'estinzione

dei giudizi in corso riguardanti il pagamento di quanto dovuto in

applicazione delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 e del 1994;

che gli effetti del citato d.-l. n. 166 del 1996 e dei successivi

decreti-legge nn. 295, 396 e 499 del 1996, tutti decaduti, sono stati

fatti salvi dall'art. 1, comma 6, della legge n. 608 del 1996, come

interpretato dall'art. 73, comma 4, della legge n. 448 del 1998; ed

inoltre la previsione dell'estinzione d'ufficio dei giudizi

riguardanti sempre l'applicazione delle sentenze n. 495 del 1993 e n.

240 del 1994 è stata confermata dall'art. 1, comma 183, della legge

n. 662 del 1996 e ribadita dall'art. 36, comma 5, della legge n. 448

del 1998;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, assume

preliminare rilievo logico-processuale rispetto ad ogni possibile

censura di incostituzionalità il disposto legislativo di

dichiarazione d'estinzione dei giudizi pendenti, costituente precetto

ineludibile da parte del giudice che ne è investito (v. sentenza n.

103 del 1995);

che solo ove dovesse venir dichiarata l'incostituzionalità di

siffatta disposizione potrebbe essere condotto l'esame del merito di

altre possibili questioni di incostituzionalità riguardanti norme

ancora applicabili in un processo le quali viceversa perdono di

rilevanza (cfr. in tal senso anche le ordinanze n. 368 e n. 370 del

1997, n. 15 e n. 45 del 1998);

che, dunque, palesemente prive di consistenza sono le

argomentazioni svolte dal rimettente in ordine all'asserita

ininfluenza di detta previsione nei giudizi a quibus, promossi

proprio per ottenere la riliquidazione della pensione di

reversibilità a séguito dei pronunciamenti di questa Corte;

che, pertanto, la mancata censura della previsione stessa, la

quale appunto trova immediata applicazione anche nella fattispecie,

rende le sollevate questioni manifestamente inammissibili.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 47 secondo

comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (Attuazione delle deleghe

conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile

1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e

norme in materia di sicurezza sociale) e 6, comma 1, ultima parte,

del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia

previdenziale), convertito in legge 1 giugno 1991, n. 166, sollevate

- in riferimento all'art. 3 della Costituzione - dal pretore di

Torino, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari