Corte costituzionale

Sentenza n. 14/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/02/1980 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 24

della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Pensione di riversibilità al

coniuge separato per propria colpa), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 28 aprile 1976 del Tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra Colli Rosa e Scapuzzi Angelo e INPS,

iscritta al n. 649 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 333 del 15 dicembre 1978;

2) ordinanza emessa il 22 settembre 1978 dal pretore di Genova nel

procedimento civile vertente tra Bendinelli Santuzza e INPS, iscritta

al n. 596 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 45 del 14 febbraio 1979;

Visto l'atto di costituzione di Bendinelli Santuzza nonché gli

atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 ottobre 1979 il Giudice relatore

Antonio La Pergola.

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 28 aprile 1976 il Tribunale di Milano,

nel corso del procedimento promosso da Colli Rosa contro Scapuzzi

Angelo e l'I.N.P.S., sollevava questione di legittimità costituzionale

dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui

detta norma dispone che il coniuge separato per propria colpa non ha

diritto alla pensione di reversibilità.

La disposizione citata è censurata per asserito contrasto con gli

artt. 3 e 38 Cost. Il principio costituzionale di eguaglianza sarebbe

leso in quanto il diritto pensionistico negato al coniuge separato per

propria colpa è invece riconosciuto al coniuge separato incolpevole: e

ciò, senza che l'elemento della colpa nella separazione abbia nesso

razionale con le finalità previdenziali della pensione. Ne seguirebbe

un'ingiustificata disparità di trattamento fra i soggetti obbligati ex

art. 433 codice civile nei confronti del coniuge superstite, secondo

che egli sia separato per propria colpa, o no. Conseguenza, questa,

rilevante nella specie: Colli Rosa aveva infatti convenuto innanzi al

giudice a quo il figlio, Scapuzzi Angelo, per ottenere gli alimenti; lo

Scapuzzi aveva, dal canto suo, eccepito l'incostituzionalità della

norma in esame, sull'assunto che l'eventuale pronunzia di

illegittimità costituzionale sarebbe valsa a riconoscere il diritto

dell'attrice alla pensione di reversibilità e avrebbe così potuto

rimuovere lo stato di bisogno, in considerazione del quale egli era

chiamato a corrispondere gli alimenti.

La questione è prospettata alla Corte anche sotto il riflesso

della pretesa violazione dell'art. 38, comma primo, Cost. La

disposizione costituzionale testé citata statuisce che ogni cittadino

invalido al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, ha

diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. Provvedono al

riguardo - ai sensi del penultimo comma dello stesso art. 38 - organi o

istituti predisposti o integrati dallo Stato. Tale, nella specie,

sarebbe l'I.N.P.S. Senonché, si soggiunge, il coniuge superstite è

escluso dal godimento della pensione anche quando, come nel caso in

esame, egli si trovi nello stato di invalidità al lavoro e di

indigenza che dovrebbe comunque legittimare il trattamento

previdenziale.

Nel giudizio si è costituita la Presidenza del Consiglio.

rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, per

dedurre l'infondatezza della questione. La lesione dell'art. 3 andrebbe

esclusa versando il coniuge separato per sua colpa in altra situazione

rispetto al coniuge incolpevole; la separazione per colpa rileva, si

dice, nel vigente ordinamento, dal momento che il codice civile

riconosce al coniuge incolpevole il diritto al mantenimento e a quello

colpevole il semplice diritto agli alimenti; il legislatore avrebbe

dunque tenuto conto di siffatta rilevanza, ed adottato con ciò un

criterio che discrimina ragionevolmente il coniuge colpevole

dall'incolpevole ai fini del trattamento previdenziale.

Quanto, poi, all'asserita violazione dell'art. 38, comma primo, si

deduce che il diritto alla reversibilità non è riconducibile al

diritto al mantenimento e all'assistenza sociale: il quale ultimo,

ricorrendone le condizioni, sarebbe direttamente garantito ad ogni

cittadino mediante appositi strumenti del trattamento previdenziale.

2. - Analoga questione è sollevata con ordinanza 22 settembre 1978

dal Pretore di Genova, in riferimento agli articoli 38, comma secondo,

e 3, Cost.

Si assume dal giudice a quo che la pensione di reversibilità

estende al coniuge e ai componenti del nucleo familiare i diritti

riconosciuti al lavoratore nelle ipotesi previste dall'art. 38, comma

secondo, Cost. Il diritto così sancito dalla legge, di natura

previdenziale ed inerente alla sicurezza e alla dignità della vita,

non tollererebbe limitazioni connesse con le vicende interne del

rapporto matrimoniale, laddove nella specie, esso verrebbe

disconosciuto, con il risultato di discriminare ingiustificatamente il

separato colpevole dagli altri coniugi separati, ammessi a godere del

trattamento pensionistico. La violazione del principio costituzionale

di eguaglianza è denunziata sotto l'ulteriore profilo della disparità

di trattamento che nella specie sussisterebbe tra il coniuge separato

per colpa, ed il coniuge, al quale la separazione sia addebitabile ai

sensi dell'art. 151 nuovo testo del codice civile. Si osserva,

precisamente, che la riforma del diritto di famiglia ha eliminato

l'elemento della colpa dalla disciplina della separazione, in

conformità dell'evoluzione intervenuta nel costume sociale e nella

stessa concezione del rapporto matrimoniale. Il diritto alla pensione

reversibile dovrebbe dunque indistintamente spettare a tutti i coniugi

separati, mentre permane la denunziata discriminazione a carico del

coniuge colpevole, sulla base della mera e accidentale circostanza che

la sentenza di separazione è stata pronunziata nei suoi confronti

prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto di famiglia.

Il Presidente del Consiglio ha spiegato intervento per il tramite

dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata infondata. Nessuna violazione del principio di eguaglianza

risulterebbe dalla diversità di trattamento del coniuge separato per

sua colpa rispetto sia al coniuge incolpevole sotto il vecchio regime,

sia al coniuge cui la separazione è addebitabile dopo l'entrata in

vigore del nuovo diritto di famiglia. L'addebitabilità della

separazione che produce conseguenze anche nella sfera dei rapporti

patrimoniali dei coniugi, non avrebbe, per quel che concerne il

presente giudizio, sostanzialmente innovato il precedente testo

dell'art. 151 del codice civile. Non sussisterebbe nemmeno la dedotta

violazione dell'art. 38, comma secondo, Cost.: tale norma, si dice, è

posta ad esclusiva garanzia del lavoratore e non tutela il coniuge

superstite nel nostro caso, né altri soggetti, diversi da quello

individuato nel testo costituzionale, i quali potrebbero, peraltro,

risultare provvisti di reddito di lavoro o di capitali. La parte

privata, che avanti al Pretore di Genova aveva eccepito la

incostituzionalità della norma in esame, si è costituita nel presente

giudizio, deducendo, sostanzialmente con gli stessi argomenti

prospettati nell'ordinanza di rinvio, la violazione dell'art. 3, ed,

insieme, dell'art. 38, comma secondo, Cost.

All'udienza pubblica del 10 ottobre 1979 l'Avvocatura generale

dello Stato ha insistito nelle già prese conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze di rinvio del Tribunale di Milano e del Pretore

di Genova sollevano, sia pure sotto profili parzialmente diversi, la

medesima questione di legittimità costituzionale conseguenti giudizi

possono pertanto essere riuniti e congiuntamente decisi.

2. - L'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ("Revisione degli

ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale")

così testualmente dispone, con riguardo al trattamento di

reversibilità: "non ha diritto alla pensione il coniuge, quando sia

passata in giudicato la sentenza di separazione per sua colpa". Tale

disposizione è censurata per asserito contrasto con gli artt. 38,

commi primo e secondo, e 3 Cost.

In riferimento all'art. 38, la questione è prospettata sotto un

duplice profilo.

Nell'ordinanza del Tribunale di Milano si denunzia la violazione

del primo comma di detta norma costituzionale, che riconosce ad ogni

cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi per vivere il

diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. Il diritto alla

pensione di reversibilità, si deduce, è sempre e comunque negato al

coniuge separato per sua colpa: non importa se egli versi, come accade

nella specie sottoposta al giudizio del Tribunale di Milano, nelle

condizioni di inabilità al lavoro e di non abbienza contemplate dal

citato precetto costituzionale; ma in presenza di tali condizioni - si

assume d'altra parte - deve operare il trattamento pensionistico

dell'I.N.P.S., che è istituto predisposto al perseguimento dei fini

assistenziali e previdenziali, a norma dello stesso art. 38, comma

quarto, Cost. Si lamenta così la lesione di un diritto garantito al

soggetto in quanto cittadino, a prescindere dalla sua appartenenza al

nucleo familiare del pensionato o dell'assicurato.

Nell'ordinanza di rimessione del Pretore di Genova è invece

dedotta la lesione del secondo comma dell'art. 38, nel presupposto che

l'assistenza garantita al lavoratore viene, mediante il trattamento

pensionistico in questione, necessariamente a riversarsi sulla sua

famiglia. Il coniuge superstite sarebbe pertanto illegittimamente

spogliato di una tutela che, secondo Costituzione, si estende ai

componenti del nucleo familiare.

Si deduce, infine, la violazione dell'art. 3 Cost. La norma

censurata avrebbe, senza giustificata o razionale connessione con le

finalità del regime previdenziale, implicato una disparità nel

trattamento dei coniugi superstiti, secondo che essi siano separati per

propria colpa o no. L'istituto della separazione per colpa sarebbe,

del resto, scomparso dal nostro ordinamento con l'entrata in vigore del

nuovo testo dell'art. 151 del codice civile, che rispecchia il mutato

assetto dei rapporti tra i coniugi. La nuova norma, si soggiunge,

prevede soltanto che il giudice, pronunziando la separazione, dichiari,

ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi

sia addebitabile la separazione. Il coniuge cui la separazione è

addebitabile, diversamente dal coniuge separato per propria colpa sotto

il previgente regime, avrebbe dunque diritto alla pensione di

reversibilità. La violazione del disposto dell'art. 3 Cost. è

denunziata, in conseguenza, anche sotto il riflesso della

diseguaglianza che il legislatore avrebbe introdotto nel trattamento

del coniuge separato per propria colpa, e rispettivamente del coniuge

al quale è addebitabile la separazione. Si tratterebbe infatti di

un'irragionevole disparità di discipline, connessa con la mera ed

accidentale circostanza che la pronunzia di separazione sia intervenuta

nell'un caso prima, e nell'altro dopo l'entrata in vigore del nuovo

diritto di famiglia.

3. - La questione non è fondata. Anzitutto, la norma censurata non

lede, sotto alcuno dei profili prospettati alla Corte, né il primo né

il secondo comma dell'art. 38 Cost. Nel presente giudizio, occorre

subito avvertire, viene in considerazione il diritto alla pensione di

reversibilità, che ha carattere e contenuto diversi dai mezzi

assistenziali e previdenziali previsti nelle citate disposizioni

costituzionali, con riguardo vuoi ad ogni cittadino inabile al lavoro e

indigente, vuoi al lavoratore, in caso di infortunio, malattia,

invalidità, vecchiaia, e disoccupazione involontaria. La pretesa

violazione del comma primo dell'art. 38 Cost. starebbe in ciò, che il

coniuge superstite è privato di un'assistenza immediatamente ed

indistintamente garantita a tutti i cittadini, della quale

ricorrerebbero nella specie le condizioni, e sempre nell'implicito

presupposto che dalla norma costituzionale discenda, in materia di

previdenza e assistenza, un principio generale, operante per ogni forma

del trattamento pensionistico. Così non è, tuttavia. L'attribuzione

della pensione di reversibilità presuppone, ovviamente, che sussista

un legame familiare fra il beneficiario e l'assicurato o il pensionato.

D'altra parte, l'art. 38, comma primo, Cost. non impone certo al

legislatore di adoperare siffatto trattamento pensionistico anche in

quelle ipotesi di inabilità al lavoro e di indigenza, per le quali è

con altri appositi mezzi garantita l'assistenza del cittadino da parte

degli organi o degli istituti predisposti o integrati a tal fine dallo

Stato.

Parimenti, è da escludere che sia violato il secondo comma

dell'art. 38. Il giudice a quo erra nell'assumere che qui vi sia un

diritto direttamente garantito dalla Costituzione alla famiglia del

lavoratore, e che questo diritto la norma censurata abbia poi

indebitamente compresso. Titolare del diritto assistenziale, come

testualmente configurato nell'art. 38, comma secondo, Cost., è,

esclusivamente, il lavoratore; la tutela del nucleo familiare resta

affidata alla legge ordinaria. Ciò non toglie che lo strumento

normativo della reversibilità si rifletta nella sfera in cui vengono

garantiti fondamentali valori del nostro ordinamento costituzionale:

tali, appunto, sono la famiglia - alla quale deve "in ogni caso" essere

assicurata un'"esistenza libera e dignitosa", in forza del precetto che

concerne specificamente la retribuzione del lavoratore (art. 36 Cost.)

- il lavoro, l'assistenza e la previdenza sociale. Ma nessuna delle

disposizioni dell'art. 38 Cost., che si assumono violate, impedisce al

legislatore di definire discrezionalmente l'ambito di applicazione del

trattamento previdenziale di cui si discute, e così di escludere dal

godimento della pensione di reversibilità il coniuge separato per

propria colpa.

4. - Non sussiste, poi, nemmeno la pretesa violazione dell'art. 3

Cost. A questo proposito, giova considerare la posizione riservata al

coniuge nella disciplina dettata o richiamata dalla legge che contiene

la disposizione impugnata. Al pari dei figli minori, il coniuge

superstite - e così il vedovo come la vedova (sentenza n. 6 del 1980)

- gode di un trattamento, che non è subordinato alle condizioni

prescritte con riguardo agli altri beneficiari. Peraltro, il coniuge

concorre soltanto con i figli, e precede nell'ordine stabilito dalla

legge le rimanenti categorie di superstiti; ha diritto ad una pensione,

il cui ammontare, pari al 60% della pensione già liquidata, o che

sarebbe spettata all'assicurato, non subisce riduzioni nell'ipotesi di

concorso con i figli, ed è del resto superiore alle aliquote, di varia

entità, corrisposte a tutti gli altri aventi diritto, figli inclusi;

la sua situazione è, quindi. la meglio protetta, per quel che qui

importa osservare, in seno al nucleo familiare del pensionato.

Se dal regime testé descritto è eccettuato il solo caso del

coniuge separato per sua colpa, ciò si spiega perché il legislatore

ha giudicato di trovarsi di fronte ad un soggetto, di cui si è

rivelata ed acclarata - attraverso il suo stesso contegno, e la

conseguente pronunzia del giudice - la disaffezione e l'estraneità

alla vita e all'attività lavorativa del coniuge deceduto. Rispetto al

caso della separazione incolpevole, vi è qui un più pronunziato

allentamento del vincolo matrimoniale: al punto che, è stato ritenuto,

viene a mancare l'interesse della collettività alla tutela

pensionistica del coniuge superstite. ora, questa differenza nel

trattamento del coniuge separato per propria colpa e delle altre

situazioni in cui versa il coniuge superstite non può ritenersi

ingiustificata, né, dunque, lesiva del principio costituzionale di

eguaglianza. Infatti la separazione per colpa è istituto che, in varia

guisa, già rileva, secondo il codice civile, anche nella sfera dei

rapporti patrimoniali fra i coniugi. Basta ricordare che il coniuge

separato per sua colpa perde il diritto al mantenimento, mentre il

coniuge incolpevole lo mantiene integro. Il legislatore ha inteso così

di conferire rilevanza all'istituto della separazione anche nel regime

pensionistico, quando ha riconosciuto il diritto alla reversibilità

del coniuge separato senza colpa ed ha adottato l'opposta soluzione nel

nostro caso: non vi è stato un irragionevole od arbitrario esercizio

della discrezionalità legislativa, che questa Corte possa censurare

sotto il profilo ora considerato.

Altrettanto deve ritenersi, se si ha riguardo alla pretesa

discriminazione fra il coniuge separato per sua colpa prima

dell'entrata in vigore del nuovo diritto di famiglia, ed il coniuge

separato secondo l'attuale ordinamento. Si assume nell'ordinanza di

rinvio che, una volta espunto l'istituto della separazione per colpa

dal testo dell'art. 151 del codice civile, sia venuto a cadere il

presupposto logico perché la norma censurata continui a ricevere

applicazione: e questo, prosegue il giudice a quo, se non si voglia

addirittura ritenere che la norma stessa sia stata implicitamente

abrogata, per incompatibilità con la sopravvenuta disciplina dei

rapporti fra i coniugi. L'assunto non ha, però, fondamento. L'art. 151

del codice civile dispone, anche nel nuovo testo, che il giudice possa

dichiarare a quale dei due coniugi sia addebitabile la separazione, "in

considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano

dal matrimonio". La dichiarazione, resa in tal senso dal giudice nel

pronunziare la separazione, produce, fra le altre conseguenze, quella

di privare il coniuge che ne è colpito del diritto al mantenimento.

Permane allora una evidente e razionale giustificazione per

differenziare il trattamento pensionistico del coniuge superstite,

secondo che nei suoi confronti sia intervenuta, o no, la dichiarazione

di addebitabilità della separazione, attualmente prevista dal codice

civile. Posto ciò, si deve escludere - non essendo intervenuta una

contraria statuizione del legislatore - che il coniuge, al quale è

addebitabile la separazione, abbia diritto alla pensione di

reversibilità. Il trattamento al quale egli è soggetto è sempre

quello disposto per il coniuge separato per sua colpa prima della

riforma del diritto di famiglia. Nemmeno qui, dunque, ricorre la

denunziata violazione dell'art. 3 Cost.

5. - In conclusione: i principi costituzionali invocati nella

presente controversia non esigono che il coniuge separato per sua colpa

riceva la stessa tutela pensionistica del coniuge incolpevole. Spetta

daltronde al legislatore stabilire come al coniuge colpevole possano

essere corrisposti un assegno o una pensione alimentari, e perciò

condizionati allo stato di bisogno. Sarebbe, anche questa, una

soluzione ispirata al criterio, tenuto fermo dal codice civile, di

riconoscere al coniuge separato per propria colpa, e ora al coniuge cui

è addebitabile la separazione, il diritto agli alimenti. Soluzione del

resto accolta, già prima della riforma del diritto di famiglia, in

altro settore dell'ordinamento pensionistico, negli artt. 81, comma

quarto, e 88, commi quarto e quinto, del t.u. 29 dicembre 1973, n.

1092 ("Trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello

Stato"). Tali norme prevedono, a favore del coniuge separato per sua

colpa, un assegno alimentare, ne determinano l'importo, e regolano il

concorso fra il beneficiario e gli altri superstiti del dipendente o

del pensionato statale. Analoghe disposizioni soccorrerebbero

utilmente agli organi legislativi nella disciplina del nostro caso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 38, commi primo e

secondo, e 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sollevata con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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