L'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, e' sostituito dal seguente: Non ha diritto alla pensione prevista dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, il coniuge:

  • 1)quando sia passata in giudicato la sentenza di separazione personale per sua colpa;
  • 2)quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in eta' superiore a 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di 2 anni. 14a Si prescinde dai requisiti di cui al punto 2 del precedente comma quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio, nonche' per i matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della legge 1 dicembre 1970, n. 898, ma non oltre il 31 dicembre 1975. Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto anche per i decessi intervenuti anteriormente al 1 maggio 1969. 7
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485

7

Il D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485, ha disposto (con l'art. 6-bis) che la presente modifica ha effetto dal 1 maggio 1969.

Corte Costituzionale

14a

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 aprile-2 maggio 1991, n. 189 (in G.U. 1a s.s. 08/05/1991, n. 18) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, n. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti) nel testo sostituito con l'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), sollevata dal Pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe."

Testo vigente dal 9 maggio 1991

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 189/1991

    Ha colpito questo articolo
    2 maggio 1991

    Come la Corte ha già avuto modo di riconoscere e affermare, il matrimonio, essendo frutto di una libera scelta autoresponsabile, attinente ai diritti intrinseci ed essenziali della persona e alle sue fondamentali istanze, non può subire - al di fuori delle regole, anche limitative, proprie dell'istituto - condizionamenti indiretti, quale che ne sia la forma e ancorché imposti, in origine, dall'ordinamento. Pertanto, dovendosi anche ribadire che con il crescere dell'età media sempre più va considerata, in tutte le sue implicazioni sociali, la propensione al matrimonio, da parte di soggetti in età non giovanile, quale rimedio alla solitudine individuale, deve essere dichiarata, per violazione dell'art. 3 Cost., - assorbita ogni altra prospettazione - la illegittimità costituzionale della disposizione dell'art. 7, primo comma, n. 2, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nel testo sostituito con l'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che, riguardo alle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, subordina il diritto alla pensione di riversibilità, per il coniuge, quando il lavoratore pensionato abbia contratto matrimonio dopo il compimento del settantaduesimo anno d'età, alla condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni. - Su analoga questione, in materia di pensioni dei dipendenti statali: S. n. 123/1990; - In materia di remore ostative al matrimonio dei militari: S. n. 73/1987.

    Art. 7 Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 24 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 286/1987

    Ha colpito questo articolo
    28 luglio 1987

    Contrastano con gli artt. 3 e 38 Cost,, determinando un'evidente disparita` di trattamento sia rispetto al coniuge divorziato sia rispetto al coniuge del dipendente statale, le norme che escludono l'erogazione della pensione di riversibilita` al coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato; sono pertanto illegittimi, in parte qua, gli artt. 1 del d.lg.lgt. 18 gennaio 1945, n. 39 (nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, e riprodotto nell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153) e 23, comma quarto, legge 18 agosto 1962, n. 1357.

    Art. 7 Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 24 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale · Art. 23 Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (E.N.P.A.V.)

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 399/1991

    Questione inammissibile
    31 ottobre 1991

    Manifesta inammissibilità della questione in quanto relativa a norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 189/1991.

    Art. 24 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale · Art. 7 Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 24 Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 9 maggio 1991

Confronto con la versione in vigore dal 20 giugno 1975 al 9 maggio 1991.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 12 aprile-2 maggio 1991, n. 189 (in G.U. 1a s.s. 08/05/1991, n. 18) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, n. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti) nel testo sostituito con l'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), sollevata dal Pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1338~art7 · fonte del testo

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