Corte costituzionale

Sentenza n. 286/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/07/1987 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l.l. 18

gennaio 1945, n. 39 (Disciplina del trattamento di riversibilità

delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e

la vecchiaia) nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto

1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di

pensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la

vecchiaia e i superstiti) e riprodotto nell'art. 24 della legge 30

aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e

norme in materia di sicurezza sociale); dell'art. 23, comma quarto,

della legge 18 agosto 1962, n. 1357 (Riordinamento dell'ente

nazionale di previdenza e assistenza dei veterinarri), promossi con

le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 aprile 1979 dalla Corte di cassazione

sul ricorso proposto da Cattarinich Anna Maria contro l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 134 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 dell'anno 1980;

2) ordinanza emessa l'8 gennaio 1980 dal pretore di Genova nel

procedimento civile vertente tra Sconfienza Maria e Ente nazionale

previdenza ed assistenza veterinari, iscritta al n. 337 del registro

ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 20 dell'anno 1980;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. e di Sconfienza

Maria;

Udito nell'udienza pubblica del 1° luglio 1987 il giudice relatore

Francesco Greco;

Udito l'avv. Paolo Boer per l'I.N.P.S.;

Motivazione

RITENUTO IN FATTO

1. - Cattarinich Maria, vedova di Chifari Antonio, dipendente

dell'E.N.E.L. deceduto il 21 marzo 1970, dal quale essa viveva

separata per propria colpa, giusta sentenza del Tribunale di Palermo

in data 5 novembre 1960, passata in giudicato, chiedeva all'I.N.P.S.

la corresponsione della pensione di riversibilità a carico del Fondo

speciale per i lavoratori delle imprese elettriche.

La domanda veniva respinta in sede amministrativa e, da ultimo, in

sede giudiziaria con sentenza della corte di appello di Palermo.

Con ricorso per cassazione la Cattarinich sosteneva che per la

pensione di rivrsibilità a carico del suddetto Fondo speciale non

trovava applicazione il divieto, posto in via generale per

l'assicurazione obbligatoria I.V.S., di concessione della pensione

stessa al coniuge separato per propria colpa; subordinatamente

eccepiva l'illegittimità costituzionale delle norme istitutive di

tale divieto.

La Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 3 aprile 1979, in

parziale accoglimento di quest'eccezione, sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma n. 1, del d.l.l.

18 gennaio 1945 n. 39, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge

12 agosto 1962, n. 1338, e riprodotto dall'art. 24 della legge 30

aprile 1969, n. 153, in riferimento all'art. 3 della Costituzione

nella parte in cui vieta la corresponsione della pensione di

riversibilità al coniuge separato per sua colpa con sentenza passata

in giudicato.

La Corte rilevava, preliminarmente, che tale divieto,

contrariamente all'assunto della ricorrente, operava anche con

riferimento alle pensioni a carico del menzionato fondo speciale,

stante il richiamo alla disciplina comune, comprensiva delle norme

censurate, contenuto nella legge 25 novembre 1971, n. 1079 (art. 9),

regolatrice di tale fondo.

Riteneva, poi, rilevante l'esposta questione, osservando che

un'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale delle

norme censurate avrebbe certamente comportato il riconoscimento del

diritto della ricorrente alla rivendicata pensione, pur essendosi la

morte del dante causa verificata in epoca di vigenza del divieto in

questione. Ciò perché tale evento si pone soltanto come circostanza

che predispone alla possibile maturazione del diritto del superstite

ove si verifichino tutte le altre condizioni costitutive della

fattispecie normativa, alla cui completezza è legata la produzione

degli effetti. Pertanto, il sopravvenire di una disposizione

soppressiva di quel divieto costituisce completamento di una

fattispecie in via di formazione, in presenza del presupposto della

morte dell'assicurato.

Nel merito, riteneva, anzitutto, la manifesta infondatezza

dell'eccezione di illegittimità costituzionale delle citate norme

sollevata dalla parte privata in riferimento all'art. 38 della

Costituzione, considerando estranea all'ambito di operatività di

questa norma la materia delle pensioni ai superstiti. Rilevava,

invece, profili di illegittimità in riferimento all'art. 3 della

Costituzione in quanto:

a) mentre al coniuge separato per sua colpa è negato il

diritto alla pensione di riversibilità gli è, invece, consentito di

ottenere una quota della medesima ove abbia ottenuto il divorzio: il

che, oltre ad essere irrazionale perché privilegia situazioni di

crisi irreversibili del matrimonio (quali sono appunto quelle che ne

determinano lo scioglimento) rispetto alla semplice separazione

(nella quale il rapporto è ancora in vita), lo è anche perché crea

un incentivo del coniuge separato per colpa a chiedere il divorzio e

così a rendere definitiva quella crisi che, invece, il legislatore

mira a sanare e comporre (art. 157 del codice civile);

b) ulteriore ed ingiustificata disparità di trattamento emerge

dal raffronto col diritto riconosciuto alla vedova del dipendente

statale, separata per colpa, alla quale spetta, se versa in stato di

bisogno, un assegno alimentare (art. 11 della legge n. 46/1958);

c) attesa la natura, almeno in parte, alimentare della

pensione, il divieto in questione si pone in contrasto con la linea

di tendenza dell'ordinamento in materia di diritto agli alimenti:

questo è assicurato, o sia in vita del debitore indipendentemente

dalla colpa o addebitabilità della separazione al coniuge (art. 156

cod. civ. vecchio e nuovo testo), sia oltre la morte del debitore, in

quanto il combinato disposto degli artt. 548 e 585 del cod. civ.

(nuovo testo) attribuisce al coniuge cui sia stata addebitata la

separazione (equiparabile, a questi fini, a coniuge separato per

colpa nel previgente regime) e che godeva degli alimenti a carico del

coniuge deceduto, il diritto ad un assegno vitalizio, sia quale

legittimario che quale successore legittimo;

d) dopo la riforma del diritto di famiglia (legge n. 151/1975)

è stato soppresso l'istituto della separazione per colpa; e, sebbene

quello dell'addebito sia, a certi effetti, equiparato all'altro

dall'art. 151, secondo comma, del cod. civ. (nuovo testo) è dubbio

che, dopo detta soppressione, al coniuge separato con addebito possa

disconoscersi il diritto alla pensione di riversibilità in base alla

norma dettata con espresso riferimento al caso di separazione per

colpa, né del resto, appare sostenibile che per effetto di detta

riforma sia stata implicitamente abrogata tale norma, con conseguente

venir meno, sul piano della fattispecie concreta, della rilevanza

della colpa.

2. - L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata è stata

pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 124 del 7 maggio 1980. Nel

susseguente giudizio davanti a questa Corte si è costituito

l'I.N.P.S., la cui difesa ha rilevato che:

a) analoga questione è già stata riconosciuta infondata con

la sentenza n. 14/1980;

b) i nuovi profili di illegittimità costituzionale

identificati dal giudice a quo, non sembrano pertinenti alla

normativa censurata, ma piuttosto a quella individuata come termine

di raffronto, nella parte in cui non attribuisce pari trattamento al

coniuge separato per colpa, indipendentemente dalla forma di tutela

previdenziale prevista o dalla natura del rapporto di lavoro

dell'altro coniuge ed indipendentemente dalla persistenza o meno del

vincolo di coniugio.

Invero il riferimento allo stato di bisogno come condizione sia

per l'erogazione dell'assegno alimentare a favore del coniuge,

separato per colpa propria, del dipendente statale (art. 11 della

legge n. 46/1958), sia per l'attribuzione al coniuge divorziato di

una quota di pensione (art. 2 della legge n. 436/1978), induce a

ravvisare in questi istituti forme particolari di intervento

sostanzialmente assistenziale, non assimilabili al trattamento di

riversibilità nell'ambito del nucleo familiare superstite, che

costituisce oggetto di un diritto soggettivo perfetto diretto non ad

eliminare uno stato di bisogno, ma a prevenirlo (Corte costituzionale

n. 6/1980).

Pertanto, i possibili dubbi di illegittimità costituzionale

debbono, a tutto concedere, investire le norme che, riconoscendo

siffatti trattamenti assistenziali, non ne fanno applicazione a tutti

i casi analoghi a quelli espressamente considerati, non anche quelle

limitative, nel senso esposto, del trattamento di reversibilità in

senso proprio.

3. - Il pretore di Genova, con ordinanza emessa l'8 gennaio 1980,

ha sollevato analoga questtione relativamente all'art. 23, quarto

comma, della legge 18 agosto 1962, n. 1357 (sulla previdenza e

assistenza per i veterinari), trattandosi anche nel procedimento

davanti a lui della sussistenza o meno del diritto della vedova, già

separata per sua colpa, di ottenere la pensione di riversibilità a

seguito della morte del marito.

Il giudice a quo, in particolare, ha censurato detta norma, in

riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui

esclude il dirito a pensione del coniuge superstite nei cui confronti

sia stata pronunziata sentenza di separazione legale per sua colpa o

per colpa di entrambi i coniugi ed in quanto riserva un trattamento

differenziato e deteriore ai coniugi separati prima dell'entrata in

vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151, rispetto a quelli separati

successivamente. In via subordinata, ha prospettato la questione di

illegittimità costituzionale della medesima norma, in relazione

all'art. 29, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui,

prevedendo l'esclusione suddetta, non fa eccezione per il caso in cui

la colpa del coniuge sia stata individuata nel rifiuto della moglie

di seguire il marito nella residenza unilateralmente da lui fissata.

Ritenuta la rilevanza delle questioni, in quanto la norma

censurata non può ritenersi tacitamente abrogata a seguito della

intervenuta soppressione dell'istituto della separazione per colpa,

ha osservato che:

a) la pensione ai superstiti non ha natura successoria, perché

spettante anche in caso di rinunzia all'eredità e regolata

automaticamente da specifiche leggi previdenziali le quali, fra

l'altro, disciplinano, in modo diverso dalle norme generali sulle

successioni, il concorso fra più aventi diritto e la perdita del

diritto stesso o pongono regole, almeno parzialmente incompatibili

con quelle successorie (non trasmissibilità del diritto. Pertanto,

non possono invocarsi quelle ragioni che, anche secondo il nuovo

diritto di famiglia (art. 548 del c.c., modificato dall'art. 182

della legge n. 151/1975), giustificano un diverso trattamento, sul

piano successorio, del coniuge separato con addebito rispetto a

quello cui non sia stata addebitata la separazione;

b) acquistandosi, dunque, la pensione di riversibilità iure

proprio da parte del beneficiario, in relazione a fatti oggettivi

(stato di bisogno e riferibilità ad una determinata posizione

previdenziale) il divieto della sua corresponsione in presenza di

vicende attinenti a rapporti interpersonali ed estranee a tali fatti

(quali sono quelle che hanno condotto al riconoscimento della colpa)

viola doppiamente l'art. 3 della Costituzione, sia perché crea

disparità di trattamento fra coniugi separati per colpa

(anteriormente alla riforma del diritto di famiglia) e coniugi

separati con addebito (dopo la riforma stessa), nei confronti dei

quali non potrebbe operare lo stesso divieto; sia perché appare

intrinsecamente irrazionale il rilievo preclusivo riconosciuto alle

suddette vicente personali, rispetto ad un diritto causalmente

ricollegabili ai suddetti fatti oggettivi: eloquente dimostrazione ne

è l'evenienza che, per effetto di ciò, il coniuge assicurato si

trova a dover versare contributi commisurati anche alla copertura del

rischio della propria premorienza, senza che poi l'avente diritto

possa fruire della prestazione;

c) è, inoltre, incoerente, col dispostto dell'art. 38, secondo

comma, Cost. la previsione della totale perdita di un diritto

previdenziale per fatti del tutto estranei al rapporto assicurativo.

Sulla questione sollevata in via subordinata il giudice a quo ha

rilevato che:

a) nel caso di specie la colpa del coniuge fu ravvisata nel suo

rifiuto di seguire l'altro coniuge nella residenza da questi

unilateralmente fissata; e ciò in base all'allora vigente art. 144

cod.civ. che, appunto, consentiva al marito di fissare la residenza

ritenuta opportuna, facendo obbligo alla moglie di seguirlo nella

stessa;

b) la norma già all'epoca contrastava con il principio

dell'uguaglianza dei coniugi sancito dall'art. 29 della Costituzione

e la modificazione successivamente dispostane dimostra che essa non

poteva ricondursi fra i limiti legali di tale principio fatti salvi

dallo stesso art. 29 a garanzia dell'unità familiare;

c) d'altra parte il giudicato formatosi nella fattispecie

riguardo alla colpa rende irrilevante una questione di

costituzionalità del citato art. 144 cod. civ. nella sua vecchia

formulazione; ciò tuttavia, non toglie che la lesione del suddetto

principio rilevi sotto l'angolo visuale proprio della norma

istitutiva del divieto in questione, perché estendendosi esso a

qualsiasi caso di separazione per colpa, perpetua l'illegittima

disuguaglianza fra i coniugi sul piano dei loro diritti

previdenziali.

4. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 23 luglio 1980.

Si è costituita la parte privata, depositando una memoria di

contenuto sostanzialmente analogo alle argomentazioni svolte dal

giudice a quo per motivare l'esposto dubbio di incostituzionalità. CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - I due ricorsi possono essere riuniti e decisi con un'unica

sentenza, in quanto prospettano questione sostanzialmente identica.

2.1. - La Corte di cassazione dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 1, primo comma, n. 1 del d.l.l. 18 gennaio

1945, n. 39, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto

1962, n. 1338, e riprodotto nell'art. 24 della legge 30 aprile 1969,

n. 153, nella parte in cui esclude il diritto del coniuge superstite,

separato per sua colpa con sentenza passata in giudicato, alla

pensione di riversibilità. Esso violerebbe l'art. 3 della

Costituzione perché:

a) discrimina il coniuge separato per colpa rispetto al coniuge

divorziato al quale può essere riconosciuto il diritto ad una quota

di detta pensione;

b) e rispetto al coniuge del dipendente statale al quale,

nonostante la separazione per colpa, spetta, in caso di bisogno, un

assegno alimentare;

c) sebbene la detta pensione abbia natura quali alimentare, da

rilievo all'elemento della colpa che è irrilevante, invece, secondo

le norme generali in materia di alimenti;

d) discrimina i coniugi separati prima della riforma del

diritto di famiglia dai coniugi separati dopo, rispetto ai quali

l'addebito della separazione non preclude il diritto a pensione di

riversibilità.

2.2. - Il pretore di Genova dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 23, quarto comma, della legge 18 agosto

1962, n. 1357, perché sancendo l'esclusione del diritto del coniuge

separato per colpa alla pensione di riversibilità violerebbe:

a) l'art. 3 della Costituzione, oltre che per le ragioni

indicate dalla Corte di cassazione sub d), in quanto, esclusa la

natura successoria delle pensioni di riversibilità, irrazionalmente

attribuisce rilievo preclusivo a fatti soggettivi ed interpersonali

estranei al rapporto previdenziale cui si ricollega il diritto alla

pensione stessa;

b) l'art. 38 della Costituzione perché fatti di tal genere non

possono far disconoscere la sussistenza del bisogno che, secondo tale

norma, impone la somministrazione di adeguati mezzi economici;

c) infine, e subordinatamente alla declaratoria di infondatezza

della questione così formulata, violerebbe l'art. 29, secondo comma,

della Costituzione in quanto, non essendo escluso dai casi di

separazione per colpa (preclusivi del diritto de quo) quello

riconducibile al rifiuto della moglie di seguire il marito nella

residenza da lui unilateralmente fissata, produrrebbe la lesione del

principio di parità dei coniugi.

3. - La questione è fondata.

L'evoluzione dell'istituto della pensione di riversibilità e la

più incisiva generalizzazione del principio di solidarietà (artt. 3

e 38 della Costituzione), come ritenuto anche da questa Corte (sent.

n. 169/1986), l'espansione della linea di tendenza alla unificazione

o, quanto meno, alla equiparazione dei regimi pensionistici dei

lavoratori pubblici e privati, l'evoluzione della disciplina

legislativa dei rapporti tra i coniugi in caso di scioglimento del

matrimonio, di cui, per alcuni aspetti, si è occupata questa Corte

(sent. n. 215/1985) in relazione al testo normativo allora vigente

(legge n. 436/1978) però pressoché identico a quello ora in vigore

(legge n. 74/1987), inducono ad una rimeditazione delle

considerazioni svolte nella precedente sentenza (n. 14/1980) con cui

è stata decisa la stessa questione.

3.1. - Anzitutto si rileva che il legislatore non ha affatto

accolto l'invito, allora rivoltogli, di provvedere con apposita norma

a soddisfare l'esigenza, anche allora considerata giusta, di

attribuire al coniuge del lavoratore privato separato per colpa, ed

ora con addebito della separazione, una pensione o una quota di

pensione di riversibilità condizionata allo stato di bisogno: e ciò

specialmente quando vi sia il riconoscimento in suo favore del

diritto agli alimenti, tenuto conto del fatto che il settore

pubblico, già prima della riforma del diritto di famiglia,

prevedeva, a favore dello stesso coniuge separato per colpa,

l'attribuzione di una quota della pensione di riversibilità (art.

81, quarto comma, e art. 88, quarto e quinto comma, del testo unico

29 dicembre 1973, n. 1092 - Trattamento di quiescenza dei dipendenti

civili e militari dello Stato).

3.2. - A maggiore specificazione di quanto genericamente rilevato,

si osserva che la pensione di riversibilità appartenente al più

ampio genus delle pensioni ai superstiti, è una forma di tutela

previdenziale nella quale l'evento protetto è la morte, cioè, un

fatto naturale che, secondo una presunzione legislativa, crea una

situazione di bisogno per i familiari del defunto, i quali sono i

soggetti protetti.

La disciplina, in un primo momento, è stata diversa per i

soggetti del rapporto pubblico e per i lavoratori del settore

privato.

Per gli uni la pensione era ritenuta dovuta per effetto della

continuazione del rapporto di impiego; per gli altri conseguiva alla

continuazione delle contribuzioni e la sua erogazione si giustificava

come corrispettivo dei contributi versati da parte degli stessi

lavoratori e dei datori di lavoro per l'attività di lavoro, che

poteva essere stata anche discontinua e svolta alle dipendenze di

diversi datori di lavoro.

In un primo momento, per il settore privato, la pensione di

riversibiità è stata riconosciuta solo ad alcune categorie che

erano in grado di sostenerne il costo; successivamente è stata

generalizzata.

L'evoluzione legislativa ha dato, poi, al trattamento di cui si

discute, un fondamento diverso dal precedente e sostanzialmente

identico per i due settori, pubblico e privato.

La si considera, ormai, come una forma di tutela previdenziale ed

uno strumento necessario per il perseguimento dell'interesse della

collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno ed alla

garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che

consentono l'effettivo godimento dei diritti civili e politici (art.

3, secondo comma, della Costituzione) con una riserva,

costituzionalmente riconosciuta, a favore del lavoratore, di un

trattamento preferenziale (art. 38, secondo comma, della

Costituzione) rispetto alla generalità dei cittadini (art. 38, primo

comma, della Costituzione).

Della solidarietà generale, in definitiva, fa parte quella

solidarietà che si realizza quando il bisogno colpisce i lavoratori

ed i loro familiari per i quali, però, non può prescindersi dalla

necessaria ricorrenza dei due requisiti della vivenza a carico e

dello stato di bisogno, i quali si pongono come presupposti del

trattamento, così come ha ritenuto anche questa Corte (sentt. nn. 6

e 7 del 1980).

Per effetto della morte del lavoratore, la situazione pregressa

della vivenza a carico subisce interruzione, ma il trattamento di

riversibilità realizza la garanzia della continuità del

sostentamento ai superstiti.

Questa stessa Corte ha riconosciuto (sent. n. 213/1985) anche alla

indennità di buonuscita la stessa funzione previdenziale, con

l'esigenza della ricorrenza dei suddetti presupposti, e l'ha ritenuta

spettante anche al coniuge separato per colpa o con addebito della

separazione, parificando le due situazioni, quella della separazione

per colpa, precedente alla riforma del diritto di famiglia, e quella

della separazione con addebito nell'attuale regime.

Pertanto, le norme censurate non solo non sono state abrogate a

seguito della modifica operata dal nuovo regime con l'introduzione

dell'istituto della separazione con addebito, ma esse trovano

applicazione anche in danno del coniuge nei cui confronti sia stata

pronunciata la separazione con addebito.

4. - Si ribadisce che la nozione di famiglia, presa in

considerazione dal regime generale previdenziale e da quello

specifico del settore di cui ci si occupa, non è quella ristretta

alla famiglia che si costituisce con il matrimonio, con i vincoli di

consanguineità e di affinità. La tutela previdenziale riguarda

anche quei rapporti assistenziali che si atteggiano in modo simile a

quelli familiari a condizione che il lavoratore defunto provvedesse

in vita, in via non occasionale, al sostentamento di soggetti

classificabili come "familiari".

Si comprendono nella famiglia "previdenziale" anche le persone

legate da vincoli di affiliazione e di adozione, i figli legalmente

riconosciuti o legalmente dichiarati, i figli naturali ed anche i

fratelli celibi e le sorelle inabili al lavoro.

Non si richiede essenzialmente nemmeno la convivenza. Invero la

convivenza non esclude la possibile autonomia socio-economica del

soggetto che, pertanto, non beneficia del trattamento previdenziale,

mentre la mancanza di convivenza non esclude anche la sopportazione

del carico. Quello che si richiede è proprio quest'ultima

condizione, intendendosi per "vivenza a carico" la cura del

sostentamento del "familiare" in modo continuativo e non occasionale,

in adempimento di uno specifico obbligo giuridico o di un mero

dovere.

Ora, proprio i suddetti principi hanno ispirato quelle norme che

nel settore pubblico assicurano anche al coniuge separato per colpa

ed in stato di bisogno una quota della pensione di riversibilità del

coniuge defunto; hanno determinato la previsione legale, a favore del

coniuge divorziato, di un assegno la cui entità è determinata

proprio tenendosi conto, oltre che del contributo dato alla

conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio, dello stato

di bisogno e delle condizioni economiche nonché della

responsabilità per la rottura del matrimonio.

Invero, l'assegno ha una natura complessa ma esso oltre che

risarcitorio ed indennitario è anche assistenziale.

Nel caso della morte dell' ex coniuge pensionato, a carico del

quale sussistenva l'obbligo della somministrazione dell'assegno, ai

sensi dell'art. 5 della legge n. 898/1970, si è specificamente

previsto (art. 9 della stessa legge n. 898 nel testo novellato dalla

legge n. 436/1978 ed ora dalla legge n. 74/1987), a favore dell'altro

ex coniuge, non passato a nuove nozze, titolare ancora del suddetto

assegno, privo di mezzi adeguati e non in grado di procurarseli per

ragioni oggettive, e sempre che abbia i requisiti per la pensione di

riversibilità, l'attribuzione dell'intera pensione o di una parte di

essa, se non concorre con l'altro coniuge o con i figli, o altrimenti

di una parte della stessa, tenuto conto, tra l'altro, anche della

durata del rapporto matrimoniale.

I detti trattamenti si giustificano anche con il riferimento a

quella particolare solidarietà che si crea tra persone già legate

dal vincolo del coniuge e che può continuare ad avere effetti

rilevanti anche dopo lo scioglimento del matrimonio, proprio per la

lata nozione di famiglia.

5. - È, quindi, evidente che le norme censurate, le quali

escludono dall'attribuzione della pensione di riversibilità, in

tutto o in parte, il coniuge separato per colpa o con addebito della

separazione, contrastano con i precetti costituzionali invocati

(artt. 3 e 38 della Costituzione) e creano una evidente disparità di

trattamento sia rispetto al coniuge divorziato sia rispetto al

coniuge del dipendente statale.

Pertanto devesi dichiarare la illegittimità costituzionale delle

norme cennsurate nella parte in cui escludono dalla erogazione della

pensione di riversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza

passata in giudicato.

6. - A seguito dell'accoglimento della questione principale, va

dichiarata assorbita la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 23, quarto comma, della legge 18 agosto 1962, n. 1357,

sollevata in via subordinata dal pretore di Genova, in riferimento

all'art. 29 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 1 del d.l.l. 18 gennaio 1945, n. 39 (Disciplina

del trattamento di riversibilità delle pensioni dell'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia) nel testo sostituito

dall'art. 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il

miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) e

riprodotto nell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione

degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza

sociale);

b) dell'art. 23, quarto comma, della legge 18 agosto 1962, n.

1357 (Riordinamento dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza

dei veterinari);

nella parte in cui escludono dalla erogazione della pensione di

riversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in

giudicato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:286 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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